Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20161, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 27 cpv. 2 lett. f e 3 2
Sono tali segnatamente: f.
3
le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.
Non sono deducibili segnatamente: a.
i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
b.
le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per commettere reati;
c.
le multe e le pene pecuniarie;
d.
le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.
Art. 59 cpv. 1 lett. a e f nonché 2 1
1 2
Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche: a.
le imposte federali, cantonali e comunali;
f.
le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.
FF 2016 7575 RS 642.11
2016-1881
7609
Trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie. LF
2
FF 2016
Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente: a.
i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
b.
le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per commettere reati;
c.
le multe;
d.
le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.
2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 10 cpv. 1 lett. g e 1bis Sono segnatamente dedotti a titolo di spese giustificate dall'uso commerciale o professionale: 1
g.
1bis
le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.
Non sono deducibili segnatamente:
a.
i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
b.
le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per commettere reati;
c.
le multe e le pene pecuniarie;
d.
le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.
Art. 25 cpv. 1 lett. a ed f nonché 1bis 1
Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche: a.
le imposte federali, cantonali e comunali;
f.
le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.
1bis
3
Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:
a.
i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
b.
le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per commettere reati;
c.
le multe;
d.
le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.
RS 642.14
7610
Trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie. LF
Art. 72w
FF 2016
Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...
I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 10 capoverso 1 lettera g e capoverso 1bis nonché 25 capoverso 1 lettere a ed f nonché capoverso 1bis entro la data di entrata in vigore della modifica del ....
1
Da tale momento, le modifiche menzionate al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti ad esse contrario.
2
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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Trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie. LF
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FF 2016