Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20161, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 27 cpv. 2 lett. f e 3 2

Sono tali segnatamente: f.

3

le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.

Non sono deducibili segnatamente: a.

i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;

b.

le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per commettere reati;

c.

le multe e le pene pecuniarie;

d.

le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.

Art. 59 cpv. 1 lett. a e f nonché 2 1

1 2

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche: a.

le imposte federali, cantonali e comunali;

f.

le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.

FF 2016 7575 RS 642.11

2016-1881

7609

Trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie. LF

2

FF 2016

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente: a.

i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;

b.

le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per commettere reati;

c.

le multe;

d.

le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 10 cpv. 1 lett. g e 1bis Sono segnatamente dedotti a titolo di spese giustificate dall'uso commerciale o professionale: 1

g.

1bis

le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.

Non sono deducibili segnatamente:

a.

i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;

b.

le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per commettere reati;

c.

le multe e le pene pecuniarie;

d.

le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.

Art. 25 cpv. 1 lett. a ed f nonché 1bis 1

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche: a.

le imposte federali, cantonali e comunali;

f.

le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.

1bis

3

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:

a.

i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;

b.

le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per commettere reati;

c.

le multe;

d.

le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.

RS 642.14

7610

Trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie. LF

Art. 72w

FF 2016

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 10 capoverso 1 lettera g e capoverso 1bis nonché 25 capoverso 1 lettere a ed f nonché capoverso 1bis entro la data di entrata in vigore della modifica del ....

1

Da tale momento, le modifiche menzionate al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti ad esse contrario.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7611

Trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie. LF

7612

FF 2016