Legge federale sull'aiuto monetario internazionale

Disegno

(Legge sull'aiuto monetario, LAMO) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20161, decreta: I La legge del 19 marzo 20042 sull'aiuto monetario è modificata come segue: Art. 2 cpv. 2 e 3 2

Abrogato

La durata massima dei mutui o degli impegni di garanzia è generalmente di dieci anni.

3

Art. 6

Partecipazione della BNS

Nel caso di cui all'articolo 2 capoverso 1 il Consiglio federale può incaricare la BNS di concedere il mutuo o la garanzia.

1

Il Consiglio federale può altresì chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui ai sensi dell'articolo 3. In tal caso, sottopone all'Assemblea federale la domanda di un credito d'impegno ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 soltanto dopo aver ricevuto l'assenso della BNS.

2

Se le condizioni per un aiuto monetario ai sensi dell'articolo 4 sono soddisfatte, il Consiglio federale può chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui o di garanzie.

3

La Confederazione garantisce alla BNS l'esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest'ultima.

4

1 2

FF 2016 7219 RS 941.13

2015-2703

7241

L sull'aiuto monetario

FF 2016

Art. 8 cpv. 2 Per le partecipazioni ai sensi dell'articolo 3 dev'essere richiesto un credito d'impegno conformemente all'articolo 21 della legge del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

RS 611.0

7242