Legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche

Disegno

(Modifica della legge sugli impianti elettrici e della legge sull'approvvigionamento elettrico) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 aprile 20161, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici Ingresso in applicazione degli articoli 81, 87, 89 e 91 capoverso 1 della Costituzione federale3, Sostituzione di espressioni 1

In tutta la legge «Ufficio federale dell'energia» è sostituito con «UFE».

2

In tutta la legge «Dipartimento» è sostituito con «DATEC».

Negli articoli 20, 27, 32, 34 e nella nota 43 «possessore» è sostituito con «gestore».

3

Art. 3a Il Consiglio federale emana disposizioni relative alla riscossione di emolumenti adeguati per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell'Amministrazione federale e dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato).

1

1 2 3

FF 2016 3393 RS 734.0 RS 101

2014-1281

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Trasformazione e ampliamento delle reti elettriche. LF

FF 2016

Il Consiglio federale prevede che l'Ufficio federale dell'energia (UFE) riscuota dai gestori di impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (imprese) emolumenti adeguati per le spese sostenute dai Cantoni in virtù degli accordi di prestazioni di cui all'articolo 9e capoverso 2 della legge del 23 marzo 20074 sull'approvvigionamento elettrico.

2

Art. 3b Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio la riscossione degli emolumenti, in particolare: 1

a.

la procedura di riscossione degli emolumenti;

b.

l'ammontare degli emolumenti;

c.

la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;

d.

la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.

Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.

2

Può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione, il controllo o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.

3

Art. 15 cpv. 5, secondo periodo ... È fatta salva l'azione ai sensi dell'articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale riguardante le controversie tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni.

5

Art. 15b Le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV possono essere posate come linee aeree o cavi interrati.

1

Laddove sia richiesta la realizzazione di misure sostitutive in virtù della legislazione in materia di protezione dell'ambiente e della legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, l'impresa può richiedere all'autorità competente per l'approvazione dei piani di cui all'articolo 16 capoverso 2 di ordinare che queste misure siano realizzate da altre imprese su impianti a corrente forte di loro proprietà, i quali di norma devono trovarsi all'interno della zona di pianificazione in questione.

2

Le imprese interessate vengono integralmente indennizzate dall'impresa che ha richiesto la realizzazione delle misure sostitutive. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3

4 5

RS 734.7 RS 173.110

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Trasformazione e ampliamento delle reti elettriche. LF

FF 2016

Art. 15c Le linee (50 Hz) con una tensione nominale inferiore a 220 kV devono essere posate come cavi interrati, sempreché ciò sia possibile da un punto di vista tecnicooperativo e che i costi complessivi non superino di un determinato fattore (fattore dei costi aggiuntivi) i costi complessivi derivanti dalla realizzazione di una linea aerea.

1

Il fattore dei costi aggiuntivi non può essere superiore a 3,0. Esso viene fissato dal Consiglio federale assieme a un metodo di calcolo unitario per il confronto dei costi.

Nel fissare il fattore dei costi aggiuntivi, il Consiglio federale tiene conto di criteri come la variazione del grado di cablaggio, le ripercussioni sui corrispettivi per l'utilizzazione della rete e i costi per l'interramento.

2

3

Il Consiglio federale può prevedere che: a.

si proceda a un interramento parziale o completo nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi fino al doppio del valore consentito, qualora ciò consenta di attenuare notevolmente l'impatto sulla zona direttamente interessata;

b.

si proceda alla realizzazione di una linea aerea parziale o completa anche laddove il fattore dei costi aggiuntivi sia rispettato o risulti inferiore, qualora gli svantaggi risultanti per il territorio e l'ambiente siano complessivamente minori.

Art. 15d 1

L'approvvigionamento di energia elettrica è di interesse nazionale.

Gli impianti della rete di trasporto sono di interesse nazionale, in particolare ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).

2

Il Consiglio federale può attribuire un interesse nazionale anche a singole linee che non appartengono alla rete di trasporto ma che hanno una tensione d'esercizio nominale di almeno 36 kV, qualora esse siano strettamente necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di singole regioni del Paese o di infrastrutture di rilevanza nazionale o siano collegate a impianti di produzione di interesse nazionale.

3

Se l'autorità competente per l'approvazione dei piani di cui all'articolo 16 capoverso 2 deve decidere in merito all'autorizzazione di un progetto relativo a un impianto giusta il capoverso 2 o 3, nel ponderare gli interessi in causa l'interesse nazionale della realizzazione di questo progetto è da considerarsi sostanzialmente equivalente agli altri interessi nazionali. Nel caso in cui il progetto riguardi un oggetto iscritto in un inventario di cui all'articolo 5 LPN, può essere presa in considerazione una deroga alla conservazione intatta.

4

6

RS 451

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Trasformazione e ampliamento delle reti elettriche. LF

FF 2016

Titolo prima dell'art. 15e

IIIa. Procedura del piano settoriale Art. 15e I progetti riguardanti linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV che incidono notevolmente sul territorio e sull'ambiente devono essere fissati in un piano settoriale ai sensi della legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio.

1

Il Consiglio federale disciplina le deroghe all'obbligo di elaborare un piano settoriale.

2

Art. 15f 1

L'UFE decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale.

A tale scopo consulta preliminarmente i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni interessati. Esso può concordare con determinati servizi che, in casi semplici, questi non vengano consultati.

2

Il piano settoriale deve essere elaborato entro due anni. Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali.

3

Art. 15g 1

L'UFE conduce la procedura del piano settoriale.

L'UFE istituisce un gruppo di accompagnamento per ciascuna procedura del piano settoriale.

2

Il Consiglio federale designa gli organi e le organizzazioni rappresentati nel gruppo di accompagnamento.

3

Art. 15h Il gruppo di accompagnamento raccomanda all'UFE una zona di pianificazione. La zona di pianificazione deve essere sufficientemente ampia da consentire l'elaborazione di diverse varianti di corridoio.

1

2

Il Consiglio federale definisce la zona di pianificazione.

Il Consiglio federale disciplina i casi in cui è possibile rinunciare alla definizione di una zona di pianificazione.

3

Art. 15i In collaborazione con i Cantoni interessati, l'impresa elabora di regola almeno due varianti di corridoio e presenta all'UFE la necessaria documentazione.

1

7

RS 700

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Trasformazione e ampliamento delle reti elettriche. LF

FF 2016

Sulla base di una valutazione complessiva, il gruppo d'accompagnamento raccomanda all'UFE un corridoio di pianificazione e una tecnologia di trasporto da impiegare.

2

Il Consiglio federale definisce il corridoio di pianificazione e determina la tecnologia di trasporto da impiegare.

3

La scelta della tecnologia di trasporto da impiegare è fatta ponderando fra loro l'impatto sul territorio e sull'ambiente, gli aspetti tecnici e l'economicità.

4

Art. 15k In casi di secondaria importanza, il Consiglio federale può delegare al DATEC la definizione delle zone di pianificazione ai sensi dell'articolo 15h capoverso 2 e quella dei corridoi di pianificazione ai sensi dell'articolo 15i capoverso 3.

Titolo prima dell'art. 16

IIIb. Procedura di approvazione dei piani Art. 16 cpv. 2 lett. a, 4 secondo periodo, 5 e 7 2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani è: a.

l'Ispettorato;

... Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'impresa nell'adempimento dei suoi compiti.

4

I piani di progetti che necessitano di un piano settoriale possono essere approvati solamente una volta conclusa la procedura del piano settoriale.

5

Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'approvazione o prevedere determinate facilitazioni procedurali per gli impianti domestici, le reti di distribuzione a bassa tensione, gli impianti di produzione di energia a bassa tensione e i progetti di secondaria importanza.

7

Art. 16abis Il termine per l'evasione di una procedura di approvazione dei piani non può superare due anni.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali.

Art. 16g cpv. 2 Le commissioni di cui all'articolo 25 LPT8 inoltrano le proprie perizie all'autorità competente per l'approvazione entro tre mesi dall'intimazione di quest'ultima.

Qualora non dovesse essere presentata alcuna perizia entro i termini stabiliti, l'autorità competente per l'approvazione decide sulla base degli atti.

2

8

RS 451

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Art. 17a L'UFE può delegare l'esecuzione di procedure di approvazione dei piani a persone esterne all'Amministrazione federale.

1

Le persone esterne all'Amministrazione federale non hanno alcun potere decisionale; possono prendere tutte le disposizioni ordinatorie, sempreché queste ultime non siano impugnabili con ricorso distinto.

2

Titolo prima dell'art. 18

IIIc. Zone riservate e allineamenti Art. 18 Su domanda dell'impresa, l'UFE può determinare zone riservate concernenti regioni chiaramente delimitate, per assicurare la disponibilità di terreni necessari a future linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV.

1

I servizi federali, i Cantoni e i Comuni coinvolti, nonché i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati è svolta dai Cantoni.

2

Le decisioni relative all'istituzione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

3

Inserire gli art. 18a­18d prima del titolo della cifra IV Art. 18a Le zone riservate possono essere definite per una durata massima di cinque anni. Il periodo di validità può essere prorogato di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, ne può essere ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

1

L'UFE sopprime una zona riservata, d'ufficio o su domanda dell'impresa, del Cantone interessato, del Comune interessato o del proprietario fondiario interessato quando constata che la linea prevista non verrà realizzata.

2

Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati.

3

Art. 18b Su domanda dell'impresa, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può determinare allineamenti per assicurare impianti a corrente forte o un eventuale ampliamento o rinnovo.

1

Le decisioni concernenti la determinazione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati.

2

Gli allineamenti sono vincolati all'esistenza dell'impianto e decadono con la rimozione senza sostituzione di quest'ultimo.

3

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Se un allineamento per il quale è stata versata un'indennità decade, si applicano per analogia i principi dell'indebito arricchimento. In caso di alienazione, il nuovo proprietario fondiario è tenuto alla restituzione. In caso di controversia, decide la Commissione di stima.

4

Art. 18c Nelle zone riservate, tra allineamenti così come tra allineamenti e impianti a corrente forte non può essere eseguita alcuna trasformazione edilizia contraria allo scopo dell'allineamento. Sono eccettuati i provvedimenti presi per la manutenzione o per l'eliminazione di pericoli o effetti nocivi.

1

In casi eccezionali, dopo aver consultato l'impresa, l'UFE può autorizzare ulteriori provvedimenti, se il proprietario fondiario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

2

Nelle zone riservate fissate o richieste, e all'interno degli allineamenti fissati o richiesti, le imprese possono eseguire atti preparatori. L'articolo 15 LEspr 9 si applica per analogia.

3

Art. 18d Se la definizione di zone riservate o di allineamenti dà luogo a restrizioni della proprietà equiparabili a un'espropriazione, i proprietari fondiari devono essere integralmente indennizzati. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della restrizione della proprietà.

1

2

L'indennità è dovuta dall'impresa.

L'interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all'impresa entro dieci anni dal giorno in cui è entrata in vigore la restrizione della proprietà. Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, si applica la procedura secondo gli articoli 57­75 LEspr10.

3

Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare zone riservate e allineamenti.

4

L'indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.

5

Inserire l'art. 26a prima del titolo della cifra V Art. 26a I gestori degli impianti documentano, conformemente alle direttive dell'UFE, i propri impianti elettrici con una tensione nominale pari o superiore a 36 kV sotto forma di geodati, che consegnano all'UFE.

1

9 10

RS 711 RS 711

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2

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L'UFE stila un quadro globale, il quale è pubblicamente accessibile.

Il Consiglio federale può imporre l'obbligo di documentazione di cui al capoverso 1 anche per impianti elettrici con una tensione nominale inferiore a 36 kV. Esso definisce i diritti di accesso a questi dati.

3

Art. 55 cpv. 1 lett. a, 2 e 2bis È punito con la multa sino a 100 000 franchi, sempre che il Codice penale11 non commini una pena più severa, chiunque intenzionalmente: 1

a.

in qualità di gestore dell'impianto costruisce o modifica, o fa costruire o modificare, un impianto elettrico senza aver prima ottenuto l'approvazione necessaria dei piani ai sensi dell'articolo 16;

In caso di infrazione colposa, la pena corrisponde a una multa fino a 50 000 franchi.

2

Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'impresa commerciale (art. 7 DPA).

2bis

Art. 64 L'articolo 15c non si applica alle domande di approvazione dei piani depositate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... .

2. Legge del 23 marzo 200713 sull'approvvigionamento elettrico Sostituzione di espressioni Nell'articolo 21 capoverso 3 «Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale)» è sostituito con «UFE».

1

Negli articoli 25 capoverso 2, 27 capoverso 1, 28, 29 capoverso 3 e 30 capoverso 3 «Ufficio federale» è sostituito con «UFE».

2

Art. 8 cpv. 2 e 4 2

Abrogato

Il Consiglio federale può prevedere facilitazioni per i gestori di piccole reti di distribuzione riguardo agli obblighi di cui al capoverso 3.

4

11 12 13

RS 311.0 RS 313.0 RS 734.7

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Titolo prima dell'art. 9a

Sezione 3: Sviluppo delle reti Art. 9a

Scenario di riferimento

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) elabora uno scenario di riferimento finalizzato alla pianificazione delle reti. A tale scopo si basa sugli obiettivi di politica energetica della Confederazione, sui dati economici globali e tiene conto del contesto internazionale.

1

2 Nell'elaborare

lo scenario di riferimento, coinvolge in maniera adeguata i Cantoni, la società nazionale di rete, gli altri gestori di rete e altri diretti interessati. Questi mettono a disposizione dell'UFE, a titolo gratuito, le informazioni e la documentazione a tal fine necessarie.

Lo scenario di riferimento deve configurare almeno tre scenari che illustrano, su un orizzonte temporale di almeno dieci anni, la gamma dei probabili sviluppi in materia di economia energetica. Sulla base dello scenario più probabile, deve essere sviluppato almeno uno scenario per un periodo di ulteriori dieci anni.

3

4

Lo scenario di riferimento è sottoposto per approvazione al Consiglio federale.

Lo scenario di riferimento è riesaminato e aggiornato su base periodica. La frequenza è stabilita dal Consiglio federale; in caso di sviluppi significativi, questi può disporre l'aggiornamento ante termine dello scenario di riferimento.

5

6

Lo scenario di riferimento è vincolante per le autorità.

Art. 9b

Principi di pianificazione della rete

Ogni gestore di rete definisce e pubblica i principi che applica alla pianificazione della rete.

1

Nella definizione dei principi occorre in particolare considerare che, di regola, la rete può essere ampliata solamente se la garanzia di una rete sicura, performante ed efficiente non può essere raggiunta attraverso un'ottimizzazione o un potenziamento.

2

La ElCom può stabilire requisiti minimi e prevedere deroghe all'obbligo di pubblicazione.

3

Art. 9c

Coordinamento della pianificazione della rete

I gestori di rete coordinano la propria pianificazione della rete e mettono a disposizione reciproca, a titolo gratuito, le informazioni a tal fine necessarie.

1

Essi coinvolgono adeguatamente nella pianificazione i Cantoni interessati e gli altri diretti interessati.

2

Art. 9d

Piani pluriennali

Basandosi sullo scenario di riferimento e in funzione dell'ulteriore fabbisogno per il proprio comprensorio, i gestori di rete allestiscono per le proprie reti con una 1

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Trasformazione e ampliamento delle reti elettriche. LF

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tensione pari o superiore a 36 kV un piano di sviluppo per un orizzonte temporale di dieci anni (piano pluriennale). La società nazionale di rete sottopone il proprio piano pluriennale per verifica alla ElCom entro nove mesi dall'approvazione da parte del Consiglio federale dello scenario di riferimento più recente.

2

Il piano pluriennale contiene le seguenti informazioni: a.

descrive i progetti previsti e illustra in che misura sono efficaci e appropriati in termini tecnici ed economici;

b.

indica le misure di sviluppo della rete previste oltre il corrispondente periodo di dieci anni.

Il Consiglio federale determina quali ulteriori informazioni deve contenere il piano pluriennale.

3

La società nazionale di rete pubblica il proprio piano pluriennale esaminato dalla ElCom, a condizione che: 4

a.

non venga messa a rischio la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

b.

non vengano pregiudicati gli interessi di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;

c.

non vengano svelati segreti professionali, d'affari o di fabbricazione.

Art. 9e

Informazione dell'opinione pubblica

L'UFE mette a disposizione dell'opinione pubblica informazioni in merito agli aspetti importanti riguardanti lo sviluppo della rete e le possibilità di partecipazione alla procedura.

1

I Cantoni informano l'opinione pubblica sugli aspetti regionali importanti dello sviluppo della rete sul territorio del loro Cantone; la Confederazione stipula accordi di prestazioni con i Cantoni che erogano prestazioni di notevole entità.

2

Art. 15 cpv. 1, 2, 3bis­3quater Per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente. Essi comprendono un utile d'esercizio adeguato.

1

Per costi d'esercizio si intendono i costi per le prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra questi si annoverano in particolare: 2

a.

i costi delle prestazioni di servizio relative al sistema;

b.

i costi di manutenzione delle reti;

c.

le rimunerazioni per la concessione di diritti e servitù connessi all'esercizio della rete.

3bis

Sono computabili come costi d'esercizio e del capitale anche:

a.

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i costi dei sistemi di misurazione intelligenti prescritti dalla legge e installati presso il consumatore finale (art. 17a);

Trasformazione e ampliamento delle reti elettriche. LF

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b.

determinati costi dei sistemi di controllo e di regolazione intelligenti, inclusi i costi sostenuti dai gestori di rete per l'utilizzo di sistemi di controllo e di regolazione di terzi (art. 17b);

c.

i costi per misure di prevenzione, protezione, ripristino e sostituzione che devono essere prese in virtù della legislazione in materia di protezione dell'ambiente e della legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio;

d.

i costi per le misure di informazione necessarie e specifiche al progetto che il gestore di rete adotta per progetti soggetti ad approvazione ai sensi dell'articolo 16 della legge del 24 giugno 190214 sugli impianti elettrici, nonché gli emolumenti versati dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 3a capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici;

e.

in via eccezionale, i costi per determinate misure innovative di reti intelligenti.

Il Consiglio federale stabilisce quali costi di cui al capoverso 3 bis lettera b possono essere computati.

3ter

Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi per i costi computabili di cui al capoverso 3bis lettere d ed e. Nel fare ciò ha la facoltà di differenziare i limiti in base al livello di rete. Esso stabilisce quali funzionalità debbano presentare le misure innovative di reti intelligenti di cui al capoverso 3bis lettera e.

3quater

Titolo prima dell'art. 17a

Sezione 2a: Misurazioni e sistemi di controllo Art. 17a

Sistemi di misurazione intelligenti installati presso il consumatore finale

Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale è un dispositivo di misurazione utilizzato per registrare l'energia elettrica, che supporta la trasmissione bidirezionale di dati e che registra tempo e quantità effettivi del consumo energetico presso il consumatore finale.

1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti da installare presso il consumatore finale. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali o presso determinati gruppi di consumatori finali.

2

Il Consiglio federale può, tenuto conto delle prescrizioni del diritto federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti installati presso il consumatore finale devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare: 3

a.

14

trasmettere i dati di misurazione;

RS 734.0

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b.

supportare i sistemi tariffari;

c.

supportare altri servizi e applicazioni.

Art. 17b

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Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali e i produttori

Sono sistemi di controllo e di regolazione intelligenti i dispositivi che permettono di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o per assicurare un esercizio stabile della rete.

1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali e i produttori. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati, stabilire i requisiti tecnici minimi di tali sistemi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: 2

a.

sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione;

b.

sul supporto di altri servizi e applicazioni;

c.

sul controllo della potenza consumata e di quella fornita.

L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti è subordinato al consenso dei consumatori finali e dei produttori presso i quali tali sistemi sono installati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

3

Art. 17c

Protezione dei dati

Al trattamento di dati in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 19 giugno 199215 sulla protezione dei dati.

1

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive in materia di trattamento di dati. Può prevedere disposizioni particolari, segnatamente in relazione con le misurazioni del profilo di carico.

2

Art. 20 cpv. 1 e 2 lett. e­h La società di rete provvede costantemente all'esercizio non discriminatorio, affidabile e performante della rete di trasporto quale base essenziale per l'approvvigionamento sicuro della Svizzera. Essa determina le capacità di trasporto transfrontaliere assicurando il coordinamento con i gestori di rete dei Paesi limitrofi.

1

2

In particolare, la società di rete: e.

15

assicura, tenendo conto dello scenario di riferimento, che la rete di trasporto svizzera sia sufficientemente integrata a livello internazionale;

RS 235.1

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f.

partecipa alla pianificazione delle reti di trasporto europee e rappresenta gli interessi della Svizzera nei relativi organismi;

g.

informa l'opinione pubblica sulle motivazioni e sullo stato dei progetti da essa gestiti conformemente al piano pluriennale, illustrandone l'importanza per l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera;

h.

fornisce all'UFE e ai Cantoni le informazioni necessarie alle attività di relazioni pubbliche conformemente all'articolo 9e e mette a loro disposizione la relativa documentazione.

Art. 22 cpv. 2bis La ElCom verifica il piano pluriennale sottoposto dalla società nazionale di rete, in particolare la necessità dei progetti previsti. Entro nove mesi dalla ricezione comunica per scritto alla società nazionale di rete l'esito della verifica.

2bis

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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