Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2018­2021

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20163, decreta:

Art. 1 Per gli anni 2018­2021 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.

per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali:

b.

per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio:

c.

per il versamento di pagamenti diretti:

563 milioni di franchi;

1 730 milioni di franchi; 10 985 milioni di franchi.

Art. 2 Il presente decreto non sottostą a referendum.

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RS 101 RS 910.1 FF 2016 3961

2016-0813

4019

Mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2018­2021. DF

4020

FF 2016