16.064 Messaggio concernente la revisione parziale della legge sul Controllo delle finanze del 7 settembre 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il messaggio concernente il disegno di modifica della legge sul Controllo delle finanze.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2012

P

12.4240

Legge sul Controllo federale delle finanze. Verifica della necessità d'intervento (N 19.03.2014; Amherd Viola)

2014

M 14.4009

Vigilanza esercitata dal CDF. Modifica della LCF (N 02.03.2015; Commissione della gestione CN)

2014

M 14.4010

Vigilanza esercitata dal CDF. Modifica della LCF (S 17.03.2015; Commissione della gestione CS)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 settembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2016-1413

6385

Compendio Con il presente progetto si intendono attuare le istanze di tre interventi parlamentari presentati a seguito del fallito progetto informatico INSIEME dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nella misura in cui riguardano il Controllo federale delle finanze (CDF). L'obiettivo è migliorare il flusso di informazioni riguardanti i risultati delle verifiche del CDF nell'Amministrazione federale. Nel contempo si mira a rafforzare l'autonomia e l'indipendenza del CDF e dei servizi di revisione interna.

Situazione iniziale Il 21 novembre 2014 le Commissioni delle finanze e le Commissioni della gestione delle Camere federali hanno presentato un rapporto concernente il progetto informatico INSIEME dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (rapporto INSIEME). Oltre alle raccomandazioni formulate all'attenzione del Consiglio federale e del CDF, le Commissioni hanno chiesto in una mozione di intervenire puntualmente sul flusso di informazioni riguardanti i risultati delle verifiche del CDF. Già nel 2012 la consigliera nazionale Amherd era intervenuta con un postulato sulle vicende verificatesi nell'AFC.

Contenuto del disegno Obiettivo principale della revisione parziale della LCF è migliorare il flusso di informazioni tra il CDF e i Dipartimenti interessati, gli uffici interdipartimentali, il Consiglio federale, la Delegazione delle finanze e le Commissioni della gestione.

In futuro, il direttore del CDF potrà decidere autonomamente in merito alla produzione di documenti e all'audizione di collaboratori del CDF, senza doverne chiedere la facoltà al capo del Dipartimento competente.

Una revisione tra pari (peer review) svolta nel 2015 dalla Corte dei conti europea sul CDF ha evidenziato, tra l'altro, che l'attuale posizione dei servizi di revisione interna in seno all'Amministrazione federale in materia di indipendenza non soddisfa pienamente gli standard internazionali in materia. La revisione della LCF tiene ora conto di questi aspetti, rafforzando l'indipendenza dei servizi di revisione interna.

6386

FF 2016

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Il Controllo federale delle finanze (CDF) è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso coadiuva l'Assemblea federale nell'esercizio dell'alta vigilanza sull'amministrazione e sulla giustizia federali e il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'Amministrazione federale. Il CDF esercita la sua attività in modo autonomo e indipendente. Nell'Amministrazione federale sono inoltre presenti dieci ispettorati delle finanze. La legge sul Controllo delle finanze (LCF)1 risale al 1967 ed è stata rivista l'ultima volta nel 1999, a seguito dei problemi sorti all'interno della Cassa federale d'assicurazione (CFA). Nel caso della presente revisione non è stata svolta una procedura di consultazione, poiché le modifiche concernono esclusivamente aspetti organizzativi interni all'Amministrazione federale privi di ripercussioni all'esterno (art. 3a cpv. 1 lett. a della legge del 18 marzo 20052 sulla consultazione, LCo).

1.2

La normativa proposta

Le modifiche sostanziali si basano sulle mozioni 14.4009 e 14.4010 delle Commissioni della gestione, accolte, rispettivamente, dal Consiglio nazionale il 2 marzo 2015 e dal Consiglio degli Stati il 17 marzo 2015. Attuando tali mozioni, il CDF trae le dovute conclusioni dal fallito progetto informatico INSIEME dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Le modifiche apportate alla LCF sono tese a migliorare in prima linea lo scambio di informazioni tra il CDF e i Dipartimenti interessati, gli uffici interdipartimentali, il Consiglio federale, la Delegazione delle finanze e le Commissioni della gestione.

Un ulteriore cambiamento è scaturito dal postulato presentato dalla consigliera nazionale Amherd, anch'esso seguito alle vicende collegate al progetto INSIEME.

Con la sua attuazione, al direttore del CDF viene conferita autonomia decisionale in merito alla produzione di documenti e all'audizione di collaboratori del CDF, senza doverne chiedere facoltà al capo del Dipartimento competente.

Una revisione tra pari (peer review) svolta nel 2015 dalla Corte dei conti europea sul CDF ha evidenziato, tra l'altro, che l'attuale posizione dei servizi di revisione interna in seno all'Amministrazione federale in materia di indipendenza non soddisfa pienamente le pratiche di buon governo (good governance practices) stabilite dall'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo delle

1 2

RS 614.0 RS 172.061

6387

FF 2016

finanze pubbliche (INTOSAI3). Il riassetto della collaborazione tra il CDF e i servizi di revisione interna tiene conto di tali requisiti.

1.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Le modifiche apportate alla LCF rappresentano la conseguenza delle indagini delle Commissioni delle finanze e delle Commissioni della gestione delle Camere federali sugli eventi verificatisi intorno al progetto INSIEME4 per quanto riguarda il CDF.

Le modifiche sono pertinenti e opportune. Il Parlamento ha accolto gli interventi parlamentari, che in parte si presentavano già in forma elaborata. Le rimanenti modifiche rappresentano un aggiornamento di diverse norme e concernono, ad esempio, la disposizione costituzionale nell'ingresso o alcune espressioni. In generale, le modifiche previste rafforzano l'autonomia e l'indipendenza del CDF e dei servizi di revisione interna.

1.4

Comparabilità tra i compiti e le finanze

Con la revisione parziale non si creano nuovi compiti per il CDF. Per contro, vengono delimitati conformemente agli standard di revisione internazionali i compiti, le competenze e le responsabilità del CDF e dei servizi di revisione interna. Le modifiche non si ripercuotono sul fabbisogno di personale o di crediti per beni e servizi.

1.5

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

L'assetto degli organi statali preposti al controllo delle finanze varia all'interno del diritto europeo. A differenza della Germania e dell'Unione europea, la Svizzera ha rinunciato a una corte dei conti indipendente. Con la modifica dell'articolo 11, concernente i servizi di revisione interna, si tiene debito conto delle pratiche internazionali di buon governo5.

1.6

Attuazione

Il CDF può attuare le disposizioni rivedute della LCF senza adottare ulteriori provvedimenti. Con l'entrata in vigore della nuova LCF, i processi verranno quindi documentati secondo i nuovi criteri.

3 4

5

Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques; www.issai.org Progetto informatico INSIEME dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Rapporto delle Commissioni delle finanze e delle Commissioni della gestione delle Camere federali, FF 2015 5195 INTOSAI GOV 9140/9150.

6388

FF 2016

1.7

Interventi parlamentari

Con l'adozione del progetto, le mozioni 14.4009 e 14.4010 delle Commissioni della gestione e il postulato della consigliera nazionale Amherd (12.4240) possono essere stralciati.

2

Commento ai singoli articoli

Ingresso L'ingresso attuale rimanda ancora alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.) e viene pertanto adeguato alle disposizioni della nuova Costituzione federale. Secondo la nuova prassi, per le competenze della Confederazione che discendono dall'esistenza e dalla natura stesse della Confederazione e non sono disciplinate da una norma specifica, si fa riferimento esclusivamente all'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale6 (Cost.)

Art. 1 cpv. 2, terzo periodo, e 2bis Attualmente il CDF può rifiutare mandati speciali se ne è ostacolato lo svolgimento del programma di revisione. Sulla base delle mozioni presentate dalle Commissioni della gestione, il capoverso 2 modificato precisa che il CDF può rifiutare i mandati speciali anche se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica. L'accettazione e il rifiuto dei mandati speciali devono inoltre essere sempre documentati e il rifiuto motivato7.

Art. 2 cpv. 2, terzo periodo In caso di grave violazione dei doveri d'ufficio, attualmente il Consiglio federale può destituire il direttore del CDF prima della scadenza del mandato. D'ora in avanti potrà farlo solo dopo aver consultato la Delegazione delle finanze delle Camere federali, che nei confronti del CDF esercita pure una funzione di vigilanza. In questo modo l'autonomia del CDF risulta rafforzata. Il Consiglio federale può tuttavia destituire il direttore anche nel caso in cui la Delegazione delle finanze fosse contraria a tale decisione. Il coinvolgimento della Delegazione delle finanze nel processo di destituzione del direttore è giustificato in quanto spetta all'Assemblea federale accettarne l'elezione.

Art. 4, secondo periodo La competenza del direttore del CDF a concedere il permesso di testimoniare e produrre documenti ufficiali in un procedimento giudiziario presupponeva finora che questi ne ottenesse prima la facoltà dal capo del Dipartimento competente. Con il

6 7

RS 101 Rapporto INSIEME, FF 2015 5195, in particolare 5441 seg.

6389

FF 2016

suo postulato, la consigliera nazionale Amherd incarica il Consiglio federale di esaminare un'eventuale rinuncia a tale condizione.

La dottrina ha sollevato la questione se la condizione dell'ottenimento della facoltà dal capo del Dipartimento competente sia ancora opportuna8. Essa constata che la disposizione, introdotta nel 1967, di fatto non è mai stata rivista nel quadro delle successive revisioni della legge che hanno attribuito maggiore indipendenza al CDF.

Il rapporto INSIEME pone in evidenza l'importanza dell'obbligo di denunciare reati al Ministero pubblico della Confederazione sancito dall'articolo 22a capoverso 1 della legge del 24 marzo 20009 sul personale federale (LPers) e dall'articolo 102 dell'ordinanza del 3 luglio 200110 sul personale federale (OPers). Il 25 gennaio 2012 il CDF ha infatti sporto denuncia contro ignoti per sospetto di attività illecite nella gestione degli affari e dell'amministrazione nonché di corruzione nell'ambito degli acquisti pubblici per INSIEME sulla scorta delle informazioni in suo possesso e, in particolare, delle segnalazioni ricevute mediante whistleblowing11. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha sporto denuncia solo l'11 maggio 2012, a seguito di un procedimento amministrativo12.

La condizione dell'ottenimento della facoltà di concedere il permesso di testimoniare e produrre documenti ufficiali dal capo del Dipartimento competente prevista dall'articolo 4 LCF è in contraddizione con l'adempimento coerente dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 22a LPers da parte del direttore del CDF. La rinuncia alla condizione menzionata a favore di un'autonomia decisionale del direttore del CDF in merito al permesso di testimoniare e produrre documenti rappresenta quindi la logica conseguenza. Questa correzione rafforza il potere giudiziario, facilitandone l'accesso ai mezzi di prova. Tale impostazione è in linea con un'equa separazione dei poteri.

Il nostro Consiglio ha inizialmente respinto il postulato Amherd, sottolineando che i documenti e i segreti del CDF sono di norma anche quelli delle unità amministrative controllate. Il Consiglio nazionale ha tuttavia accolto il postulato. In base ai menzionati risultati delle verifiche riconosciamo la necessità d'intervento riguardo all'articolo 4 LCF. In futuro si rinuncerà alla condizione
dell'ottenimento della facoltà dal capo del Dipartimento competente. Il direttore del CDF dovrà informarlo con un anticipo di cinque giorni feriali. In tal modo è garantito che il Dipartimento competente possa formulare obiezioni, ad esempio per motivi legati alla sicurezza interna o esterna, e se necessario predisporre misure di comunicazione.

Art. 11

Servizi di revisione interna dell'Amministrazione federale centrale

Una revisione tra pari svolta nel 2015 dalla Corte dei conti europea sul CDF ha evidenziato, tra l'altro, che il rapporto tra il CDF e i servizi di revisione interna non ottempera pienamente alle pratiche di buon governo stabilite dall'INTOSAI 13. Le 8 9 10 11 12 13

Grüter/Riedi, in: Lienhard, Finanzrecht, SBVR, vol. X, n. marg. 50.

RS 172.220.1 RS 172.220.111.3 Rapporto INSIEME, FF 2015 5195, in particolare 5434.

Rapporto INSIEME, FF 2015 5195, in particolare 5297, n. 381.

INTOSAI GOV 9140/9150.

6390

FF 2016

presenti modifiche ne tengono debitamente conto e rafforzano l'indipendenza dei servizi di revisione interna.

Il capoverso 1 restringe ora il campo di applicazione ai soli servizi di revisione interna dell'Amministrazione federale centrale. In questo modo si tiene conto dell'autonomia delle aziende e degli istituti della Confederazione nonché dei principi del governo d'impresa (corporate governance). In futuro i servizi di revisione interna del Consiglio dei PF, della FINMA, de La Posta, delle FFS e di altre imprese della Confederazione non soggiaceranno più agli obblighi dell'articolo 11. Si rinuncia a menzionare i tribunali della Confederazione, poiché non dispongono di servizi di revisione interna. La disposizione riveduta precisa che i servizi di revisione interna sono direttamente subordinati alla direzione del Dipartimento o dell'Ufficio, in linea con la prassi attuale.

Nel capoverso 2 la formulazione utilizzata restringe la facoltà del CDF di impartire istruzioni ai servizi di revisione interna. Il CDF «valuta periodicamente» (anziché «sorveglia») l'efficacia dei servizi di revisione interna, pubblica documentazioni tecniche a supporto delle verifiche ed emana istruzioni solo in merito alla collaborazione dei servizi di revisione interna alla verifica del conto di Stato.

Il capoverso 3 prevede ora che i servizi di revisione interna presentino ogni anno alla direzione del Dipartimento o dell'Ufficio e al CDF un rapporto in cui informano sulla loro attività di revisione, sui loro accertamenti e sullo stato di attuazione delle raccomandazioni di particolare rilevanza. La disposizione tiene conto delle conclusioni scaturite dal rapporto INSIEME14.

Nel capoverso 4 l'attuale obbligo di comunicazione dei servizi di revisione interna viene esteso a «particolari anomalie». Tra i destinatari è ora menzionata espressamente, oltre al CDF, anche la direzione del Dipartimento o dell'Ufficio.

La formulazione del capoverso 5 relativa alla formazione e alla formazione continua dei collaboratori dei servizi di revisione interna riflette meglio la realtà dei fatti: la responsabilità in questo campo incombe già oggi ai servizi di revisione interna. Ora il CDF «promuove» tale attività.

Infine, nell'articolo 11 è utilizzata l'espressione più recente «servizi di revisione interna». Decade pertanto l'espressione
vigente «ispettorati delle finanze».

Art. 12 cpv. 1, secondo periodo Secondo il tenore dell'articolo 12 vigente, il capo del Dipartimento interessato ai sensi dell'articolo 14 riceve, al momento del coinvolgimento della Delegazione delle finanze delle Camere federali, unicamente un riassunto dei risultati della verifica. Il CDF ha modificato questa prassi già nel 2007. Da allora trasmette sistematicamente a tutti i capi dei Dipartimenti interessati il rapporto di verifica completo15. In considerazione della mozione delle Commissioni della gestione, il tenore dell'articolo 12 viene adeguato alla prassi consolidata. Ora precisa infatti che il capo del Dipartimento interessato riceve contemporaneamente all'unità amministrativa interessata i risul14 15

Rapporto INSIEME, FF 2015 5195, in particolare 5478­5480.

Rapporto INSIEME, FF 2015 5195, in particolare 5426, 5437.

6391

FF 2016

tati della verifica del CDF (cfr. lo stralcio del terzo periodo dell'art. 14 cpv. 1 LCF).

In questo modo può esercitare più efficacemente la propria responsabilità di vigilanza16.

Art. 13 cpv. 2­4 Una conclusione importante cui giunge il rapporto INSIEME17 consiste nella necessità di informare sistematicamente gli uffici e gli organi interdipartimentali. La nuova formulazione dell'articolo pone l'accento su questo obbligo del CDF.

Nell'elencazione degli uffici e degli organi, l'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) è menzionato con il suo nome attuale. L'elenco è integrato dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e dalla Cancelleria federale.

L'enumerazione non è esaustiva. Per una migliore leggibilità, gli ultimi due periodi dell'articolo vigente sono stati riportati nei capoversi 3 e 4.

Art. 14

Presentazione del rapporto e attuazione

Le modifiche concernenti questo articolo sono anch'esse riconducibili alla mozione delle Commissioni della gestione. Nel capoverso 1 è stato eliminato il terzo periodo, in base al quale il capo del Dipartimento interessato riceve il riassunto del rapporto di verifica, anziché, come da nuova disposizione (art. 12 cpv. 1, secondo periodo), il rapporto di verifica completo. Contestualmente alla trasmissione del rapporto alla Delegazione delle finanze, in futuro il CDF comunicherà alle Commissioni della gestione o alla Delegazione della gestione le irregolarità sostanziali constatate nella gestione18.

Il capoverso 2 non prevede più la pubblicazione da parte del CDF di eventuali valutazioni della Delegazione delle finanze.

Con il nuovo capoverso 2bis agli organi oggetto della verifica è imposto un obbligo di comunicazione speciale, nel senso che devono comunicare al Controllo federale delle finanze ogni anno e immediatamente dopo la scadenza dei termini di attuazione lo stato di attuazione delle raccomandazioni della massima rilevanza non ancora attuate.

Il termine «pendenze» utilizzato finora nei capoversi 3 e 4 può risultare equivoco nel rendere l'oggetto della disposizione. Quest'ultimo non si riferisce infatti alle attività di revisione pendenti del CDF, bensì alle raccomandazioni non ancora attuate presso gli organi sottoposti a verifica. È quindi più corretto utilizzare l'espressione «raccomandazioni non ancora attuate»19.

Nella versione francese dei capoversi 3 e 4 l'espressione «révisions en suspens» è sostituita con «points en suspens suite à des révisions», che equivale al tedesco «Umsetzungspendenzen»20.

16 17 18 19 20

Rapporto INSIEME, FF 2015 5195, in particolare 5439, 5447.

Rapporto INSIEME, FF 2015 5195, in particolare 5453­5457.

Rapporto INSIEME, FF 2015 5195, in particolare 5441.

Rapporto INSIEME, FF 2015 5195, in particolare 5464 seg.

Rapporto INSIEME, FF 2015 5195, in particolare 5464 seg.

6392

FF 2016

In base al nuovo capoverso 3bis, se constata che raccomandazioni della massima rilevanza non sono state attuate entro i termini impartiti, il CDF ne informa il capo del Dipartimento o, se le raccomandazioni sono rivolte al Dipartimento, il Consiglio federale. Se si prevede che le raccomandazioni non possano essere attuate entro i termini, la comunicazione avviene prima della scadenza degli stessi. Spetta poi al capo del Dipartimento informare il CDF sullo stato di attuazione di tali raccomandazioni21.

Art. 15 cpv. 3, primo e secondo periodo La sostituzione del termine «lacune» con «irregolarità» costituisce un intervento redazionale volto a garantire la coerenza terminologica del testo nel suo complesso (cfr. art. 11 cpv. 4,13 cpv. 2, 14 cpv. 1).

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

Il presente progetto non ha ripercussioni finanziarie.

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il CDF può attuare le disposizioni riviste con l'effettivo del personale attuale. Non si prevedono né costi supplementari né risparmi.

3.1.3

Altre ripercussioni

Alla luce delle conclusioni cui pervengono le Commissioni delle finanze e della gestione delle Camere federali ci si attende una maggiore efficacia delle raccomandazioni del CDF. Ne risulta potenziata anche l'alta vigilanza esercitata dal Consiglio federale e dal Parlamento.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il presente progetto non si ripercuote né su Cantoni e Comuni né su città, agglomerati e regioni di montagna. In particolare, non ha effetti sulla collaborazione con i Cantoni (art. 16 e 17 LCF).

21

Rapporto INSIEME, FF 2015 5195, in particolare 5465.

6393

FF 2016

3.3

Ripercussioni per l'economia

Il presente progetto non ha ripercussioni sull'economia.

3.4

Ripercussioni per la società

Il presente progetto non ha ripercussioni sulla società. Grazie a un cambiamento avvenuto nel frattempo nella comunicazione, l'opinione pubblica percepisce più positivamente l'attività del CDF. Questo anche per effetto della legge del 17 dicembre 200422 sulla trasparenza.

3.5

Ripercussioni per l'ambiente

Il presente progetto non ha ripercussioni sull'ambiente.

3.6

Altre ripercussioni

Il presente progetto si prefigge di ottimizzare alcuni processi all'interno dell'Amministrazione federale e rendere quindi più efficiente la gestione dell'amministrazione.

Non sono previste ripercussioni di altro tipo.

4

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201623 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201624 sul programma di legislatura 2015­2019. Alla luce dei miglioramenti che la revisione della LCF produrrà sull'organizzazione, il presente progetto si presta bene a sostenere l'obiettivo 1: La Confederazione provvede all'equilibrio delle sue finanze e garantisce prestazioni statali efficaci.

4.2

Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

Migliorando l'efficacia dell'Amministrazione federale, il presente progetto fornisce indirettamente un contributo al conseguimento delle strategie nazionali del Consiglio 22 23 24

RS 152.3 FF 2016 909 FF 2016 4605

6394

FF 2016

federale. In particolare attraverso il mandato del Consiglio federale di verifica dei progetti chiave TIC della Confederazione, il presente progetto sostiene la Strategia di e-government Svizzera.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

La presente revisione si fonda, come la LCF nel suo complesso, sulla competenza della Confederazione nel settore della propria gestione finanziaria, competenza che deriva dall'esistenza e dalla natura stessa della Confederazione (quale competenza intrinseca della Confederazione, cfr. il commento riguardante l'ingresso).

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera non ha obblighi internazionali riguardo agli aspetti toccati dal progetto.

La modifica dell'articolo 11 si fonda su uno standard internazionale del settore (le pratiche di buon governo stabilite dall'INTOSAI), che tuttavia non ha effetti vincolanti per la Svizzera.

5.3

Forma dell'atto

La revisione parziale del LCF avviene sotto forma di legge federale. La competenza dell'Assemblea federale per l'emanazione della legge discende dall'articolo 163 capoverso 1 Cost. La legge sottostà al referendum facoltativo.

5.4

Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non incide sulle uscite e non determina una subordinazione al freno alle spese.

5.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di equivalenza fiscale

Il presente progetto concerne aspetti organizzativi dell'alta vigilanza esercitata dal Consiglio federale e dal Parlamento e non tange il principio di sussidiarietà e il principio di equivalenza fiscale.

6395

FF 2016

5.6

Delega di competenze legislative

Il presente progetto è attuato a livello di legge. Non è prevista una delega di competenze legislative al Consiglio federale. L'ordinanza del 19 gennaio 200525 sugli emolumenti del Controllo delle finanze concerne soltanto gli emolumenti per i mandati esercitati quale organo di revisione e non è interessata dal presente progetto.

5.7

Protezione dei dati

Il presente progetto ha per oggetto modifiche puntuali dei processi organizzativi nell'Amministrazione federale. Le modifiche in questione non incidono sulla protezione dei dati. In particolare, l'articolo 10 capoverso 3 LCF concernente l'accesso del CDF alle raccolte di dati delle unità amministrative della Confederazione non è interessato dalla revisione.

25

Ordinanza sugli emolumenti del CDF, RS 172.041.17

6396