Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)

Norme tecniche per dispositivi di protezione personale (DPI) 1 Visto l'articolo 6 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11), le norme menzionate nell'allegato sono designate come norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro; RS 930.111). Si tratta a tale proposito di norme armonizzate a livello europeo che sono state emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) su mandato della Commissione europea e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Gli elenchi dei titoli delle norme tecniche designate e i testi di tali norme possono essere richiesti al Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; telefono 052 224 54 54; www.snv.ch.

12 gennaio 2016

SECO ­ Direzione del lavoro Sicurezza dei prodotti Adriana Bertini

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Vedi anche FF, 1997 IV 444, 1998 821, 1999 8564, 2000 1644 4310, 2001 1214 2088 5374, 2003 453 665 5681 6409, 2004 1971, 2005 6091, 2006 1783 5425 6183 6220, 2007 1990 7724, 2008 2234 6023 7572, 2009 805 4487, 2010 3004 3592, 2011 5775 8016, 2012 2133, 2013 421 2466 5038, 2014 202 3145, 2015 440

2015-3491

65

FF 2016

Allegato

Norme tecniche per dispositivi di protezione personale Numero

Titolo

Riferimento Gazzetta uff. CE

EN 353-1

Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute ­ Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio ­ Parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida Attrezzatura per alpinismo ­ Cordino ­ Requisiti di sicurezza e metodi di prova Equipaggiamento personale anticaduta ­ Dispositivi di ancoraggio Attenzione: La presente pubblicazione non riguarda l'equipaggiamento descritto in: ­ tipo A (dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi e con la necessità di ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio da assicurare alla struttura) di cui ai punti 3.2.1, 4.4.1, 5.3; ­ tipo C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali) di cui ai punti 3.2.3, 4.4.3 e 5.5; ­ tipo D (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio rigide orizzontali) di cui ai punti 3.2.4, 4.4.4 e 5.6; ­ qualunque combinazione degli elementi di cui sopra.

Per i tipi A, C e D, la presente pubblicazione non riguarda neppure i punti: 4.5, 5.2.2, 6, 7; Allegati A e ZA.

Non vi è di conseguenza alcuna presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE per i tipi di equipaggiamento di cui sopra, in quanto non sono considerati DPI.

Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi (ISO 11611:2015) Indumenti di protezione ­ Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma ­ Requisiti prestazionali minimi (ISO 11612:2015) Protezione degli occhi e del viso ­ Occhiali da sole e dispositivi similari ­ Parte 2: Filtri per l'osservazione diretta del sole (ISO 12312-2:2015) Guanti di protezione per motociclisti professionali ­ Requisiti e metodi di prova Indumenti di protezione ­ Protezione contro la fiamma ­ Materiali, assemblaggi di materiale e indumenti a propagazione di fiamma limitata (ISO 14116:2015) Elmi per vigili del fuoco ­ Elmi per soccorsi tecnici

2015/C 412/03

EN 564 EN 795

EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN ISO 12312-2 EN 13594 EN ISO 14116 EN 16473

66

2015/C 412/03 2015/C 412/03 2015/C 412/03

2015/C 412/03 2015/C 412/03 2015/C 412/03 2015/C 412/03 2015/C 412/03 2015/C 412/03