Termine di referendum: 7 luglio 2016
Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) Modifica del 18 marzo 2016 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 20151, decreta: I La legge federale del 13 ottobre 19652 sull'imposta preventiva è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 lett. g ed i 1
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Non sono soggetti all'imposta preventiva: g.
gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 1113 della legge dell'8 novembre 19343 sulle banche, sempre che: 1. l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) abbia approvato, secondo l'articolo 11 capoverso 4 della legge sulle banche, il computo del prestito nei fondi propri richiesti, e 2. il prestito sia stato emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021;
i.
gli interessi dei prestiti obbligazionari di banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 2832 della legge sulle banche, sempre che:
FF 2015 5795 RS 642.21 RS 952.0
2015-2073
1783
Imposta preventiva. LF
FF 2016
1.
2.
3.
il prestito obbligazionario possa essere ridotto o convertito in capitale proprio nell'ambito di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche, ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali la FINMA abbia approvato il prestito obbligazionario: per le banche senza rilevanza sistemica o le società di gruppi finanziari: al momento dell'emissione per le banche di rilevanza sistemica ai sensi degli articoli 710a della legge sulle banche: al momento dell'emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e il prestito obbligazionario sia emesso tra l'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 della presente legge e il 31 dicembre 2021 oppure durante questo periodo si verifichi un cambiamento di emittente secondo il numero 2.
II La legge federale del 27 giugno 19734 sulle tasse di bollo è modificata come segue: Art. 6 cpv. 1 lett. l e m 1
Non soggiacciono alla tassa: l.
i diritti di partecipazione a banche costituiti o aumentati mediante capitale convertibile secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 19345 sulle banche;
m. i diritti di partecipazione a banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 2832 della legge sulle banche costituiti o aumentati nell'ambito della conversione del capitale di terzi in capitale proprio ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche.
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RS 641.10 RS 952.0
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III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Entra in vigore, se del caso retroattivamente, il 1° gennaio 2017.
Consiglio nazionale, 18 marzo 2016
Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016
La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 29 marzo 20166 Termine di referendum: 7 luglio 2016
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