Legge federale sull'assicurazione malattie

Disegno

(LAMal) (Rafforzamento della qualità e dell'economicità) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 20151, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 58

Garanzia della qualità delle prestazioni

Il Consiglio federale stabilisce ogni volta per quattro anni gli obiettivi relativi alla garanzia della qualità delle prestazioni. Può adeguare gli obiettivi durante il periodo quadriennale se le basi per il loro stabilimento hanno subito modifiche sostanziali.

1

Per raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 1 il Consiglio federale elabora programmi nazionali per la promozione della qualità, li attua e li valuta. Stabilisce i criteri contenutistici e metodologici che devono rispettare.

2

Art. 58a

Delega di compiti e remunerazione nell'ambito di programmi nazionali

Il Consiglio federale può delegare a terzi l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione di programmi nazionali di cui all'articolo 58 capoverso 2. Le prestazioni dei terzi sono remunerate nei limiti dei crediti stanziati.

1

Le remunerazioni sono concesse, su richiesta, sotto forma di contributi globali ai costi di elaborazione, attuazione e valutazione di programmi nazionali in virtù di contratti di prestazione.

2

Il Consiglio federale fissa i requisiti e la procedura per la concessione delle remunerazioni.

3

1 2

FF 2016 201 RS 832.10

2015-1827

249

Assicurazione malattie. LF

Art. 58b

FF 2016

Aiuti finanziari nell'ambito di progetti

Il Consiglio federale può sostenere, nei limiti dei crediti stanziati, progetti per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 58 capoverso 1.

1

Gli aiuti finanziari sono versati, su richiesta, a terzi in virtù di contratti di prestazione. Essi coprono al massimo il 50 per cento dei costi riconosciuti.

2

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e la procedura per la concessione degli aiuti finanziari.

3

Art. 58c

Commissione per la qualità nell'assicurazione malattie

Il Consiglio federale istituisce una commissione che lo consiglia nell'adempimento dei compiti di cui agli articoli 58, 58a capoversi 1 e 2 nonché 58b capoversi 1 e 2.

1

2

Disciplina l'organizzazione della commissione e ne precisa i compiti.

Art. 58d

Finanziamento della garanzia della qualità

Per assicurare il finanziamento della garanzia della qualità gli assicuratori versano alla Confederazione, per tutti gli adulti e i giovani adulti di cui all'articolo 61 capoverso 3 assicurati secondo la presente legge, un contributo annuo a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. I contributi sono impiegati per finanziare: 1

a.

la remunerazione per programmi di cui all'articolo 58a;

b.

gli aiuti finanziari per progetti di cui all'articolo 58b;

c.

l'elaborazione delle basi per lo sviluppo di indicatori della qualità di cui all'articolo 22a;

d.

la ricerca del settore pubblico in materia di garanzia della qualità secondo gli obiettivi fissati per il periodo quadriennale di cui all'articolo 58 capoverso 1;

e.

le risorse di personale necessarie all'interno dell'Ufficio federale per attuare gli articoli 58-58b, 58e nonché il presente articolo;

f.

i costi della commissione di cui all'articolo 58c.

Il Consiglio federale fissa l'importo del contributo. Il contributo è uguale per tutti gli assicurati di cui al capoverso 1. Non può superare lo 0,07 per cento del premio medio annuo che gli adulti di cui all'articolo 61 capoverso 3 pagano per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con la franchigia fissata dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 64 capoverso 3 e completa di copertura contro gli infortuni.

2

L'Ufficio federale riscuote i contributi dagli assicuratori e, in caso di pagamento ritardato, applica un interesse di mora.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al versamento e all'amministrazione del contributo.

4

250

Assicurazione malattie. LF

Art. 58e

FF 2016

Credito complessivo

L'Assemblea federale decide, mediante un credito pluriennale complessivo, l'importo massimo che la Confederazione può concedere sotto forma di remunerazioni di cui all'articolo 58a e di aiuti finanziari di cui all'articolo 58b.

Art. 58f

Misure intese a garantire o ristabilire la qualità e l'impiego appropriato delle prestazioni

Il Consiglio federale stabilisce le misure intese a garantire o a ristabilire la qualità e l'impiego appropriato delle prestazioni. Può segnatamente ordinare che: 1

a.

prima dell'esecuzione di determinate misure diagnostiche o terapeutiche, segnatamente quelle particolarmente onerose, debba essere ottenuto il consenso del medico di fiducia;

b.

i costi di misure diagnostiche o terapeutiche particolarmente onerose o difficili siano assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto se dispensate da fornitori di prestazioni qualificati.

Può designare più dettagliatamente i fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b.

2

Art. 59 cpv. 1 primo periodo e 3 lett. c Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni di economicità e qualità previste nella presente legge (art. 56 e 58f) o clausole contrattuali vengono prese sanzioni. ...

1

Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali secondo il capoverso 1 segnatamente: 3

c.

il rifiuto di partecipare a misure di garanzia della qualità secondo l'articolo 58f;

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

251

Assicurazione malattie. LF

252

FF 2016