Termine di referendum: 19 gennaio 2017

Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) Modifica del 30 settembre 2016 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 13 aprile 20151; visto il parere del Consiglio federale del 5 giugno 20152, decreta: I La legge federale del 13 ottobre 19653 sull'imposta preventiva è modificata come segue: Art. 16 cpv. 2bis Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a: 2bis

a.

l'articolo 20 e le sue disposizioni d'esecuzione; o

b.

l'accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d'esecuzione.

Art. 20 2. Per i redditi di capitali mobili

1 2 3

Qualora il pagamento dell'imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile.

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FF 2015 4395 FF 2015 4429 RS 642.21

2015-1303

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Imposta preventiva. LF

FF 2016

Il Consiglio federale determina i casi nei quali la procedura di notifica è ammessa. La procedura di notifica è ammessa in particolare per le distribuzioni di dividendi e le prestazioni valutabili in denaro all'interno di un gruppo svizzero o internazionale.

2

Se, nei casi di cui all'articolo 16 capoverso 2 bis, la notifica della prestazione imponibile, la richiesta di applicazione della procedura di notifica oppure l'esercizio del diritto alla procedura di notifica non hanno luogo tempestivamente, la procedura di notifica è concessa dietro eventuale riscossione di una multa disciplinare secondo l'articolo 64.

3

Art. 70c V. Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016

Gli articoli 16 capoverso 2bis e 20 si applicano anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016, a meno che il credito fiscale o il credito per interessi di mora sia prescritto oppure sia stato accertato con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011.

1

Se il contribuente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 2bis, l'interesse di mora già pagato è rimborsato su sua richiesta senza interessi rimunerativi.

2

La richiesta va presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica.

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 20164 Termine di referendum: 19 gennaio 2017

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