Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato del 30 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20151, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 83

Infrastruttura stradale

La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia garantita un'infrastruttura stradale sufficiente in tutte le regioni del Paese.

1

La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali. Costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro manutenzione. Ne assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in parte, a istituzioni pubbliche, private o miste.

2

Art. 85a

Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

La Confederazione riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.

Art. 86

Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale

Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo.

1

2

A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: a.

1 2

il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a;

FF 2015 1717 RS 101

2014-3104

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Creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. DF

FF 2016

b.

il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d;

c.

il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a;

d.

il prodotto netto dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b;

e.

una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo;

f.

di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e;

g.

il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali;

h.

altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale.

È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: 3

a.

contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;

b.

contributi ai costi delle strade principali;

c.

contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;

d.

contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;

e.

contributi ai Cantoni senza strade nazionali;

f.

ricerca e amministrazione;

g.

i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g.

Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e.

4

Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell'ambito di tale finanziamento, il prodotto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo.

5

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Art. 87, rubrica Concerne soltanto il testo francese Art. 87b

Impiego di tasse per compiti e spese connessi al traffico aereo

La metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione sono impiegati per finanziare i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo: a.

contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;

b.

contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;

c.

contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

Art. 131 cpv. 2 e 2bis 2

La Confederazione può inoltre riscuotere: a.

un supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione;

b.

un'imposta in caso di impiego, nei veicoli a motore, di mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui al capoverso 1 lettera e.

Se i mezzi non sono sufficienti ai fini dell'adempimento dei compiti connessi al traffico aereo di cui all'articolo 87b, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione.

2bis

Art. 196 n. 3, rubrica, nonché cpv. 2, 2bis e 2ter 3. Disposizioni transitorie dell'articolo 86 (Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale), dell'articolo 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) e dell'articolo 87a (Infrastruttura ferroviaria) Fino alla conclusione della rimunerazione e del rimborso degli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2, i mezzi di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettera e sono accreditati al finanziamento speciale del traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 4 anziché al fondo di cui all'articolo 86 capoverso 2.

2

Il Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 2 fino al 31 dicembre 2018 per finanziare l'infrastruttura ferroviaria e, in seguito, per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2. I mezzi sono calcolati conformemente all'articolo 86 capoverso 2 lettera e.

2bis

L'aliquota di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettera f si applica due anni dopo l'entrata in vigore di tale disposizione. Prima di tale data ammonta al 5 per cento.

2ter

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Creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. DF

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II 1

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Pone in vigore l'articolo 86 capoversi 2 lettera g e 3 lettera g due anni dopo l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

2

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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