10.2.2

Messaggio concernente l'approvazione del protocollo di adesione del Guatemala all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (concluso con il Costa Rica e il Panama) del 13 gennaio 2016

1

Punti essenziali dell'Accordo

1.1

Situazione iniziale

L'adesione del Guatemala all'Accordo di libero scambio (ALS) con gli Stati dell'America centrale, concluso con il Costa Rica e il Panama (di seguito «ALS con gli Stati dell'America centrale»)1 estende la rete di ALS conclusi dalla Svizzera dall'inizio degli anni Novanta con Stati terzi al di fuori dell'Unione europea. La Svizzera, Paese dipendente dalle esportazioni e con mercati di sbocco nel mondo intero, non appartenente ad alcuna grande entità come l'Unione europea (UE), ha fatto della conclusione di accordi libero scambio uno dei tre pilastri della politica di apertura dei mercati e di miglioramento delle condizioni quadro di economia esterna, insieme all'appartenenza all'OMC e alla sua rete di accordi con l'UE. Il contributo specifico degli ALS alla politica economica esterna della Svizzera consiste nell'impedire o eliminare le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai suoi partner commerciali con Paesi concorrenti o nell'assicurarsi vantaggi concorrenziali rispetto ai concorrenti che non hanno concluso alcun accordo preferenziale con il relativo partner. Al contempo gli ALS migliorano le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con le Parti contraenti. Oltre al presente Accordo, all'ALS del 19722 con la Comunità economica europea (CEE) e alla Convenzione dell'AELS3, attualmente la Svizzera

1 2 3

RS 0.632.312.851 Acc. del 22 lug. 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401).

Conv. del 4 gen. 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31).

2015-2232

835

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dispone di 28 altri ALS. Si tratta di 25 accordi conclusi nel quadro dell'AELS4 e degli accordi bilaterali con la Cina5, le Isole Färöer6 e il Giappone7.

L'adesione del Guatemala all'ALS migliora l'accesso delle esportazioni svizzere di merci e servizi al mercato guatemalteco, agevola gli scambi commerciali, rafforza la protezione della proprietà intellettuale, migliora in generale la certezza del diritto negli scambi economici e contribuisce allo sviluppo sostenibile. L'adesione del Guatemala all'ALS riduce la discriminazione degli attori economici svizzeri rispetto ai partner di libero scambio presenti (in particolare Stati Uniti e UE) e futuri del Guatemala e crea un vantaggio concorrenziale per l'economia svizzera rispetto ai Paesi che non hanno concluso alcun ALS con questo Paese. Inoltre crea un quadro istituzionalizzato per la collaborazione tra autorità a fini di vigilanza, ulteriore sviluppo dell'Accordo e soluzione di problemi concreti.

1.2

Svolgimento dei negoziati

Dopo che Costa Rica e Panama avevano manifestato il proprio interesse all'esame di negoziati per un ALS con gli Stati dell'AELS, il 23 marzo 2011 si sono svolti colloqui esplorativi nel quadro della prima riunione del Comitato misto AELS-Panama in nome della dichiarazione congiunta di cooperazione tra gli Stati dell'AELS e il Panama. L'obiettivo dell'incontro, cui hanno partecipato anche Guatemala, El Salvador e Honduras, era scambiarsi informazioni sulle relazioni economiche esistenti e sulla politica di libero scambio delle Parti, nonché esaminare la possibilità di negoziati di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale in vista di un ALS. Il Guatemala aveva specificato di trovarsi ancora in fase di accertamento, confermando tuttavia il proprio interesse sostanziale a eventuali relazioni di libero scambio con l'AELS.

In occasione della Conferenza dei ministeriale dell'AELS del 14 novembre 2011 a Ginevra è stata annunciata l'apertura dei negoziati per un ALS di ampia portata con 4

5 6

7

836

Albania (RS 0.632.311.231), Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Bosnia Erzegovina (RS 0.632.311.911), Canada (RS 0.632.312.32), Cile (RS 0.632.312.451), Colombia (RS 0.632.312.631), Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG: Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar)(RS 0.632.311.491), Egitto (RS 0.632.313.211), Giordania (RS 0.632.314.671), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israele (RS 0.632.314.491), Libano (RS 0.632.314.891), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), Montenegro (RS 0.632.315.731), Perù (RS 0.632.316.411), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Serbia (RS 0.632.316.821), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Stati dell'America centrale (RS 0.632.312.851), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.631), Ucraina (RS 0.632.317.671), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

Acc. del 6 lug. 2013 tra la Repubblica popolare di Cina e la Confederazione Svizzera (RS 0.946.294.492).

Acc. del 12 gen. 1994 tra il Governo Svizzero da un parte, il Governo della Danimarca e il Governo autonomo delle Isole Färöer dall'altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer (RS 0.946.293.142).

Acc. del 19 feb. 2009 di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (RS 0.946.294.632).

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Costa Rica, Honduras e Panama. A partire dalla terza tornata negoziale, una volta terminate le procedure preparatorie interne, il Guatemala aveva preso parte al processo negoziale. Mentre i negoziati con Costa Rica e Panama si erano conclusi nel 2013, permettendo la conclusione, la ratifica e l'entrata in vigore dell'AELS con questi due Paesi, i negoziati con il Guatemala, così come quelli con l'Honduras, non si sono ancora conclusi con un risultato soddisfacente per le Parti in questione. È stato concordato di riprendere i contatti con i due Stati in un momento successivo per l'eventuale prosecuzione dei negoziati.

Nell'ottobre 2014 è stata organizzata una tornata negoziale con il Guatemala a Guatemala City che ha portato alla conclusione dei negoziati tra gli Stati dell'AELS e il Guatemala. Il Guatemala può aderire all'ALS AELS-America centrale in virtù di una clausola di adesione che permette a ogni Stato membro del Sistema di integrazione economica dell'America centrale (SICA)8 e dell'AELS di aderire all'ALS previa approvazione da parte del Comitato misto alle condizioni previste dalle Parti e conformemente alle rispettive procedure legali nazionali di queste ultime (art. 13.4). A tal fine è stato elaborato un protocollo di adesione che contiene tutti gli emendamenti necessari all'ALS e ai suoi allegati in vista dell'adesione del Guatemala.

1.3

Risultato dei negoziati

L'ALS al quale il Guatemala aderisce, che corrisponde in ampia misura al nuovo accordo di libero scambio degli Stati dell'AELS con Paesi terzi, ha un campo d'applicazione molto vasto. Include disposizioni su scambi di merci (prodotti industriali e ittici, prodotti agricoli di base e prodotti agricoli trasformati, regole d'origine, procedure doganali, agevolazione degli scambi, ostacoli tecnici al commercio, comprese le misure sanitarie e fitosanitarie), scambi di servizi, investimenti, protezione della proprietà intellettuale, concorrenza, appalti pubblici, commercio e sviluppo sostenibile, cooperazione economica e tecnica nonché disposizioni istituzionali (Comitato misto e procedura di composizione delle controversie). A differenza degli altri ALS dell'AELS, in cui il commercio di prodotti agricoli non trasformati è disciplinato in accordi bilaterali aggiuntivi a sé stanti tra i singoli Stati dell'AELS e gli Stati partner, in quello con gli Stati dell'America centrale è stata impiegata una nuova configurazione: i prodotti agricoli non trasformati sono parte integrante dell'accordo principale mentre gli elenchi bilaterali delle concessioni per l'accesso al mercato relative ai prodotti agricoli non trasformati e trasformati sono riportati in allegati separati (allegati IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXIV, XXV).

La nuova struttura contiene un capitolo sul commercio di prodotti non agricoli e uno sul commercio di prodotti agricoli. Tale struttura ha il vantaggio, tra le altre cose, di semplificare la presentazione delle concessioni per tutte le Parti contraenti. La rinuncia all'accordo bilaterale aggiuntivo per i prodotti agricoli non trasformati non ha alcuna conseguenza per le concessioni nel settore agricolo dal punto di vista del 8

SICA (Sistema de la Integración Centroamericana): Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica dominicana. L'integrazione di Haïti è in corso.

837

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contenuto. La nuova struttura sarà proposta dall'AELS ai partner anche in altri processi negoziali.

1.4

Sintesi del contenuto dell'Accordo al quale il Guatemala aderisce

L'ALS al quale aderisce il Guatemala include un preambolo e i seguenti capitoli: 1. Disposizioni generali, 2. Commercio di prodotti non agricoli, 3. Commercio di prodotti agricoli, 4. Scambi di servizi, 5. Investimenti, 6. Protezione della proprietà intellettuale, 7. Appalti pubblici, 8. Concorrenza, 9. Commercio e sviluppo sostenibile, 10. Cooperazione, 11. Disposizioni istituzionali, 12. Composizione delle controversie, 13. Disposizioni finali. I 25 allegati sono parte integrante dell'Accordo (art. 13.2).

1.5

Valutazione

In relazione all'accesso al mercato e alla certezza del diritto, l'ALS al quale il Guatemala aderisce, in quanto accordo preferenziale in diversi settori, supera il livello degli accordi dell'OMC. Migliora ampiamente l'accesso al mercato o accresce la certezza del diritto per le merci e i servizi svizzeri nel mercato del Guatemala, rafforza la certezza del diritto per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale e in generale per gli scambi economici e contribuisce allo sviluppo sostenibile. Inoltre crea un quadro istituzionalizzato per la collaborazione tra autorità allo scopo di vigilare sulla sua applicazione, di svilupparlo ulteriormente e di risolvere problemi concreti.

L'adesione del Guatemala all'ALS previene la potenziale discriminazione rispetto ad altri partner di libero scambio del Guatemala e crea su questo mercato un vantaggio concorrenziale per gli attori economici svizzeri rispetto ai concorrenti di Paesi che non hanno concluso un simile accordo con questo Stato. Consente di evitare discriminazioni potenziali o effettive risultanti in particolare dall'Accordo di associazione dei Paesi membri del SICA (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) con l'UE e dall'ALS di questi stessi Stati (eccetto Panama)9 con gli Stati Uniti (cfr. n. 2.1).

1.6

Consultazione

Dall'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge del 18 marzo 200510 sulla consultazione (LCo) risulta che, nel caso di un trattato internazionale che non sottostà a referendum facoltativo e che non riguarda interessi essenziali dei Cantoni, in linea di principio non viene effettuata la procedura di consultazione, tranne quando si tratta di un progetto di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o 9 10

838

Il Panama ha concluso con gli Stati Uniti un ALS bilaterale nel 2007, in vigore dal 2012.

RS 172.061

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culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. Si tratta di un'adesione a un ALS esistente che corrisponde essenzialmente, sia per quanto riguarda il contenuto sia per l'importanza finanziaria, politica ed economica, ai precedenti ALS conclusi dalla Svizzera. Non si tratta pertanto di un progetto di particolare portata ai sensi della LCo. Conformemente agli articoli 3 e 4 della legge federale del 22 dicembre 199911 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione, i Cantoni sono stati coinvolti sia nella preparazione del mandato negoziale sia, nella misura del necessario, durante i negoziati. Inoltre, poiché l'esecuzione degli accordi non sarebbe stata affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale, si è potuto rinunciare allo svolgimento di una consultazione.

2

Situazione economica del Guatemala e relazioni con la Svizzera

2.1

Situazione socio-economica e politica economica esterna del Guatemala

Il Guatemala ha compiuto progressi significativi per raggiungere una stabilità democratica e macroeconomica dopo decenni di guerra civile. Dalla firma degli accordi di pace nel 1996 si è cercato di rafforzare le istituzioni e di aprire i mercati internazionali mediante ALS. La crescita economica del Paese si è mantenuta relativamente stabile negli ultimi decenni, anche se nel 2009 è stata anch'essa colpita dalla crisi finanziaria mondiale. Il Paese ha il potenziale per accelerare la sua crescita economica con il commercio, l'integrazione regionale e il turismo.

Il Guatemala ha aderito al GATT nel 1991 ed è entrato nell'OMC il 21 luglio 1995.

Il Paese s'impegna anche per un'integrazione regionale. Nel 1991, insieme a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua e Panama, ha istituito il SICA e nel 1993 ha firmato un protocollo per la costituzione graduale di un'unione doganale. Gli sforzi per una maggiore integrazione centroamericana si sono però intensificati solo nel 2007 con la firma dell'Accordo quadro relativo all'introduzione di un'unione doganale da parte degli Stati membri del SICA. Da allora sono stati realizzati progressi sostanziali nella liberalizzazione progressiva della circolazione delle merci (sebbene con notevoli eccezioni) e nella semplificazione e nell'armonizzazione del quadro normativo. I dazi doganali sono stati in gran parte armonizzati, ma non esiste ancora una tariffa esterna comune.

Con gli altri Stati dell'America centrale (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua e Panama), il Guatemala ha concluso nel 2010 un accordo di associazione con l'UE, che viene attuato dal Guatemala dal 1° dicembre 2013. Oltre all'introduzione di un regime di libero scambio generale, l'accordo con l'UE prevede una cooperazione politica rafforzata e l'estensione della cooperazione di sviluppo. Il Guatemala ha anche concluso degli ALS con Belize, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù, Repubblica dominicana, Taiwan, USA e Venezuela. Come per tutti gli Stati

11

RS 138.1

839

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dell'America centrale, gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale del Guatemala.

Nel 2014 il PIL del Guatemala era di 60,4 miliardi di dollari americani, vale a dire il più alto di tutti gli Stati dell'America centrale. Gran parte del PIL guatemalteco deriva dal settore terziario, seguito dall'industria e dall'agricoltura. Nel 2014 il Guatemala ha fatto registrare un tasso di crescita economica del 4 per cento. Sebbene i proventi derivanti dalle esportazioni siano aumentati, il Paese presenta un deficit commerciale elevato. Negli ultimi anni la bilancia dei pagamenti correnti era quasi sempre negativa (­2,3 % nel 2014). A causa del deficit di bilancio, che nel 2014 ha quasi raggiunto il 2 per cento del PIL, il debito pubblico è leggermente aumentato negli ultimi anni. Nel 2014 il reddito pro capite era di 3 600 dollari americani. Le entrate fiscali sono modeste e i tentativi di riforma del sistema sono falliti.

In Guatemala esistono grandi disparità nella ripartizione dei redditi. Più della metà della popolazione vive in povertà e le disuguaglianze sociali sono profonde. Anche se, in materia di sicurezza, sono stati fatti dei progressi con una riduzione del tasso degli omicidi, la criminalità e la violenza contro le donne e i bambini, nonché l'impunità, restano problematici. Il Guatemala deve far fronte a carenze nello Stato di diritto e nel sistema giudiziario.

Il Guatemala s'impegna tuttavia per svolgere un ruolo appropriato nell'ONU e nell'Organizzazione degli Stati americani (OSA). Nel 2007 è stata istituita la Commissione delle Nazioni Unite contro l'impunità in Guatemala (CICIG), il cui mandato scade nel 2015, ma le autorità hanno espresso l'intenzione di chiederne la proroga. Il Guatemala ha inoltre firmato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

In qualità di membro dell'ONU ha ratificato la Convenzione del 18 dicembre 197912 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione del 20 novembre 198913 sui diritti del fanciullo, la Convenzione del 10 dicembre 198414 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione del 15 novembre 200015 contro la criminalità organizzata transnazionale. Ha inoltre ratificato il Patto internazionale del 16 dicembre 196616 relativo ai diritti civili e
politici e il Patto internazionale del 16 dicembre 196617 sui diritti economici, sociali e culturali. Il Guatemala aderisce anche ad alcune convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), tra cui le otto convenzioni fondamentali. Nel 2012/2013 il Guatemala aveva un seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU.

A livello ambientale il Guatemala ha ratificato le principali convenzioni e protocolli internazionali in materia di protezione dell'ambiente, tra cui il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 199718 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (riduzioni dei gas a effetto serra), la Convenzione quadro delle

12 13 14 15 16 17 18

840

RS 0.108 RS 0.107 RS 0.105 RS 0.311.54 RS 0.103.2 RS 0.103.1 RS 0.814.011

FF 2016

Nazioni Unite del 9 maggio 199219 sui cambiamenti climatici, la Convenzione di Vienna del 22 marzo 198520 per la protezione dello strato d'ozono, la Convenzione di Basilea del 22 marzo 198921 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, la Convenzione del 3 marzo 197322 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, l'Accordo internazionale del 27 gennaio 200623 sui legni tropicali e la Convenzione del 5 giugno 199224 sulla diversità biologica.

2.2

Relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Guatemala

La Svizzera e il Guatemala intrattengono relazioni diplomatiche dal 1957. Le relazioni bilaterali tra i due Paesi sono buone.

Nell'ambito della cooperazione svizzera allo sviluppo, il Guatemala beneficia dei progetti di portata regionale realizzati dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) in America centrale, le cui priorità tematiche sono la promozione delle piccole imprese, una buona governance, la gestione delle finanze pubbliche e le infrastrutture, nonché le prestazioni locali del settore pubblico. L'aiuto umanitario fornito dalla DSC permette di sostenere questa regione per ridurre i rischi in caso di catastrofi naturali. Nel 2014 la DSC ha investito 41,4 milioni di franchi svizzeri per progetti in America centrale.

La divisione Sicurezza umana del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) finanzia inoltre, dal 2007, i progetti nel settore dei diritti umani. Il lavoro in quest'ambito si concentra attualmente soprattutto sull'attuazione delle linee guida concernenti la protezione dei difensori dei diritti umani. La Svizzera ha peraltro sostenuto e partecipato al lavoro della Commissione delle Nazioni Unite contro l'impunità in Guatemala (CICIG) tra il 2009 e il 2014.

Da parte sua, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) cofinanzia tra le altre cose, nel quadro di un programma regionale per l'America centrale, alcuni progetti nei settori della concorrenza e della protezione dei consumatori, della promozione del commercio equo, della gestione del rischio delle microimprese e di un approvvigionamento di energia pulito e moderno da parte delle famiglie e delle imprese. La Svizzera concede inoltre al Guatemala preferenze tariffarie nell'ambito del Sistema delle preferenze generalizzate per i Paesi in via di sviluppo.

A margine dei negoziati dell'ALS, la Svizzera e il Guatemala si sono accordati su un progetto di cooperazione tecnica volto a aumentare la competitività e le esportazioni del settore lattiero guatemalteco promuovendo un uso efficiente e più ecologico delle risorse nonché migliorando gli standard qualitativi, le condizioni di produzione (a livello industriale) e il sistema nazionale di controllo della qualità.

19 20 21 22 23 24

RS 0.814.01 RS 0.814.02 RS 0.814.05 RS 0.453 RS 0.921.11 RS 0.451.43

841

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La Svizzera e il Guatemala sono membri attivi di varie organizzazioni internazionali e aderiscono a diversi accordi internazionali (n. 2.1) che offrono uno spazio di dialogo e di cooperazione. L'adesione del Guatemala all'ALS permetterà di rendere più dinamiche le buone relazioni che i nostri Paesi intrattengono da tempo in vari ambiti, in particolare a livello economico, e di rafforzare i legami con l'America centrale.

La Svizzera e il Guatemala avevano concluso un accordo commerciale bilaterale nel 195525. Nel 1974 la Svizzera ha stipulato con il Guatemala un accordo sui trasporti aerei regolari internazionali26. La Svizzera ha firmato un accordo di promozione e di protezione reciproca degli investimenti con il Guatemala, in vigore dal 200527.

2.3

Commercio e investimenti tra la Svizzera e il Guatemala

Il volume commerciale della Svizzera con il Guatemala ammontava nel 2014 a 71,3 milioni di franchi svizzeri. Nella regione il Guatemala è il terzo partner commerciale della Svizzera dopo il Panama (nel 2014: 393,5 milioni di CHF) e il Costa Rica (177,9 milioni di CHF) e prima dell'Honduras (28,7 milioni di CHF), il Nicaragua (15,5 milioni di CHF) e il Salvador (14,9 milioni di CHF).

Le principali esportazioni della Svizzera verso il Guatemala riguardano i prodotti chimici e farmaceutici (2014: 42,5 %), i macchinari, gli apparecchi e prodotti elettronici (28,8 %), gli orologi (12,1 %) e gli strumenti di precisione (6,7 %). Le principali importazioni dal Guatemala sono il caffè greggio (2014: 83,4 %), l'alcol etilico e il rum (5,1 %) e lo zucchero (4,3 %). Il 95,4 per cento delle importazioni è costituito da prodotti agricoli.

In America centrale il Guatemala è la quarta destinazione degli investimenti svizzeri. Nel 2013 gli investimenti diretti svizzeri in Guatemala sono ammontati a oltre 307 milioni di franchi svizzeri. Gli investimenti diretti guatemaltechi in Svizzera non sono attualmente degni di nota.

25 26 27

842

Acc. commerciale del 1° apr. 1955 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Guatemala (RS 0.946.293.761).

Acc. del 27 feb. 1974 ra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Guatemala concernente i trasporti aerei regolari internazionali (RS 0.748.127.193.76).

Acc. del 9 set. 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Guatemala concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimentiS (RS 0.975.237.6).

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3

Commento alle disposizioni dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale al quale il Guatemala aderisce e alle concessioni bilaterali tra la Svizzera e il Guatemala

Preambolo Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione delle Parti nel quadro dell'ALS. Le Parti sottolineano e riaffermano il loro impegno per i diritti e i principi fondamentali in materia di democrazia, diritti umani, sviluppo economico e sociale e diritti dei lavoratori, per il diritto internazionale ­ in particolare lo Statuto delle Nazioni Unite28, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le Convenzioni dell'OIL ­, per la protezione ambientale e per lo sviluppo sostenibile. Il preambolo riprende anche le finalità enunciate nell'articolo 1.2 (Obiettivi), vale a dire la liberalizzazione del commercio di merci e servizi conformemente alle norme dell'OMC, la promozione degli investimenti e della concorrenza e l'espansione del commercio globale. Inoltre, le Parti affermano il loro sostegno ai principi di buona governance e di responsabilità sociale d'impresa, così come figurano nei pertinenti strumenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) o delle Nazioni Unite, il loro intento di promuovere la trasparenza e la loro volontà di agire contro la corruzione.

Capitolo 1

Disposizioni generali (art.1.1­1.9)

Gli articoli 1.1 e 1.2 fissano gli obiettivi dell'Accordo. Conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1994; allegato 1.A.1 dell'Accordo del 15 aprile 199429 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) e all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS; allegato 1.A.1 dell'Accordo del 15 aprile 199430 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) viene istituita una zona di libero scambio al fine di conseguire la liberalizzazione del commercio di merci e servizi, l'aumento reciproco delle possibilità d'investimento, la promozione della concorrenza, la garanzia e l'applicazione di una protezione adeguata ed efficace della proprietà intellettuale, la reciproca liberalizzazione degli appalti pubblici e lo sviluppo del commercio internazionale tenendo conto dello sviluppo sostenibile.

L'articolo 1.3 disciplina il campo d'applicazione geografico dell'Accordo. L'ALS si applica al territorio delle Parti contraenti conformemente al diritto internazionale e alle loro legislazioni nazionali.

Articolo 1.4 (Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo): l'Accordo non intacca i diritti e gli obblighi che regolano le relazioni tra gli Stati membri dell'AELS. Esse sono disciplinate dalla Convenzione del 4 gennaio 196031 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Inoltre, in 28 29 30 31

RS 0.120 RS 0.632.20 RS 0.632.20 RS 0.632.31

843

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virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192332 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera applica anche per il Liechtenstein le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci.

L'articolo 1.5 disciplina il rapporto con altri accordi internazionali. In sostanza, assicura che siano rispettati anche gli obblighi e gli impegni delle Parti sul piano internazionale.

Articolo 1.6 (Imposizione fiscale): l'Accordo non limita la sovranità fiscale delle Parti. Allo stesso tempo, le Parti non possono far valere la loro sovranità fiscale per aggirare il livello di liberalizzazione convenuto.

L'articolo 1.7, sulla trasparenza, tratta il dovere d'informazione che compete alle Parti. Da un lato, esse devono pubblicare o rendere accessibili le loro leggi, le regolamentazioni e le decisioni amministrative di applicazione generale, nonché i loro accordi internazionali e, se disponibili, le sentenze giudiziarie che possono avere un impatto sull'attuazione dell'Accordo. A tale obbligo di carattere generale si aggiunge, nella misura autorizzata dalla legislazione nazionale, il dovere di informare e di rispondere a qualsiasi domanda riguardante misure che possano influire sull'applicazione dell'Accordo.

Articolo 1.8: per tener conto dell'importanza crescente del commercio elettronico nello sviluppo del commercio internazionale in generale, l'ALS vi dedica un articolo e un allegato (allegato II). In virtù dell'articolo 1.8, le Parti, da un lato riconoscono l'importanza crescente del commercio elettronico per i loro scambi commerciali e, dall'altro, si impegnano a intensificare la loro cooperazione in materia, al fine di consolidare le disposizioni dell'Accordo relative agli scambi di merci e servizi. I metodi di questa cooperazione, fondata principalmente sullo scambio di informazioni e sulla creazione di un organo di contatto per agevolare tale scambio, sono disciplinati nell'allegato. In quest'ultimo le Parti riconoscono inoltre l'importanza di non creare ostacoli all'impiego e allo sviluppo del commercio elettronico e la necessità di creare un clima di fiducia per gli utenti. Infine, le Parti affermano il loro intento di proseguire gli sforzi per promuovere il commercio elettronico tra loro e per rafforzare il sistema commerciale multilaterale.

Capitolo 2

Commercio di prodotti non agricoli (art. 2.1­2.20)

Articolo 2.1: il campo d'applicazione del capitolo 2 dell'ALS riguarda i prodotti industriali, vale a dire i capitoli 25­97 del Sistema armonizzato istituito dalla Convenzione internazionale del 14 giugno 198333 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, il pesce e gli altri prodotti del mare, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli, classificati secondo il capitolo 24 del Sistema armonizzato. Il campo d'applicazione relativo ai prodotti di origine non agricola è definito nell'allegato III dell'ALS.

Articolo 2.2: affinché le merci beneficino dei dazi preferenziali del presente Accordo, esse devono soddisfare le regole d'origine (art. 2.2). Le disposizioni dettagliate, definite nell'allegato I, stabiliscono in particolare quali merci si qualificano come 32 33

844

RS 0.631.112.514 RS 0.632.11

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merci originarie, quali prove d'origine devono essere impiegate per l'imposizione all'aliquota preferenziale e in che modo avviene la cooperazione delle amministrazioni interessate. Le regole d'origine dell'Accordo sono dedotte dagli ALS dell'AELS con il Messico e con i Paesi partner sudamericani. Esse sono un po' meno restrittive in modo da tener conto degli interessi delle Parti contraenti poiché le loro imprese dipendono dalle importazioni di materie prime provenienti dall'esterno dell'area di libero scambio.

L'articolo 2.3 disciplina il regime tariffario preferenziale che le Parti si accordano nel quadro dell'ALS in relazione al commercio di prodotti industriali, del pesce e di altri prodotti del mare. Gli obblighi delle Parti in materia di riduzione dei dazi all'importazione (art. 2.3 e allegati IV, V e XXII) sono asimmetrici. In questo modo, l'Accordo tiene conto, come altri ALS dell'AELS, della differenza del livello di sviluppo economico tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale. Ad eccezione di alcune voci di tariffa concernenti la politica agricola (in particolare i foraggi, allegato IIIb), gli Stati dell'AELS sopprimono totalmente i loro dazi nell'ambito dei prodotti industriali e del pesce dal momento dell'entrata in vigore del Protocollo di adesione del Guatemala all'ALS. Lo stesso dicasi per il Guatemala per la maggior parte delle sue linee tariffarie. Per quanto riguarda i dazi doganali, non soggetti a eliminazione immediata sono stati concessi termini transitori che vanno da 5 a 15 anni. Il Guatemala non prevede concessioni per alcune linee tariffarie nel settore del cemento, dei prodotti del legno, dei prodotti a base di carta e dei prodotti siderurgici (tubi), che sono d'importanza secondaria per la Svizzera. La lista di concessioni permette al Guatemala, in caso di situazione finanziaria di emergenza, di riscuotere nuovamente i dazi doganali su alcuni prodotti petroliferi.

Articoli 2.4­2.6 e articolo 2.8: analogamente agli ALS dell'AELS, il presente Accordo comprende anche disposizioni che vietano i dazi all'esportazione (art. 2.4).

L'Accordo prevede inoltre il divieto di applicare restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione (art. 2.6) e l'applicazione del trattamento nazionale (art. 2.8). Contrariamente agli accordi conclusi dagli Stati
dell'America centrale con Stati Uniti e Canada, il presente Accordo non prevede alcuna eccezione a tali principi.

Articoli 2.9­2.10: dopo i rinvii alle disposizioni dell'OMC relative alle prescrizioni concernenti gli ostacoli tecnici al commercio (OTC) e alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), negli articoli 2.9 e 2.10 le Parti hanno concordato la creazione di organi di contatto ufficiali che si avvalgono di esperti. Mediante tali organi si promuove, da un lato, il generale scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Dall'altro, in caso di ostacoli tecnici al commercio ed eventuali problemi per le aziende legati a tali ostacoli, è possibile accedere in maniera rapida e diretta agli specialisti dei rispettivi Paesi e cercare insieme soluzioni pragmatiche. In questo modo le Parti intendono rafforzare anche la cooperazione bilaterale e la fiducia reciproca. L'articolo 2.10 contempla anche l'impegno comune a basare le prescrizioni tecniche, per quanto possibile, su norme internazionali. Infine, nell'articolo 2.10, le Parti si assicurano con una clausola evolutiva che, nel quadro di una revisione dell'Accordo, si tenga conto delle eventuali agevolazioni degli scambi che gli Stati dell'America centrale e gli Stati dell'AELS potrebbero concedere in futuro a Paesi terzi eliminando ostacoli tecnici al commercio. Tale disposizione 845

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permetterà di impedire eventuali discriminazioni dell'AELS, ad esempio nei confronti dell'UE.

Articolo 2.11: l'Accordo contempla misure di agevolazione degli scambi che obbligano in particolare le Parti a pubblicare su Internet leggi, ordinanze ed emolumenti rilevanti, e a rispettare le norme internazionali nella definizione delle procedure doganali. Inoltre, gli esportatori possono presentare le proprie dichiarazioni doganali per via elettronica. Le disposizioni dettagliate sono definite nell'allegato VII.

Articolo 2.7 e articoli 2.13­2.20: per una serie di altre misure concernenti il commercio, l'ALS rinvia ai diritti e agli obblighi stabiliti nel quadro dell'OMC. È il caso delle spese e formalità (art. 2.7), delle imprese commerciali di Stato (art. 2.13), delle sovvenzioni e misure compensative (art. 2.14), delle misure antidumping (art. 2.15), delle misure di salvaguardia globali (art. 2.16), delle misure di salvaguardia bilaterali (art. 2.17), delle eccezioni generali, in particolare quelle miranti a proteggere l'ordine pubblico, la salute e la sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 2.18 e art. 2.19), e delle misure relative alla bilancia dei pagamenti (art. 2.20). Negli articoli 2.14­2.17, tenendo conto del carattere preferenziale delle relazioni commerciali tra le Parti, l'ALS prevede meccanismi di consultazione che presentano standard superiori alle norme dell'OMC. In particolare, l'articolo 2.17 stabilisce un meccanismo di salvaguardia bilaterale, applicabile anche nel settore agricolo.

Articolo 2.12: l'ALS istituisce un Sottocomitato (cfr. cap. 11 relativo alle disposizioni istituzionali) per gli scambi di merci (art. 2.12 e allegato VIII). I compiti del Sottocomitato concernono le regole d'origine, le procedure doganali, l'agevolazione degli scambi e il controllo dell'attuazione degli impegni contratti dalle Parti in ambito non agricolo. È inoltre incaricato di regolare lo scambio di informazioni in materia doganale e di preparare gli emendamenti tecnici relativi allo scambio di merci. Rientrano nelle sue competenze anche le questioni di cooperazione amministrativa (allegato I, Sezione V).

Allegato I sulle regole d'origine e sulla cooperazione amministrativa Gli articoli 2 e 3 definiscono in linea di principio quali merci possono essere considerate merci originarie. Si tratta,
da un lato, dei cosiddetti prodotti indigeni interamente prodotti sul territorio di una Parte contraente e dall'altro, di prodotti per cui sono stati utilizzati materiali di Paesi terzi, nel caso in cui siano stati sufficientemente trasformati (cfr. anche art. 4). I materiali che già si qualificano come merci originarie possono essere impiegati senza che ciò pregiudichi l'origine (cosiddetto «cumulo»).

Articolo 4 (Trasformazione sostanziale): le merci che sono state prodotte utilizzando materiali di Paesi terzi sono considerate sufficientemente trasformate se soddisfano i criteri elencati nell'appendice 1 dell'allegato I (elenco delle lavorazioni e delle trasformazioni, di seguito «regole dell'elenco»). I prodotti agricoli di base devono soddisfare le stesse condizioni dei prodotti indigeni. Per i prodotti agricoli trasformati si applicano norme che tengono conto delle esigenze dell'agricoltura e dell'industria alimentare di trasformazione. Contrariamente ai prodotti industriali, negli scambi con il Costa Rica, il Guatemala e il Panama vigono «regole dell'elenco» parzialmente diverse. Quelle per i prodotti industriali corrispondono 846

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agli attuali metodi di produzione dei produttori svizzeri. Di conseguenza, è per lo più sufficiente che i prodotti chimici e farmaceutici, i prodotti tessili e le merci del settore meccanico abbiano subito un trattamento minimo (cfr. art. 5) o che i materiali provenienti da Paesi terzi siano collocati sotto un'altra voce di tariffa rispetto alle merci finite. Inoltre, trova larga applicazione un criterio alternativo che consente di impiegare materiali da Paesi terzi nella misura del 50­70 per cento. È stato inoltre possibile tenere conto delle esigenze dell'industria orologiera; per tali merci la quota di materiali da Paesi terzi è infatti limitata al 40 per cento.

Nell'articolo 5 sono elencati i trattamenti minimi che, a prescindere dalle disposizioni dell'articolo 4, non sono sufficienti a determinare il carattere originario di un prodotto. Consistono in trattamenti semplici, quali ad esempio il confezionamento, la ripartizione, la pulizia, la colorazione, lo snocciolamento e la pelatura di frutta e verdura o la macellazione di animali, che di per sé non rappresentano un trattamento determinante il carattere originario.

Articolo 6: le disposizioni concernenti il cumulo prevedono il cumulo diagonale che consente di riutilizzare materiali di altre Parti contraenti (Costa Rica, Guatemala, Panama, Stati dell'AELS) con carattere originario. Tuttavia, si può fare ricorso al cumulo soltanto se tutte le Parti applicano le stesse regole d'origine e se la Parte importatrice garantisce ai materiali utilizzati l'accesso al mercato in franchigia doganale. Pertanto, in un certo qual modo, il ricorso al cumulo è limitato ai prodotti industriali, poiché le «regole dell'elenco» concordate con gli Stati dell'America centrale nel settore agricolo possono variare e raramente viene garantito un accesso al mercato completamente esente da dazi doganali.

Articolo 13: il principio di territorialità stabilisce che l'osservanza delle regole d'origine debba avvenire all'interno della zona e che in linea di principio le merci di reintroduzione esportate in un Paese terzo perdono il carattere originario. Sussiste tuttavia un margine di tolleranza: i prodotti reimportati senza subire modifiche mantengono, a determinate condizioni, il carattere originario. Inoltre, le merci che vengono esportate in un Paese terzo e subiscono
delle modifiche mantengono il loro carattere originario, purché il valore aggiunto di questa trasformazione non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Questa regolamentazione è particolarmente importante per la piazza industriale svizzera, poiché consente la delocalizzazione di fasi produttive ad alta intensità di lavoro in Paesi terzi.

Articolo 14 (Trasporto diretto): le merci originarie devono essere trasportate direttamente fra le Parti contraenti, tuttavia possono transitare in Paesi terzi, purché restino sotto controllo doganale. I prodotti di origine non possono essere trasformati durante il trasporto, ma possono essere trasbordati. La ripartizione delle spedizioni è possibile. Questa disposizione aumenta la flessibilità logistica dell'industria esportatrice svizzera, agevolando così le esportazioni.

Articoli 15­20: come per gli altri partner di libero scambio dell'America latina e meridionale, sono previsti quali prove dell'origine il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e la dichiarazione d'origine. Gli esportatori abilitati sono esonerati dall'utilizzo del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e, indipendentemente dal valore della merce, riportano una dichiarazione d'origine su un documento commerciale.

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L'articolo 28 costituisce la base per la procedura di controllo delle prove d'origine.

Nel quadro del controllo si accerta se la prova d'origine in questione è autentica e se i prodotti per i quali sussistono dubbi sono effettivamente qualificabili come merci originarie. Le autorità competenti della Parte esportatrice svolgono un controllo presso l'esportatore su domanda della Parte importatrice. A tal fine possono esigere dall'esportatore documenti che attestino l'origine o effettuare una verifica presso la sede sociale dell'esportatore o del produttore. Il termine per evadere la domanda di controllo è in linea generale di 12 mesi, ma può essere prorogato previo accordo.

Articolo 29 (Notifiche): l'articolo disciplina la cooperazione tra le autorità competenti. Esse si informano reciprocamente in merito agli indirizzi delle autorità, ai sistemi degli esportatori abilitati e ai timbri impiegati per la validazione dei certificati d'origine. Le questioni e i problemi relativi all'applicazione vengono discussi direttamente tra le autorità competenti o nel quadro del Sottocomitato per le questioni doganali.

Allegato VII sulle procedure doganali e l'agevolazione degli scambi Articoli 1­3: le Parti eseguono controlli effettivi per agevolare il commercio e promuovere il suo sviluppo e semplificano le procedure per gli scambi di merci.

Assicurano la trasparenza pubblicando su Internet leggi, ordinanze e decisioni generali, se possibile in inglese. Su richiesta, forniscono informazioni anticipate in relazione alla classificazione tariffale dei prodotti, alle aliquote di dazio applicabili, al valore in dogana e alle regole d'origine applicabili. L'impegno delle Parti a pubblicare su Internet le prescrizioni applicabili nel commercio transnazionale e la possibilità di fornire, su domanda, decisioni anticipate aumentano la trasparenza e certezza del diritto per gli operatori economici.

Articolo 4: le Parti applicano procedure doganali, commerciali e di frontiera semplici, adeguate e oggettive. I controlli, le formalità e i documenti necessari devono limitarsi allo stretto necessario. Per ridurre i costi ed evitare inutili ritardi negli scambi commerciali tra i partner, occorre adottare procedure commerciali efficienti e per quanto possibile basate su standard internazionali.

Articoli 6­9: le Parti applicano
un controllo dei rischi che semplifica lo sdoganamento delle merci a scarso rischio. In tal modo si mira a velocizzare il traffico di confine per una gran parte delle merci e a limitare i controlli al minimo indispensabile. I costi e gli emolumenti da prelevare devono corrispondere al valore della prestazione e non basarsi sul valore della merce; le aliquote devono essere pubblicate su Internet.

Capitolo 3: Commercio di prodotti agricoli (art. 3.1­3.7) Articolo 3.1: il campo d'applicazione del capitolo 3 include i prodotti agricoli di base e i prodotti agricoli trasformati, vale a dire i capitoli 1­24 del Sistema armonizzato, ad eccezione del pesce e degli altri prodotti del mare. Comprende anche alcuni prodotti agricoli che nel Sistema armonizzato sono classificati dopo il capitolo 24.

Articoli 3.2­3.3 (Concessioni tariffarie, Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli): per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, gli Stati dell'AELS 848

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accordano al Guatemala concessioni sotto forma di un trattamento preferenziale equivalente a quello di cui beneficiano i prodotti originari dell'UE (art. 3.2 e allegati XXIII, XXIV, XXV). Gli Stati dell'AELS eliminano di conseguenza l'elemento di protezione industriale dei dazi doganali gravante su tali prodotti e conservano il diritto di applicare prelievi all'importazione per compensare la differenza tra il prezzo delle materie prime sui mercati dell'AELS e quello del mercato mondiale (allegati XXIII, XXIV, XXV). Per altri prodotti agricoli trasformati che non contengono materie prime sensibili per la politica agricola degli Stati dell'AELS (ad es.

caffè, cacao, acqua minerale, birra, alcune bevande alcoliche e aceto), questi ultimi accordano al Guatemala, come al Costa Rica e al Panama, un accesso ai loro mercati in franchigia doganale. Come previsto anche dagli ALS precedentemente conclusi tra gli Stati dell'AELS e il Perù e la Colombia, le Parti rinunciano alla possibilità di applicare sovvenzioni all'esportazione per i prodotti che beneficiano di tariffe preferenziali (art. 3.3).

Dal suo canto il Guatemala accorda agli Stati dell'AELS, per i prodotti agricoli trasformati, concessioni analoghe a quelle accordate all'UE. Dopo un periodo transitorio di dieci anni ­ per alcuni prodotti già prima ­ gli Stati dell'AELS potranno esportare i loro principali prodotti agricoli trasformati, ad eccezione della polvere di latte, in franchigia doganale sul mercato del Guatemala. Per determinati prodotti, il Guatemala non prevede periodi di smantellamento in vista di un'eliminazione completa dei dazi doganali, bensì un accesso preferenziale al mercato sotto forma di una riduzione immediata delle aliquote applicate (ad es. per il cioccolato). Analogamente agli accordi conclusi dal Guatemala con altri suoi partner di libero scambio, il caffè è escluso dal trattamento preferenziale mediante regole d'origine molto restrittive.

Nell'ambito dei prodotti agricoli di base, la Svizzera offre al Guatemala concessioni bilaterali separate (art. 3.2, allegato XXV), in linea generale paragonabili a quelle concesse al Costa Rica e al Panama oltre che al Perù e alla Colombia. Le concessioni tariffarie sono accordate tramite riduzione o eliminazione dei dazi doganali per una serie di prodotti agricoli per i quali il
Guatemala ha fatto valere un interesse. Si tratta in particolare di alcune piante vive e fiori recisi e di vari tipi di frutta e verdura, soprattutto banane. Le concessioni accordate dalla Svizzera (generalmente nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC o delle restrizioni stagionali, quando ciò è applicabile) non mettono in discussione la sua politica agricola. Non è accordata alcuna concessione che vada oltre il contenuto degli ALS precedenti o di quello del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG). Le concessioni offerte dalla Svizzera al Guatemala nel quadro dell'ALS sostituiscono inoltre quelle dell'SPG, ad eccezione dello zucchero, per il quale la Svizzera lo prorogherà finché il Guatemala soddisferà i criteri preferenziali previsti per l'SPG. È mantenuta la protezione tariffaria per i prodotti sensibili dal punto di vista della politica agricola svizzera.

Il Guatemala ha concesso alla Svizzera l'eliminazione o la riduzione dei dazi doganali gravanti su una serie di prodotti di particolare interesse per gli esportatori svizzeri di prodotti agricoli di base. Così, dall'entrata in vigore del protocollo di adesione al Guatemala o dopo un periodo di smantellamento, la Svizzera beneficerà di un accesso preferenziale al mercato del Guatemala per i succhi e alcune preparazioni a base di carne, la carne secca nonché per una serie di prodotti di interesse minore per gli esportatori svizzeri. Inoltre, il Guatemala concede alla Svizzera un 849

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contingente tariffario bilaterale annuale di 100 tonnellate in franchigia per il formaggio, il burro e altri prodotti lattiero-caseari. Nel quadro di tale contingente preferenziale, gli esportatori di formaggio fuso o di formaggi svizzeri tipici a pasta dura, quali l'Emmental o il Gruyère, beneficeranno di un accesso al Guatemala esente da dazi doganali. A causa delle possibilità limitate della Svizzera di offrire per i prodotti agricoli di base un accesso al mercato esteso quanto quello dell'UE, le concessioni ottenute dal Guatemala sono inferiori a quelle ricevute dall'UE, in particolare per quanto concerne il settore lattiero e alcune bevande.

Articoli 3.4­3.7: un miglioramento del reciproco accesso al mercato sarà esaminato periodicamente nel quadro di una specifica clausola di revisione (art. 3.7). Riguardo al disciplinamento del commercio, il capitolo sui prodotti agricoli rinvia alle disposizioni pertinenti del capitolo 2 (art. 3.5). Ciò vale anche per le misure di salvaguardia in caso di perturbazione dei mercati. In caso di controversia, è possibile ricorrere alla procedura di composizione delle controversie dell'OMC oppure a quella prevista dall'ALS (cfr. cap. 12).

Capitolo 4: Scambi di servizi (art. 4.1­4.21) Il capitolo 4 dell'ALS tratta gli scambi di servizi. Le definizioni e le norme che disciplinano tali scambi (in particolare le quattro modalità di fornitura34, il trattamento della nazione più favorita, l'accesso al mercato, il trattamento nazionale e le eccezioni) sono conformi al GATS35, benché alcune disposizioni siano state precisate e adattate al contesto bilaterale.

Le disposizioni del capitolo 4 sono completate da norme settoriali nell'ambito dei servizi finanziari mediante l'allegato XVII. Gli elenchi nazionali degli impegni specifici in materia di accesso ai mercati e trattamento nazionale sono contenute nell'allegato XV mentre le eccezioni alla clausola della nazione più favorita sono rette dall'allegato XVI.

Articoli 4.1­4.3: la caratteristica principale del capitolo 4 è il fatto di ricalcare il GATS. Si fa sistematicamente ricorso a rinvii diretti alle disposizioni del GATS, le quali sono inserite nel capitolo e ne divengono parte integrante, salvo quando le Parti hanno preferito precisare, semplificare o rafforzare una determinata disposizione del GATS. Rispetto a
una redazione per esteso, questo approccio con rinvii garantisce ancora meglio che le disposizioni del presente Accordo identiche a quelle del GATS siano interpretate allo stesso modo. Il capitolo 4 riprende essenzialmente le definizioni e le norme del GATS. Di conseguenza, il campo d'applicazione del capitolo sugli scambi di servizi è identico a quello del GATS (art. 4.1). Quasi tutte le definizioni contenute nel GATS sono riprese nel capitolo 4, nella maggior parte dei casi con un corrispondente rinvio. Soltanto la definizione di persona giuridica è stata modificata nella sostanza per adattarla al contesto bilaterale. Il capitolo 4 si applica soltanto alle persone giuridiche costituite o organizzate secondo le leggi di una Parte e che sono domiciliate e attive sul territorio della stessa, nonché alle entità (ad es. le

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Si tratta delle quattro forme seguenti: 1) fornitura transfrontaliera, 2) fruizione all'estero, 3) presenza commerciale e 4) circolazione di persone fisiche.

RS 0.632.20, allegato 1B

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succursali) possedute o controllate da persone fisiche o giuridiche di una Parte, anch'esse domiciliate e professionalmente attive sul territorio della stessa.

Articolo 4.4: per quanto riguarda la clausola della nazione più favorita, l'articolo si allinea in larga misura alla disposizione corrispondente del GATS. È inoltre precisato che gli ALS con Paesi terzi notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V del GATS sono esclusi dall'obbligo derivante dalla suddetta clausola. Ciò nonostante, le Parti si impegnano, su domanda di una Parte, a negoziare i vantaggi accordati da un'altra Parte nel quadro di tali accordi.

Articoli 4.5­4.7, 4.11, 4.16­4.17: gli articoli relativi all'accesso al mercato (art. 4.5), al trattamento nazionale (art. 4.6), agli impegni supplementari (art. 4.7), alla trasparenza (art. 4.11), alle eccezioni generali (art. 4.16) e alle eccezioni in materia di sicurezza (art. 4.17) sono ripresi con rinvio diretto dal GATS.

Articolo 4.8: le disposizioni relative alla regolamentazione nazionale si basano su quelle del GATS. Rispetto a quest'ultimo, tuttavia, la loro portata è stata estesa. La maggior parte di esse non si applica unicamente nei settori in cui sono stati assunti impegni specifici, bensì a tutti i servizi contemplati dal capitolo 4.

Articoli 4.9­4.10, 4.12­4.13, 4.18: le disposizioni relative al riconoscimento (art. 4.9), alla circolazione di persone fisiche (art. 4.10), ai monopoli e prestatori esclusivi di servizi (art. 4.12), alle pratiche commerciali (art. 4.13) e agli elenchi degli impegni specifici (art. 4.18) sono identiche nella sostanza a quelle del GATS, ma sono state adattate al contesto bilaterale.

Articoli 4.14­4.15: l'articolo sui pagamenti e trasferimenti (art. 4.14) riprende in larga misura le disposizioni del GATS. Tuttavia, le Parti rinunciano a limitare i pagamenti e i trasferimenti non solo per le transazioni correnti connesse ai loro impegni specifici, ma per tutte le transazioni correnti con un'altra Parte, purché non compromettano la bilancia dei pagamenti. L'articolo sulle restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 4.15) prevede che tali restrizioni siano adottate o mantenute conformemente all'articolo corrispondente del GATS.

Allegato XVII: Servizi finanziari Articolo 1: per tenere debitamente conto delle
specificità del settore finanziario, le disposizioni generali del capitolo 4 sono integrate da disposizioni specifiche che figurano nell'allegato XVII. Le definizioni delle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi, di commercio di valori mobiliari) e le eccezioni relative alla politica monetaria e ai sistemi di sicurezza sociale sono riprese dal corrispondente allegato del GATS.

Articolo 2: le disposizioni riguardanti il trattamento nazionale si basano sul Memorandum d'intesa dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari («Memorandum»), al quale i membri dell'OMC aderiscono a titolo esclusivamente facoltativo. Le Parti del presente Accordo si impegnano dunque ad accettare in modo non discriminatorio la partecipazione di prestatori di servizi finanziari delle altre Parti aventi una presenza commerciale in sistemi di pagamento e di compensazione pubblici, in agevolazioni di finanziamento ufficiali, in organismi regolamentari autono-

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mi, in borse o in altre organizzazioni o associazioni necessari per la fornitura di servizi finanziari.

Articoli 3­4: le Parti contraenti si impegnano inoltre a rispettare norme supplementari in materia di trasparenza (art. 3) e di esecuzione delle procedure di applicazione (art. 4). In tema di trasparenza, ad esempio, le autorità competenti delle Parti contraenti sono tenute a fornire, su richiesta degli interessati, le informazioni necessarie concernenti i requisiti e le procedure per l'ottenimento di autorizzazioni. Le Parti si impegnano anche a indicare i tempi normalmente necessari per espletare la procedura di rilascio. Per quanto riguarda la rapida esecuzione delle procedure di applicazione, le autorità competenti delle Parti devono ad esempio trattare prontamente le domande e rilasciare l'autorizzazione o la licenza una volta che tutti i requisiti sono soddisfatti, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di inoltro della richiesta.

Articolo 5: l'ampia eccezione prevista dal GATS per le misure prudenziali (contenuta nell'allegato del GATS sui servizi finanziari) ha potuto essere equilibrata nell'ambito del presente Accordo prevedendo di sottoporre tali misure a un esame di proporzionalità. Le autorità di vigilanza finanziaria non possono adottare misure più restrittive, in termini di impatto sul commercio dei servizi, a meno che ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi del controllo prudenziale. Inoltre, queste misure non devono essere adottate a fini di restrizione commerciale né devono applicarsi in maniera discriminatoria. Allo stesso tempo, le Parti applicano, nella misura del possibile, gli standard in materia di regolamentazione e di vigilanza convenuti a livello internazionale.

Articolo 7: in linea con quanto previsto dal Memorandum, ai prestatori di servizi finanziari devono essere consentiti il trattamento e il trasferimento delle informazioni necessarie allo svolgimento degli affari correnti, con riserva delle misure adottate dalle Parti per la protezione dei dati personali.

Articolo 4.18 e allegato XV: Impegni specifici Gli impegni specifici riguardanti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale nel settore del commercio dei servizi figurano in elenchi stilati individualmente dalle singole Parti. In maniera analoga al GATS, gli impegni
specifici assunti dalle Parti si basano su elenchi positivi. Secondo il metodo di questi elenchi, una Parte si impegna a non applicare restrizioni riguardanti l'accesso al mercato e a non discriminare i prestatori di servizi e i servizi dell'altra Parte nei settori, sottosettori o attività rispetto alle forme di prestazioni di servizi e conformemente alle condizioni e alle limitazioni iscritte nel proprio elenco in modo esplicito e trasparente. Di conseguenza, la non iscrizione di un settore nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non contrae per tale settore alcun impegno in termini di accesso al mercato e di trattamento.

Nel quadro della sua adesione all'ALS, il Guatemala ha ampiamente esteso il suo livello di impegni rispetto agli elenchi previsti nel quadro del GATS. Gli impegni specifici assunti da questo partner vanno ben oltre le sue offerte trasmesse all'OMC nell'ambito dei negoziati di Doha. Per di più, esso si impegna a garantire un livello di accesso al mercato che non comporti alcuna discriminazione degli esportatori 852

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svizzeri nei confronti dei loro principali concorrenti. Rispetto agli impegni assunti nel quadro del GATS, il Guatemala ha accettato di estendere i suoi impegni in tutta una serie di settori importanti per l'industria d'esportazione elvetica, in particolare nei settori dei servizi finanziari (ad es. servizi di riassicurazione e gestione degli attivi), dei servizi alle imprese (ad es. servizi d'architettura e di ingegneria e servizi annessi alle industrie manifatturiere), dei servizi di distribuzione, di trasporto aereo e di logistica. Inoltre, si è impegnato ad accordare l'ingresso sul proprio territorio a persone fisiche di cittadinanza svizzera per fornire servizi di installazione e manutenzione di macchinari e attrezzature.

Gli impegni di accesso al mercato che la Svizzera ha concesso sono identici ai livelli concessi al Costa Rica e al Panama e nell'ambito dei precedenti ALS, in particolare nell'Accordo concluso tra l'AELS e la Corea del Sud e in quello tra l'AELS e Singapore. Anche la Svizzera ha dunque esteso i suoi impegni rispetto all'elenco in vigore nell'ambito del GATS. In particolare, ha assunto impegni supplementari riguardanti gli installatori e il personale addetto alla manutenzione di macchinari e attrezzature nonché, tra l'altro, nell'ambito dei servizi di trasporto aereo e marittimo.

In qualità di impegno supplementare, inoltre, le Parti hanno fatto proprie le regole specifiche del documento di riferimento del GATS riguardante i servizi di telecomunicazione di base.

Il presente Accordo contiene altresì una clausola di riesame (art. 4.20), secondo cui le Parti devono riesaminare periodicamente gli elenchi degli impegni specifici concernenti l'accesso al mercato al fine di ottimizzare la liberalizzazione degli scambi.

Capitolo 5: Investimenti (art. 5.1­5.11) Le disposizioni sulla costituzione di imprese che figurano nei capitoli dell'ALS sullo scambio di servizi e sugli investimenti completano l'Accordo del 9 settembre 200236 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Guatemala concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, in vigore dal 3 maggio 2002.

Detto Accordo disciplina la fase successiva alla costituzione delle imprese (la cosiddetta fase di «post-establishment»). Insieme all'ALS, copre quindi l'intero ciclo dell'investimento: dall'accesso
al mercato allo sfruttamento dell'investimento fino alla sua liquidazione.

Articolo 5.1: le disposizioni del capitolo sugli investimenti si applicano alla costituzione di imprese (o, in altri termini, all'accesso al mercato per gli investimenti diretti, cosiddetta fase di «pre-establishment») in tutti i settori ad eccezione di quello dei servizi (art. 5.1), poiché gli investimenti in quest'ultimo settore sono disciplinati dalle diposizioni sulla modalità di fornitura «presenza commerciale» del capitolo sugli scambi di servizi (cfr. n. 3.4).

Art. 5.2­5.4, 5.11: il capitolo sugli investimenti conferisce agli investitori delle Parti contraenti il diritto di costituire o di rilevare un'impresa sul territorio di un'altra Parte contraente, in linea di massima alle medesime condizioni applicate agli investitori nazionali (art. 5.3). Il principio del trattamento nazionale copre la costituzio36

RS 0.975.237.6

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ne, l'acquisizione e il mantenimento non solamente di imprese con personalità giuridica (persone giuridiche), bensì anche di succursali o di rappresentanze (art. 5.2). Deroghe al principio del trattamento nazionale (disparità di trattamento tra gli investitori nazionali e stranieri) sono permesse soltanto per le misure e i settori economici riportati negli elenchi delle esenzioni (elenchi negativi) delle Parti, allegati all'ALS (art. 5.4). Le riserve della Svizzera riguardano, come di consueto, l'acquisto di fondi, le condizioni in materia di domiciliazione conformemente al diritto societario e il settore energetico. Dal canto suo, il Guatemala ha avanzato riserve relative al trattamento nazionale nei seguenti ambiti: varie disposizioni del diritto societario, acquisto di fondi, sussidi, energia, armi ed esplosivi, diritti o trattamento preferenziale di minoranze e gruppi di popolazione indigeni, silvicoltura, pesca e attività legate ai servizi pubblici.

L'iscrizione di ulteriori riserve nell'elenco negativo rimane possibile, a condizione tuttavia che il livello generale degli impegni assunti dalla Parte in questione non si riduca e che le altre Parti siano informate nonché, su loro richiesta, consultate (art. 5.4 par. 4). In seno al Comitato misto, le Parti contraenti esaminano periodicamente le riserve al fine di ridurle o di eliminarle (art. 5.4 par. 2 e art. 5.11).

Art. 5.5­5.10: il capitolo sugli investimenti contiene inoltre una disposizione sul personale in posizioni chiave, la quale conferisce all'investitore e al suo personale (ad es. dirigenti, consulenti, esperti ecc.) il diritto di recarsi nello Stato ospitante (art. 5.5.). Tuttavia, è fatta espressamente salva la legislazione nazionale delle Parti, per cui la Svizzera non assume alcun obbligo che trascenda quanto stabilito nella legislazione interna. Un'altra disposizione dell'Accordo prevede la libertà di movimento dei capitali e dei pagamenti (art. 5.7). A determinate condizioni, tuttavia, questi trasferimenti possono essere soggetti a restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 5.8). Lo Stato che ospita un investimento mantiene inoltre il diritto di adottare misure nell'interesse pubblico (in particolare in materia di salute pubblica, sicurezza e ambiente) o a scopi prudenziali, senza tuttavia ricorrervi
appositamente per attirare investimenti esteri (art. 5.6). Per quanto concerne le consuete eccezioni relative alla protezione dell'ordine pubblico (art. 5.9) e della sicurezza nazionale (art. 5.10), si applicano le regole sancite negli articoli XIV e XIVbis del GATS.

Capitolo 6: Protezione della proprietà intellettuale (art. 6.1) Le disposizioni dell'Accordo relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuali obbligano le Parti a garantire una protezione giuridica effettiva dei beni immateriali e ad assicurare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Rispetto all'Accordo concluso tra l'UE e il Guatemala, l'Accordo con gli Stati dell'AELS aumenta la certezza del diritto e la visibilità delle clausole di salvaguardia. Per quanto riguarda la certezza del diritto, il presente capitolo va collocato allo stesso livello degli accordi conclusi tra gli Stati Uniti e il Guatemala.

Ai sensi dell'articolo 6.1, i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

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(Accordo TRIPS; Allegato 1C dell'Accordo del 15 aprile 199437 che intuisce l'Organizzazione mondiale del commercio). Il presente Accordo prevede inoltre che le Parti possano riesaminare le disposizioni riguardanti la proprietà intellettuale per estendere ulteriormente i livelli di protezione e promuovere gli scambi tra le Parti.

Allegato XIX: Protezione dei diritti di proprietà intellettuale Negli articoli dell'allegato XIX sono fissati tutte le norme materiali di protezione concernenti determinati settori del diritto dei beni immateriali. In linea di massima, sono equivalenti agli standard europei e, in alcuni ambiti, oltrepassano il livello di protezione garantito dall'Accordo TRIPS dell'OMC. Le disposizioni dell'allegato XIX non pregiudicano la Dichiarazione di Doha del 14 novembre 2001 sull'Accordo TRIPS e la sanità pubblica né l'emendamento dell'Accordo TRIPS, adottato dal Consiglio generale dell'OMC il 6 dicembre 2005.

Articolo 2 (accordi internazionali): come in altri ALS conclusi dagli Stati dell'AELS, nell'articolo 2 dell'allegato XIX menzionato nell'articolo 6.1 dell'Accordo principale, le Parti contraenti confermano gli impegni assunti in virtù di diversi accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale da esse sottoscritti (Accordo TRIPS, Convenzione di Parigi del 20 marzo 188338 per la protezione della proprietà industriale, riveduta il 14 luglio 1967, Convenzione di Berna del 24 luglio 197139 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, Convenzione internazionale del 26 ottobre 196140 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione [Convenzione di Roma], Trattato di cooperazione del 19 giugno 197041 in materia di brevetti, riveduto il 3 ottobre 2001 e Trattato di Budapest del 28 aprile 197742 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti). Le Parti si impegnano altresì ad osservare le disposizioni materiali di una serie di altri Accordi (Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio43, riveduto il 28 settembre 1979, Trattato OMPI del 20 dicembre 199644 sul diritto d'autore, Trattato OMPI del 20 dicembre 199645 sulle interpretazioni
ed esecuzioni e sui fonogrammi, Convenzione internazionale del 2 dicembre 196146 per la protezione delle novità vegetali nella versione del 1991, salvo nel caso in cui una Parte contraente abbia già aderito alla versione del 1978 ed abbia deciso di non aderire a quella del 1991 [UPOV]). Inoltre, le Parti assumono l'impegno, se ancora non vi hanno provveduto, di compiere i passi interni necessari per aderire ad altri Accordi (Atto di Ginevra del 2 luglio 199947 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

RS 0.632.20 RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.141.1 RS 0.232.145.1 RS 0.232.112.8 RS 0.231.151 RS 0.231.171.1 RS 0.232.163 RS 0.232.121.4

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registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, Trattato di Pechino del 24 giugno 201248 sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, nonché Protocollo del 27 giugno 198949 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi).

Articoli 3­5, art. 12 (protezione dei marchi, brevetti, protezione dei dati, misure d'intervento doganali): le disposizioni in materia di protezione dei brevetti impongono esplicitamente agli Stati anche l'obbligo di equiparare prodotti brevettati importati a prodotti brevettati prodotti localmente e a prevedere un certificato protettivo complementare per i brevetti del settore farmaceutico quando la protezione sia ridotta per effetto di una procedura di autorizzazione di immissione in commercio.

Le disposizioni sulla protezione dei dati di test prevedono una protezione della durata di almeno cinque anni per i prodotti farmaceutici e di almeno dieci anni per i prodotti agrochimici (allegato XIX, art. 5). Per quanto riguarda la protezione dei marchi, nell'allegato si rinvia alle raccomandazioni dell'OMPI sulla protezione di marchi notori (allegato XIX, art. 3). In materia di misure d'intervento doganali, infine, la competenza delle autorità doganali non riguarda più solo le importazioni di prodotti contraffatti e di riproduzioni pirata protette dal diritto d'autore bensì anche la loro esportazione (allegato XIX, art. 12).

Articoli 7­8: l'Accordo obbliga inoltre le Parti alla protezione delle indicazioni d'origine (estensione del livello di protezione più elevato ai prodotti agricoli e alimentari; allegato XIX, art. 7), dei nomi di Paese delle Parti (per la Svizzera, ad es.: «Switzerland», «Schweiz», «Svizzera», «Swiss») e di stemmi, bandiere ed emblemi, in particolare per evitarne l'impiego abusivo all'interno di marchi riferiti sia a beni materiali che a servizi (allegato XIX, art. 8).

Articolo 9: a titolo di concessione nei confronti degli Stati dell'America centrale, la Svizzera ha voluto dimostrarsi cooperativa nel settore delle disposizioni sulla biodiversità e sul sapere tradizionale, convenendo un risultato che è comunque compatibile con la legge federale del 25 giugno 195450 sui brevetti.

Capitolo 7: Appalti pubblici (art. 7.1­7.28) Il capitolo 7 disciplina le condizioni, le procedure e la portata d'accesso agli appalti
pubblici tra le Parti. Riprende le disposizioni principali del pertinente Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici nella versione riveduta (AAP riveduto), adottato il 30 marzo 2012, benché gli Stati dell'America centrale non abbiano aderito all'AAP.

Si tratta in particolare delle disposizioni riguardanti la portata e il campo d'applicazione (art. 7.1), i principi del trattamento nazionale e della non discriminazione (art. 7.4), la prevenzione di conflitti d'interesse e di pratiche corrotte (art. 7.6), il divieto di misure di compensazione chiamate «offsets» (art. 7.8), la trasparenza (art. 7.9), le condizioni riguardanti la pubblicazione dei bandi di gara (art. 7.10), le condizioni di partecipazione nonché di esclusione dei prestatori di servizi (art. 7.11), le procedure di qualificazione (art. 7.12), la documentazione di gara (art. 7.14), le procedure di gara a trattativa privata, con una modifica consistente nel fatto che gli 48 49 50

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RU ...

RS 0.232.112.4 RS 232.14

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appalti che si estendono solo su un breve periodo e prevedono condizioni estremamente economiche non sono contemplati (art. 7.18), le aste elettroniche (art. 7.19), le trattative (art. 7.20), l'aggiudicazione degli appalti (art. 7.22), le informazioni sugli appalti (art. 7.23) e la protezione giuridica; al riguardo, gli Stati dell'America centrale hanno accettato il termine minimo di dieci giorni per la preparazione e la presentazione di un ricorso (art. 7.25). Altre disposizioni del capitolo 7, non contemplate nell'AAP, riguardano la cooperazione tecnica (art. 7.27) e la possibilità per le Parti di negoziare tra loro l'estensione delle concessioni che una Parte deciderà di accordare a Paesi terzi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 7.28).

La garanzia di accesso ai mercati riguarda in sostanza gli stessi enti aggiudicatori, beni, servizi e servizi di costruzione oggetto degli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro dell'AAP del 15 aprile 199451 sugli appalti pubblici (APP) mentre le condizioni d'accesso al mercato sono compatibili con le norme dell'AAP riveduto. Conformemente agli impegni bilaterali nei confronti dei partner dell'AELS e dell'UE, nonché agli obblighi convenuti negli ALS dell'AELS con il Cile, la Colombia, il Perù, i Paesi del Consiglio di cooperazione degli Stati del Golfo e l'Ucraina, la Svizzera si è impegnata nei confronti degli Stati dell'America centrale, in base al principio di reciprocità, ad applicare le disposizioni dell'Accordo anche al livello istituzionale comunale. Per quanto concerne i valori soglia, la Svizzera applica quelli stabiliti nell'AAP, mentre gli Stati dell'America centrale si sono impegnati ad applicare i valori convenuti, sempre nell'ambito dell'AAP, dagli Stati Uniti e dal Canada.

Ciò significa che, in sede di appalti per merci e servizi a livello subterritoriale, il Guatemala adotterà valori soglia di 355 000 DSP (diritti speciali di prelievo) invece che di 200 000 DSP. Il Guatemala dispone tuttavia di un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore dell'ALS in cui potrà applicare soglie più elevate. Tale periodo transitorio di tre anni è anche previsto nell'ALS tra l'UE e il Guatemala.

Questi valori determinano l'importo a partire dal quale gli appalti pubblici soggiacciono all'Accordo e di conseguenza sono oggetto di un bando di
gara pubblico.

Gli impegni assunti nel campo degli appalti pubblici offrono ai potenziali appaltatori degli Stati dell'AELS un accesso molto completo e alle condizioni sancite nell'AAP riveduto. Esse equivalgono alle concessioni pattuite dal Guatemala con gli Stati Uniti e con l'UE. Il fatto che l'AAP riveduto costituisca la base legale del capitolo 7 dovrebbe offrire ai potenziali appaltatori una gradita certezza del diritto. Questo risultato negoziale è degno di nota se si considera che il Guatemala non è Parte contraente dell'AAP e che per il momento non intende aderirvi.

Capitolo 8: Concorrenza (art. 8.1­8.4) La liberalizzazione del commercio di merci e servizi, come quella degli investimenti esteri, può essere ostacolata da pratiche aziendali restrittive della concorrenza. Per questo, gli ALS dell'AELS contemplano normalmente regole tese a proteggere la concorrenza contro comportamenti e pratiche volti ad ostacolarla, senza tuttavia voler armonizzare le politiche delle Parti contraenti in questo ambito.

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RS 0.632.231.422

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Nel capitolo 8, le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali o altre pratiche concordate sono incompatibili con il buon funzionamento dell'ALS (art. 8.1).

Le Parti si impegnano ad applicare queste regole anche alle attività di imprese pubbliche conformemente alla loro legislazione nazionale in materia di concorrenza e nella misura in cui non ostacolano l'esecuzione dei loro compiti di interesse pubblico (art. 8.1 par. 2). Tuttavia, le regole in questione non creano obblighi diretti per le imprese (art. 8.1 par. 3). Le Parti che non abbiano ancora adottato una legislazione in materia di concorrenza si impegna a provvedervi entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (art. 8.1 par. 4).

L'Accordo prevede altresì regole tese a rafforzare la cooperazione tra le Parti al fine di limitare le pratiche anticoncorrenziali (art. 8.2). In quest'ottica, le Parti si scambiano informazioni non confidenziali (art. 8.2 par. 2). Lo scambio di informazioni rimane soggetto alle disposizioni nazionali sulla confidenzialità. L'Accordo prevede altresì la possibilità di procedere a consultazioni in seno al Comitato misto istituito dall'Accordo (art. 8.3).

Il meccanismo di composizione delle controversie di cui al capitolo 12 (art. 8.4) non si applica alle controversie riguardanti l'applicazione delle regole del capitolo 8.

Capitolo 9: Commercio e sviluppo sostenibile (art. 9.1­9.11) Queste disposizioni, accolte quasi integralmente dal Guatemala, completano la dichiarazione d'intenti sullo sviluppo sostenibile che figura nel preambolo (cfr. n. 3.1) e le pertinenti disposizioni dei vari capitoli settoriali dell'ALS.

Gli Stati membri dell'AELS e gli Stati dell'America centrale riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile (art. 9.1 par. 2). Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere il commercio internazionale e bilaterale affinché sia compatibile con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile (art. 9.1 par. 4). Il capitolo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti e riguardanti questioni ambientali o legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti (art. 9.2).

Per quanto riguarda le disposizioni
che disciplinano aspetti ambientali, le Parti si impegnano a prevedere e promuovere nelle rispettive legislazioni nazionali un livello elevato di protezione ambientale e a concretizzare in modo efficace tale protezione nel rispetto sia degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie sia dei principi ambientali cui hanno aderito (art. 9.3 e art. 9.6). Così facendo esse si conformano agli strumenti ambientali quali la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile (art. 9.1 par. 1).

L'obiettivo è di rafforzare la capacità economica dei Paesi mantenendo tuttavia il consumo di risorse a un livello sostenibile, o riducendolo a tale livello, e di tenere conto della pari importanza che riveste l'ambiente rispetto alle norme commerciali.

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In materia di norme del lavoro, le Parti si impegnano a garantire e promuovere attraverso le proprie legislazioni nazionali un livello elevato di protezione del lavoro (art. 9.3 par. 2) nonché ad attuare le proprie leggi e regolamentazioni in modo efficace (art. 9.4 par. 1) e nel rispetto dell'impegno di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile (art. 9.5 par. 2), impegno questo assunto con la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso. Le Parti riaffermano inoltre il proprio impegno a rispettare i principi e diritti fondamentali che scaturiscono dalla Dichiarazione dell'OIL alla quale hanno aderito (libertà di associazione e diritto di negoziazione collettiva, abolizione del lavoro forzato e minorile ed eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione; art. 9.5 par. 1). Infine, si adoperano per attuare le Convenzioni fondamentali dell'OIL che hanno ratificato e per scambiarsi informazioni sulla propria situazione e sui progressi compiuti per ratificare altre convenzioni dell'Organizzazione (art. 9.5 par. 3) Le Parti riconoscono inoltre l'inopportunità di ridurre il livello di protezione dell'ambiente o del lavoro garantito dalle legislazioni nazionali allo scopo di attrarre investimenti o ottenere un vantaggio competitivo commerciale (art. 9.4 par. 2). Si sforzano altresì di agevolare e promuovere gli scambi di merci e servizi e gli investimenti che arrecano beneficio all'ambiente e allo sviluppo sostenibile, nonché di intensificare la loro cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile nell'ambito di specifici consessi internazionali (art. 9.7 e 9.9). In seno a questi organismi, si impegnano a collaborare per lottare contro il riscaldamento climatico dovuto alle emissioni di gas a effetto serra a seguito della deforestazione. A tal fine, si adoperano per migliorare l'applicazione delle normative in ambito forestale e la governance nonché a promuovere il commercio di prodotti forestali sostenibili e provenienti da una produzione a norme di legge (art. 9.8).

A livello istituzionale il Comitato misto dell'ALS è abilitato a trattare e discutere qualsiasi questione riguardante le disposizioni del
presente capitolo, nonché ad avviare consultazioni su richiesta di una Parte (Art. 9.10 par. 2). Compete a tale Comitato anche la composizione di eventuali divergenze d'opinione sull'applicazione delle disposizioni in materia ambientale (art. 9.10 par. 3­4). L'arbitrato non è applicabile al capitolo 9.

In virtù della clausola di riesame che figura nell'ALS, infine, una Parte può chiedere di analizzare il grado di realizzazione degli obiettivi del presente capitolo e di valutare eventuali provvedimenti futuri alla luce degli sviluppi internazionali rilevanti (art. 9.11).

Capitolo 10: Cooperazione (art. 10.1­10.4) Analogamente ad altri ALS conclusi dall'AELS con partner aventi un livello di sviluppo diverso da quello dei suoi Stati membri, l'Accordo al quale il Guatemala aderisce comprende disposizioni concernenti la cooperazione economica e l'assistenza tecnica. Esse si concentrano in particolare sui settori da cui dipende il buon funzionamento dell'Accordo e la realizzazione dei suoi obiettivi (art. 10.1). A questo proposito sono citati esplicitamente la creazione di nuove opportunità di scambio e

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di investimento e, per contribuire allo sviluppo sostenibile, il potenziamento degli scambi, della cooperazione economica e del trasferimento di tecnologie. È previsto di affidare al Segretariato dell'AELS l'esecuzione e l'amministrazione di misure e progetti di cooperazione economica e assistenza tecnica degli Stati dell'AELS (art. 10.2).

Tra le possibili misure tese a consentire al Guatemala di trarre il massimo profitto dalle nuove possibilità offerte dall'ALS vi sono la promozione delle esportazioni verso gli Stati dell'AELS e delle importazioni da questi Paesi, nonché la promozione delle reciproche opportunità di mercato. Altri ambiti che possono essere coperti dalla cooperazione economica e dall'assistenza tecnica riguardano questioni in materia doganale e d'origine, regolamenti tecnici (OTC) e misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), la protezione della proprietà intellettuale, gli appalti pubblici nonché questioni legate all'ambiente e all'occupazione (art. 10.3).

Gli organi di contatto delle Parti agevoleranno la realizzazione delle misure e dei progetti (art. 10.4).

Capitolo 11: Disposizioni istituzionali (art. 11.1­11.2) Il Comitato misto è l'organo preposto al buon funzionamento dell'Accordo e all'applicazione corretta delle sue norme. A tale Comitato, che si compone di rappresentanti di tutte le Parti dell'Accordo, compete in particolare il compito di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalle Parti (art. 11.1 par. 2 lett. a) e di esaminare le possibilità di estensione e approfondimento degli impegni (art. 11.1 par. 2 lett. b). In alcuni casi, inoltre, l'Accordo conferisce al Comitato misto competenze decisionali.

Al Comitato misto è conferita ad esempio la competenza di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro (oltre al Sottocomitato per gli scambi di merci) affinché, su mandato del Comitato (o, nel caso del Sottocomitato per gli scambi di merci, sulla base del mandato definito nell'Accordo) lo assistano nell'adempimento dei suoi compiti (art. 11.1 par. 2 lett. d).

Inoltre, il Comitato misto può formulare ed elaborare proposte di emendamento dell'Accordo (art. 11.1 par. 3 lett. c). In genere tali proposte sono presentate alle Parti per approvazione e ratifica, secondo le loro procedure interne. Il Comitato misto ha tuttavia la competenza di decidere autonomamente di
emendare allegati e appendici di natura tecnica. Questa competenza gli è delegata al fine di semplificare la procedura per gli adattamenti tecnici e agevolare così la gestione dell'Accordo.

Diversi allegati agli ALS degli Stati dell'AELS vengono periodicamente aggiornati, in particolare per tener conto degli sviluppi nel sistema di commercio internazionale (ad es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altre relazioni di libero scambio degli Stati dell'AELS e dei loro partner). Nel caso del presente Accordo, gli allegati tecnici che rientrano in questa delega di competenze sono (art. 11.1 par. 3 lett. a e b): allegato I (Rules of Origin and Methods of Administrative Cooperation), allegato III (Product Coverage of Non-Agricultural Products), allegato IV (Tariff Dismantling Costa Rica), allegato V (Tariff Dismantling Panama) allegato VII (Trade Facilitation), allegato VIII (Mandate of the Sub-Committee on Trade in Goods), allegato IX (Tariff Concessions Agriculture Costa Rica-Iceland), allegato X 860

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(Tariff Concessions Agriculture Costa Rica-Norway), allegato XI (Tariff Concessions Agriculture Costa Rica- Switzerland/Liechtenstein), allegato XII (Tariff Concessions Agriculture Panama-Iceland), allegato XIII (Tariff Concessions Agriculture Panama-Norway), allegato XIV (Tariff Concessions Agriculture PanamaSwitzerland/Liechtenstein), allegato XV (Schedules of Specific Commitments), allegato XVI (Lists of MFN Exemptions), allegato XVIII (Lists of Reservations), allegato XX (Covered Entities), allegato V (Tariff Dismantling Guatemala), allegato XXIII (Tariff Concessions Agriculture Guatemala-Iceland), allegato XXIV (Tariff Concessions Agriculture Guatemala-Norway) e allegato XXV (Tariff Concessions Agriculture Guatemala-Switzerland). In Svizzera, l'approvazione di queste decisioni del Comitato misto spetta normalmente al Consiglio federale in particolare in virtù dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199752 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Il Governo quale informa l'Assemblea federale in merito agli emendamenti in questione nell'ambito del proprio rapporto annuale sui trattati internazionali conclusi.

In quanto organo paritario, il Comitato misto prende le proprie decisioni su base consensuale (art. 11.1 par. 7). Per adottare decisioni vincolanti è dunque necessaria l'approvazione di tutte le Parti. Il Comitato misto può inoltre formulare raccomandazioni all'attenzione delle Parti contraenti.

Ciascuna Parte designa un organo di contatto per agevolare la comunicazione tra le Parti (art. 11.2 par. 1).

Capitolo 12: Composizione delle controversie (art. 12.1­12.10) Il capitolo 12 dell'ALS prevede una procedura dettagliata di consultazione e arbitrato che può essere avviata se una Parte contraente ritiene che l'altra Parte violi gli obblighi dell'Accordo.

Articolo 12.1: se la controversia concerne sia le disposizioni dell'ALS sia quelle dell'OMC, la Parte richiedente può scegliere di sottoporre il caso o alla procedura di risoluzione delle controversie contemplata dall'ALS o alla procedura dell'OMC (art. 12.1 par. 3). La scelta è definitiva.

Articolo 12.2: a complemento della procedura di composizione delle controversie, le Parti possono convenire di ricorrere alle procedure volontarie di conciliazione o di mediazione o ai buoni uffici. Queste possono
iniziare e terminare in qualsiasi momento; sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in altre procedure.

L'articolo 12.3 disciplina le consultazioni formali che le Parti in causa devono tenere prima di poter esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale. La Parte che domanda le consultazioni informa di tale richiesta anche le Parti contraenti che non sono implicate nella controversia. In caso di composizione amichevole della controversia le altre Parti vengono informate (art. 12.3 par. 8).

Se la controversia non può essere composta entro 50 giorni (20 in casi urgenti) mediante la procedura di consultazione summenzionata o se le consultazioni non sono tenute entro il termine previsto dall'Accordo (ovvero entro 15 giorni per le 52

RS 172.010

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questioni urgenti, 30 giorni per tutte le altre questioni, a meno che le Parti abbiano deciso altrimenti) o ancora se la Parte cui è rivolta la richiesta non ha risposto entro i 10 giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta di consultazione del ricorrente, la Parte richiedente è abilitata a esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale (art. 12.3 par. 3). Analogamente ad altri ALS dell'AELS, le Parti contraenti non coinvolte nella controversia hanno la possibilità, a determinate condizioni, d'intervenire nella procedura d'arbitrato in qualità di Parti interessate (art. 12.3 par. 4).

Articoli 12.4­12.6, 12.8: il tribunale arbitrale si compone di tre membri, due dei quali nominati dalla Parte attrice e dalla Parte convenuta (art. 12.4 par. 3). Ai fini dell'istituzione del tribunale arbitrale, e in particolare in relazione ai criteri di scelta di un suo membro o se vi sono ostacoli alla nomina di un giudice, si applicano le norme opzionali della Corte Permanente di Arbitrato (art. 12.4 par. 3). Tali norme si applicano anche alle procedure del tribunale arbitrale (art. 12.5). Al più tardi 90 giorni dopo essere stato istituito, il tribunale arbitrale rende nota la sua decisione iniziale, sulla quale le Parti alla controversia possono prendere posizione entro quattordici giorni (art. 12.6 par. 1). Il tribunale arbitrale formula la sua decisione finale nei 30 giorni successivi alla presentazione della sua prima decisione (art. 12.6 par. 1). La decisione finale del tribunale arbitrale è vincolante e definitiva per le Parti in causa (art. 12.6 par. 3). È resa pubblica, salvo avviso contrario delle Parti in causa (art. 12.6 par. 2). Queste ultime adottano misure adeguate per mettere in atto la decisione. Se le Parti non raggiungono un'intesa sulle misure da adottare o se una di esse non rispetta quanto convenuto, si tengono nuove consultazioni (art. 12.8 par. 1). In assenza di un'intesa, la Parte attrice può sospendere provvisoriamente i vantaggi accordati all'altra Parte (art. 12.8 par. 1). In tal caso, la sospensione provvisoria dei benefici derivanti dalle disposizioni dell'Accordo dovrà essere commisurata ai benefici interessati dalle misure che, secondo il tribunale, hanno violato l'Accordo.

Capitolo 13: Disposizioni finali (art. 13.1­13.8) Il capitolo 13 disciplina gli emendamenti dell'Accordo
(art. 13.3), il ritiro di una Parte, l'estinzione dell'Accordo (art. 13.5) e l'ammissione di nuove Parti.

L'Accordo è aperto all'adesione di altri Stati che diventano membri dell'AELS o che sono membri del SICA, su invito del Comitato misto e alle condizioni e modalità che dovranno essere negoziate con le Parti (art. 13.4).

L'articolo 13.7 sancisce che le Parti contraenti del presente Accordo vi aderiscono senza riserva ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il governo norvegese agisce in qualità di Depositario dell'Accordo (art. 13.8). In caso di discrepanza tra i testi autentici in inglese e in spagnolo dell'ALS e del Protocollo di adesione, fa fede la versione inglese.

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4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1

Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie dell'adesione del Guatemala all'Accordo si limiteranno ad una riduzione parziale dei proventi generati dai dazi sul commercio con il Guatemala. Attualmente il Guatemala beneficia delle agevolazioni tariffarie concesse autonomamente dalla Svizzera in base al Sistema delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo; tali agevolazioni saranno sostituite in linea di massima dalle concessioni tariffarie contemplate dall'ALS. Nel 2014 i proventi dai dazi sul commercio con il Guatemala sono ammontati complessivamente a 114 608 milioni di franchi svizzeri.

Le ripercussioni finanziarie dovrebbero dunque risultare contenute e vanno rapportate agli effetti economici positivi che, per la Svizzera, deriveranno in particolare dal migliore accesso delle esportazioni elvetiche di merci e servizi al mercato del Guatemala.

4.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Ripercussioni sull'organico della Confederazione possono derivare dal crescente numero complessivo di ALS da mettere in atto e sviluppare. Per il periodo dal 2015 al 2019 le risorse necessarie a tal fine sono state già approvate. Sul periodo considerato, l'adesione del Guatemala all'Accordo non ha dunque alcun impatto in termini di personale supplementare. A tempo debito, il Consiglio federale rivaluterà la situazione per determinare l'entità delle risorse che si renderanno necessarie dopo il 2019 per negoziare nuovi accordi e per attuare e sviluppare quelli esistenti.

4.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna, l'adesione del Guatemala all'Accordo non ha ripercussioni né sul piano finanziario né su quello del personale. Al contrario, tutto il Paese dovrebbe beneficiare degli effetti economici positivi menzionati al numero 4.1.

4.3

Ripercussioni per l'economia

Oltre ad aumentare la certezza del diritto in materia di protezione della proprietà intellettuale e, più in generale, di scambi economici bilaterali, l'adesione del Guatemala all'ALS migliora l'accesso reciproco ai mercati delle merci, dei servizi e degli investimenti. Così facendo rafforza la piazza economica svizzera e la sua capacità di generare valore aggiunto e creare e preservare posti di lavoro.

863

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In linea con la politica agricola e con la politica estera svizzera, l'ALS al quale il Guatemala aderisce consente di eliminare o ridurre gli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio tra la Svizzera e il Guatemala: il migliore accesso a questo mercato di merci e servizi potenzia la competitività delle esportazioni elvetiche verso il Guatemala, in particolare anche rispetto a concorrenti di altri Paesi con i quali non sono stati conclusi ALS. Allo stesso tempo, l'adesione del Guatemala all'ALS previene le potenziali discriminazioni nei confronti di altri partner di libero scambio del Guatemala, quali, in particolare, l'UE e gli Stati Uniti. L'abolizione o la riduzione di dazi doganali e di ostacoli non tariffari al commercio come pure l'agevolazione del commercio dei servizi negli scambi economici bilaterali riducono inoltre i costi delle forniture delle imprese in Svizzera e conseguentemente il livello dei prezzi per i consumatori elvetici. Mutatis mutandis questi che si manifesteranno anche in Guatemala.

4.4

Ripercussioni per la società e l'ambiente

Come tutti gli ALS, l'Accordo al quale il Guatemala aderisce è innanzitutto un accordo economico, teso a consolidare le condizioni quadro e la certezza del diritto per gli scambi economici con i Paesi centroamericani. Ciò si ripercuoterà positivamente sulla competitività delle piazze economiche elvetica e guatemalteca nonché sulla capacità di tali economie di creare e preservare posti di lavoro.

Ripercussioni per la sostenibilità L'attività economica richiede risorse e manodopera e comporta dunque conseguenze sull'ambiente e la società. L'idea di sostenibilità implica il rafforzamento della capacità economica e l'accrescimento del benessere badando però a mantenere, a lungo termine, le ripercussioni sull'ambiente e il consumo delle risorse a un livello ragionevole o a raggiungere tale livello. Mira altresì a garantire o a migliorare la coesione sociale53. Nell'ALS al quale il Guatemala aderisce, e in particolare nel preambolo e nel capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile», figurano pertanto disposizioni il cui obiettivo è garantire un'attuazione dell'Accordo economico coerente con gli obiettivi sociali ed economici dello sviluppo sostenibile (cfr. n. 3.10). Sempre in un'ottica di coerenza, l'ALS contiene una disposizione nella quale le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali (art. 1.5). Questa disposizione concerne anche gli accordi e le convenzioni nei settori commerciale, ambientale, sociale e dei diritti umani. Particolarmente rilevanti al riguardo sono anche le eccezioni di cui ai capitoli sullo scambio di merci e servizi (art. 2.18 e 4.16), in virtù delle quali le Parti possono, ove necessario, adottare misure che derogano a quanto convenuto nel presente Accordo, ad esempio al fine di tutelare la sicurezza, la vita e la salute degli esseri viventi (uomini, animali o piante).

53

864

Cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2009 del 13 gennaio 2010; FF 2010 393 in particolare pag. 406.

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Ripercussioni per la società In virtù di un accresciuto impegno a livello bilaterale e multilaterale e grazie a condizioni economiche quadro garantite sul piano internazionale oltre che più favorevoli agli scambi commerciali, gli ALS promuovono lo Stato di diritto e concorrono allo sviluppo e al benessere economico54, in particolare sostenendo il settore privato e promuovendo il libero mercato. Gli ALS consolidano le relazioni tra i vari attori e favoriscono lo scambio di opinioni, due presupposti importanti per la promozione dei nostri valori, ovvero, in particolare, della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

Le conquiste in termini di benessere rese possibili dagli ALS estendono anche i margini di manovra economici per misure a favore dell'ambiente e dell'uguaglianza sociale. Gli ALS non possono tuttavia sancire l'orientamento che i sistemi politici nazionali devono dare a queste misure. La Svizzera può comunque offrire il proprio sostegno e contribuire, anche nel quadro della cooperazione bilaterale e multilaterale, a incoraggiare le misure che, proprio sfruttando i più ampi margini di manovra, puntano allo sviluppo sostenibile.

Ripercussioni per l'ambiente In generale il commercio e gli investimenti, alla stregua di altre attività economiche, hanno un impatto sull'ambiente. La portata di questo impatto dipende dalla legislazione nazionale, ma anche dai settori in cui si concentrano il commercio bilaterale e gli investimenti. Questi possono risultare più intensi, ad esempio, laddove entrano in gioco sistemi di produzione ecologici o viceversa in settori più inquinanti55.

Le possibilità accordate dalle regole dell'OMC o dalle disposizioni di accordi multilaterali di protezione ambientale per ridurre il commercio di beni particolarmente pericolosi o nocivi per l'ambiente non subiscono restrizioni in virtù dell'ALS al quale il Guatemala aderisce. Anzi, le disposizioni dell'Accordo riconoscono esplicitamente alle Parti, in analogia alle regole dell'OMC, la possibilità di adottare misure per tutelare la vita e la salute di essere viventi (uomini, animali o piante) o per preservare le risorse naturali non rinnovabili (art. 2.9­2.10 dell'ALS, cfr. n. 3.3). Le disposizioni nazionali adottate a tal fine non sono messe in discussione dall'ALS. La Svizzera garantisce che le disposizioni dell'Accordo
siano interpretate in modo che non vengano violate né le legislazioni sull'ambiente degli Stati partner né le norme internazionali in materia e che ai governi non venga impedito di mantenere o migliorare le proprie norme in materia ambientale.

54 55

Cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2009 del 13 gennaio 2010; FF 2010 393, in particolare pag. 410.

Per maggiori dettagli sulle varie ripercussioni, cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2009 del 13 gennaio 2010; FF 2010 393, in particolare pag. 411.

865

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5

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie nazionali del Consiglio federale

5.1

Rapporto con il programma di legislatura

L'adesione del Guatemala all'ALS con gli Stati dell'America centrale figura tra i provvedimenti elencati nel messaggio del 25 gennaio 201256 sul programma di legislatura 2011­2015 (obiettivo «Sviluppo e rafforzamento della rete degli accordi di libero scambio») e nel decreto federale del 15 giugno 201257 sul programma di legislatura 2011­2015.

5.2

Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

L'adesione del Guatemala all'ALS con i Paesi dell'America centrale s'iscrive nell'orientamento strategico della politica economica esterna definito dal Consiglio federale nel 200458 e rivisto nel 201159. Le disposizioni sullo sviluppo sostenibile convenute con gli Stati dell'America centrale coincidono altresì con la Strategia del Consiglio federale del 25 gennaio 201260 per uno sviluppo sostenibile 2012­2015 (cfr. in particolare cap. 3, misura 8b).

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)61 secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'approvazione dei trattati internazionali compete all'Assemblea federale, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA).

56 57 58 59 60 61

866

FF 2012 305, in particolare pag. 375 FF 2012 6413, in particolare pag. 6417 Cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2004 del 12 gennaio 2005, n. 1; FF 2005 949.

Cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2011 dell'11 gennaio 2012, n. 1; FF 2012 623.

www.are.admin.ch > Temi > Sviluppo sostenibile > Strategia per uno sviluppo sostenibile RS 101

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6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera, gli altri Stati membri dell'AELS e il Guatemala sono membri dell'OMC e ritengono che l'adesione del Guatemala all'Accordo sia conforme agli impegni che hanno assunto aderendo a tale Organizzazione. Gli ALS sono sottoposti a un esame da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a quest'istituzione.

La conclusione di ALS con Paesi terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell'UE e tantomeno agli obiettivi della sua politica di integrazione europea. In particolare, le disposizioni dell'Accordo al quale il Guatemala aderisce sono compatibili con gli impegni commerciali della Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l'UE.

6.3

Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari del protocollo di adesione del Guatemala all'ALS con gli Stati dell'America centrale. In virtù del Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 192362 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci si applicano anche al territorio del Liechtenstein (art. 2.1 e 5.1 dell'ALS).

6.4

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata o indenunciabili, se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale, se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la loro attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200263 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Conformemente all'articolo 13.5, l'ALS con gli Stati dell'America centrale al quale il Guatemala aderisce può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. L'ALS non comporta l'adesione a un'organizzazione internazionale e la sua attuazione non esige alcuna modifica delle leggi federali.

62 63

RS 0.631.112.514 RS 171.10

867

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L'Accordo al quale il Guatemala aderisce contempla disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl (concessioni tariffarie, parità di trattamento ecc.). Per determinare se si tratta di disposizioni importanti, eventualmente sottoposte a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (in combinato disposto con art. 22 cpv. 4 LParl) va notato, da un lato, che le disposizioni dell'Accordo possono essere attuate nell'ambito delle competenze regolamentari che la legge federale del 9 ottobre 198664 sulle tariffe doganali conferisce al Consiglio federale per quanto concerne le concessioni tariffarie e, dall'altro, che non sostituiscono alcuna disposizione di diritto interno né comportano alcuna decisione di principio per la legislazione nazionale. Non si tratta dunque di disposizioni fondamentali al punto da dovere essere qualificate come importanti. Gli impegni assunti con questo Accordo e con il Protocollo di adesione non oltrepassano quelli presi nell'ambito di altri accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. Dal punto di vista dei contenuti, e dunque del loro peso giuridico, economico e politico, si tratta di accordi simili ad altri accordi bilaterali di libero scambio o a quelli conclusi nel quadro dell'AELS. Le differenze che sussistono in alcuni ambiti (ad es. nei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile) non comportano per la Svizzera nuovi importanti impegni supplementari rispetto ad accordi stipulati in precedenza.

In occasione dei dibattiti sulla mozione 04.3203 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale depositata il 22 aprile 2004 e sui messaggi concernenti gli ALS successivamente conclusi65, entrambe le Camere hanno sostenuto il parere del Consiglio federale secondo cui i trattati internazionali che soddisfano i suddetti criteri non sottostanno al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Il nostro Consiglio sta riesaminando la prassi in vigore secondo cui gli accordi internazionali «standard» non sottostanno a referendum facoltativo per verificarne la conformità con l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. È del resto lecito chiedersi se in effetti non si debba adottare il referendum facoltativo anche per questi
accordi, analogamente a quanto deciso dal Consiglio federale per le convenzioni di doppia imposizione.

Nella misura in cui il Protocollo di adesione del Guatemala all'ALS tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale soddisfa i criteri della prassi attuale per non essere sottoposto a referendum facoltativo, il Consiglio federale propone che il decreto federale che approva questo Protocollo all'ALS non sia soggetto a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, il decreto che approva il Protocollo di adesione all'ALS è emanato sotto forma di decreto federale semplice.

64 65

868

RS 632.10 Cfr. Albania (RS 0.632.311.231), Canada (RS 0.632.312.32), Colombia (RS 0.632.312.631), Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (RS 0.632.311.491), Egitto (RS 0.632.313.211), Giappone (RS 0.946.294.632), Libano (RS 0.632.314.891), Montenegro (RS 0.632.315.731), Perù (RS 0.632.316.411), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Serbia (RS 0.632.316.821), Tunisia (RS 0.632.317.581), Ucraina (RS 0.632.317.671), Unione doganale dell'Africa australe (RS 0.632.311.181).

FF 2016

6.5

Versioni linguistiche e pubblicazione degli allegati del protocollo di adesione del Guatemala all'ALS

La versione originale del Protocollo di adesione del Guatemala è in lingua inglese. È inoltre disponibile una versione autentica in spagnolo. La conclusione del Protocollo di adesione del Guatemala in lingua inglese è conforme alla prassi che la Svizzera ha sempre adottato in passato per la negoziazione e la stipula di ALS. L'inglese è inoltre la lingua ufficiale di lavoro dell'AELS. Tale prassi è in linea con quanto sancito nell'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 201066 sulle lingue e al commento del rapporto esplicativo. Visto il volume dell'Accordo, inoltre, la negoziazione, l'elaborazione e la verifica di versioni originali nelle lingue ufficiali delle Parti contraenti avrebbero richiesto un investimento sproporzionato di risorse.

L'assenza di una versione originale del testo del Protocollo di adesione del Guatemala in una delle lingue ufficiali elvetiche richiede che sia tradotto nelle tre lingue ufficiali, fatta eccezione per gli allegati e le appendici, dato che questi ultimi contano diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di ordine tecnico. Conformemente agli articoli 5 capoverso 1 lettera b, 13 capoverso 3 e 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200467 sulle pubblicazioni ufficiali e all'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 ottobre 201568 sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rinvio o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti69. Le traduzioni degli allegati del Protocollo di adesione riguardanti le regole d'origine e le procedure doganali sono pubblicate on line dall'Amministrazione federale delle dogane70.

6.6

Entrata in vigore

Secondo l'articolo 13.4 paragrafo 2 dell'ALS, l'adesione del Guatemala all'ALS entra in vigore 60 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte di tutti gli Stati contraenti del presente Accordo o dopo l'approvazione dell'adesione da parte delle Parti esistenti se quest'ultima avviene successivamente.

66 67 68 69

70

RS 441.11 RS 170.512 RS 170.512.1 Gli allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, o consultati all'indirizzo www.pubblicazionifederali.admin.ch; sono altresì disponibili sul sito Internet della SECO (www.seco.admin.ch) www.ezv.admin.ch

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