Approvazione dei contributi dei detentori di un veicolo a motore all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia (art. 76a della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale, LCStr; RS 741.01 e art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato i seguenti contributi, concernenti contratti di assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta

20 luglio 2016

dall'Ufficio nazionale di assicurazione (UNA) e dal Fondo nazionale di garanzia (FNG)

concernente i contributi dei detentori di un veicolo a motore ai sensi delle prescrizioni dell'articolo 58 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV; RS 741.31).

Sulla base dei valori empirici degli scorsi anni e di una rivalutazione del fabbisogno di mezzi finanziari in caso di eventuali prestazioni di garanzia, le associazioni UNA e FNG hanno chiesto di ridurre il contributo dell'UNA e di aumentare del medesimo importo quello del FNG. L'ammontare totale dei contributi dell'UNA e del FNG rimane pertanto invariato.

La modifica dei contributi dell'UNA e del FNG concerne i detentori di un veicolo a motore in conformità dell'articolo 76a della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01): Contributi 2017 in conformità dell'art. 76a LCStr

Ufficio nazionale di assicurazione (UNA)

Fondo nazionale di garanzia (FNG)

Totale UNA e FNG

Ciclomotori (art. 59 cpv. 1 lett. a OAV)

CHF 0.20 finora: CHF 0.40

CHF 1.90 finora: CHF 1.70

CHF 2.10 finora: CHF 2.10

Veicoli leggeri a motore (art. 59 cpv. 1 lett. b OAV)

CHF 0.40 finora: CHF 0.80

CHF 3.80 finora: CHF 3.40

CHF 4.20 finora: CHF 4.20

Veicoli pesanti a motore (art. 59 cpv. 1 lett. c OAV)

CHF 0.80 finora: CHF 1.60

CHF 7.60 finora: CHF 6.80

CHF 8.40 finora: CHF 8.40

Con lettera del 26 aprile 2016, l'Ufficio nazionale di assicurazione (UNA) e il Fondo nazionale di garanzia (FNG) hanno presentato una richiesta di approvazione dei contributi 2017 dell'UNA e del FNG per i detentori di un veicolo a motore in conformità dell'articolo 76a della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01).

2016-2027

6097

FF 2016

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe si applica l'articolo 38 LSA.

Secondo questa disposizione, le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto di assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

La legge non prevede tuttavia controlli dell'adeguatezza delle tariffe.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 20 luglio 2016 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

I contributi approvati verranno prelevati su tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) dagli assicuratori di responsabilità civile per i veicoli a motore congiuntamente all'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria per i veicoli a motore per l'anno civile 2017.

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando rispettivamente il loro domicilio o la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

16 agosto 2016

6098

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA