16.060 Undicesimo rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa del 24 agosto 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo l'undicesimo rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa, proponendovi di prenderne atto.

Conformemente al postulato Reiniger del 1976 (76.454), il Consiglio federale deve presentare, all'inizio di ogni legislatura, un rapporto sulle convenzioni del Consiglio d'Europa che la Svizzera non ha ratificato. A 40 anni di distanza, il presente documento costituisce un aggiornamento del decimo rapporto del 27 febbraio 2013 (13.024) sul medesimo oggetto.

In ossequio alla procedura adottata a partire dal decimo rapporto, in questa undicesima edizione sono analizzate e commentate unicamente le convenzioni che il Consiglio federale ha intenzione di ratificare, quelle che il Consiglio d'Europa considera convenzioni chiave nonché i trattati aperti alla firma dalla pubblicazione del rapporto precedente.

Come preannunciato nel rapporto del 2013, abbiamo abbandonato i quattro gradi di priorità delle convenzioni utilizzati in passato. D'ora in poi le informazioni riguardanti la posizione del Consiglio federale nei confronti delle convenzioni saranno esposte nel commento relativo a ciascun trattato, il che migliora la leggibilità del rapporto.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 agosto 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2016-1645

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Compendio Nel postulato del 6 ottobre 1976 il consigliere nazionale Reiniger invitava il Consiglio federale a stilare un rapporto sulle convenzioni del Consiglio d'Europa non ratificate dalla Svizzera, chiedendo di presentare una versione aggiornata all'inizio di ogni legislatura. Il Consiglio federale ha dato seguito a questo postulato e, nel corso degli ultimi 40 anni, ha presentato dieci rapporti al Parlamento: il decimo e ultimo è stato pubblicato il 27 febbraio 2013 (13.024).

Questo undicesimo rapporto è stato elaborato nel quadro della legislatura 2015­ 2019 ed è il frutto della collaborazione tra i vari uffici dell'Amministrazione federale incaricati di seguire la tematica inerente a ogni convenzione.

Il rapporto illustra innanzitutto la politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa, soffermandosi in particolare su quelle ratificate o sottoscritte dopo la pubblicazione del rapporto precedente. Conformemente alla procedura introdotta a partire dal decimo rapporto, viene operata una distinzione tra le convenzioni non ratificate che sono d'interesse per il nostro Paese e quelle che non lo sono.

Le convenzioni sono repertoriate per settore di attività nel capitolo 4. Ognuno di questi trattati è corredato da un commento sui suoi obiettivi e sulle prospettive di ratifica da parte della Svizzera. Come preannunciato nel rapporto del 2013, i quattro gradi di priorità utilizzati in passato sono stati abbandonati. D'ora in poi le informazioni riguardanti la posizione del Consiglio federale nei confronti delle convenzioni e le spiegazioni inerenti al loro grado di priorità saranno esposte nel commento relativo a ciascun trattato.

Le convenzioni chiave del Consiglio d'Europa che non presentano o non presentano più un interesse reale per il nostro Paese non sono commentate singolarmente e figurano esclusivamente nell'elenco in allegato. Si tratta in particolare di convenzioni sorpassate, se non addirittura caduche, che in alcuni casi contano solo poche parti contraenti o non sono mai entrate in vigore e a cui lo stesso Consiglio d'Europa non attribuisce un ruolo chiave.

Conformemente al messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015­2019, durante la legislatura in corso il Consiglio federale prevede di sottoporre al Parlamento, per adozione, gli oggetti seguenti: ­

messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) (STCE 210);

­

messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 sulla prevenzione del terrorismo (STCE 196);

­

messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione della convenzione Medicrime (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei pro-

6324

dotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica) (STCE 211); ­

messaggio concernente il recepimento del Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 (STE 099) alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e il ritiro della riserva fiscale nel Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 (STE 098) alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (estensione dell'assistenza giudiziaria in materia fiscale). Come indicato nel programma di legislatura 2015­2019, ai fini dell'adozione di questo messaggio occorrerà prima adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale.

Nel maggio 2016 il Consiglio federale ha inoltre deciso di sottoporre al Parlamento anche un messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (STE 094) e della Convenzione del Consiglio d'Europa del 15 marzo 1978 sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (STE 100).

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Indice Compendio

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1

Introduzione

6328

2

Politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa

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3

Evoluzione successiva all'ultimo rapporto 3.1 Convenzioni ratificate 3.2 Convenzioni firmate

6329 6329 6330

4

Convenzioni non ratificate, d'interesse per la Svizzera 4.1 Diritti dell'uomo e bioetica 4.1.1 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1952) (STE 009) 4.1.2 Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo Protocollo addizionale alla Convenzione (1963) (STE 046) 4.1.3 Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2000) (STE 177) 4.1.4 Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2013) (STCE 214) 4.1.5 Carta sociale europea (1961) (STE 035) 4.1.6 Carta sociale europea riveduta (1996) (STE 163) 4.1.7 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2011) (STCE 210) 4.2 Diritto pubblico e diritto amministrativo, assistenza amministrativa 4.2.1 Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (1977) (STE 094) 4.2.2 Convenzione europea sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (1978) (STE 100) 4.2.3 Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (1988) (STE 127) 4.2.4 Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (2010) (STCE 208) 4.2.5 Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) (STE 144)

6330 6331

6326

6331

6332 6333 6334 6334 6335 6336 6337 6337 6337 6338 6339 6339

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4.2.6 4.2.7

4.3

4.4

4.5

4.6

Convenzione europea sulla nazionalità (1997) (STE 166) Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (2009) (STCE 207) Diritto penale, assistenza in materia penale ed esecuzione delle pene 4.3.1 Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2005) (STCE 196) 4.3.2 Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2015) (STCE 217) 4.3.3 Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta degli organi umani (2015) (STCE 216) 4.3.4 Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1978) (STE 099) Cultura e sport 4.4.1 Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (2005) (STCE 199) 4.4.2 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive (2014) (STCE 215) 4.4.3 Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (2016) (STCE 218) Sanità pubblica 4.5.1 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (2011) (STCE 211) Questioni sociali 4.6.1 Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti (1977) (STE 093) 4.6.2 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (2006) (STCE 200) 4.6.3 Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale (1964) (STE 048A)

Allegato: Tabella delle convenzioni e degli accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa secondo la Serie di trattati europei (STE) o della Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa (STCE)

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Rapporto 1

Introduzione

Il postulato Reiniger del 6 ottobre 1976 invitava il Consiglio federale a «... stabilire, all'attenzione dei Consigli legislativi, un rapporto completo sul tema , nel quale saranno esaminate le ragioni che inducono il nostro Paese ad aderirvi o a non aderirvi. Occorre poi stabilire un ordine di priorità per quanto concerne le eventuali ratifiche». Il postulato chiedeva inoltre che il rapporto fosse aggiornato all'inizio di ogni legislatura.

Le convenzioni sono il principale strumento giuridico di cui dispone il Consiglio d'Europa. Permettono infatti di concretare i progressi della cooperazione su una base giuridicamente vincolante. Sino a oggi il Consiglio d'Europa ha elaborato 218 trattati, di cui 174 sono in vigore. L'importanza e la portata di questi trattati variano notevolmente poiché si spazia da un trattato fondamentale come la Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, CEDU; RS 0.101) a trattati relativi all'educazione, alla salute, alla cultura, alla protezione sociale, alla finanza e al commercio; alcuni di questi non sono mai entrati in vigore perché giudicati privi di interesse.

2

Politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa

La Svizzera è diventata membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa il 6 maggio 1963. L'adesione a questa organizzazione a vocazione paneuropea le consente di prendere posizione su questioni di attualità legate ai diritti dell'uomo, alla democrazia e allo Stato di diritto e di partecipare pienamente alla cooperazione europea e all'elaborazione della legislazione a livello continentale alla stregua e con le medesime prerogative degli altri Stati membri.

Con la sua adesione, la Svizzera si è impegnata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dello statuto del Consiglio d'Europa del 5 maggio 1949 (RS 0.192.030) a «collaborare sinceramente e operosamente» al perseguimento dello scopo di questa organizzazione.

Così facendo, la Svizzera si è parimenti impegnata ad aderire, per quanto possibile, alle convenzioni del Consiglio d'Europa. Di conseguenza la Svizzera collabora attivamente all'elaborazione e all'aggiornamento dei trattati dell'organizzazione, il che le consente di influenzarne sistematicamente i contenuti in fase di preparazione al fine di adeguarli ai principi legislativi del nostro Paese, facilitandone in seguito la ratifica.

È evidente che la Svizzera, che ad oggi ha ratificato 121 trattati del Consiglio d'Europa, non può aderire a tutte le convenzioni unicamente per conformarsi a una prassi generale. Occorre, al contrario, valutare caso per caso se una ratifica è utile e 6328

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necessaria, sotto il profilo dell'interesse nazionale come pure nell'ottica di una cooperazione efficace a livello europeo o anche in segno di solidarietà con gli altri Stati membri dell'organizzazione. Nello stesso tempo non si dovrà perdere di vista l'evoluzione del diritto internazionale.

La decisione di non ratificare una convenzione non avviene mai senza ragione: i motivi possono essere legati alla forma e al contenuto della convenzione medesima, oppure alla prassi svizzera in materia di ratifica dei trattati internazionali.

Si tratta di una prassi già descritta nel rapporto di gestione del Consiglio federale del 1988 (pag. 46) e che ancora oggi conserva la sua validità, come peraltro il principio secondo cui il Consiglio federale sottoscrive soltanto le convenzioni la cui ratifica è prevista entro un termine ragionevole. Del resto, una ratifica ha senso unicamente se la Svizzera è in grado di tenere fede agli impegni assunti, dal momento che il rispetto del diritto internazionale pubblico è uno dei principi dell'ordinamento giuridico svizzero. Ne consegue che tra una convenzione e l'ordinamento giuridico interno non deve sussistere alcuna divergenza sostanziale che non possa essere coperta da una riserva. Per contro, divergenze minori non devono necessariamente impedire una ratifica. Persino le convenzioni non del tutto conformi al diritto interno sono sottoposte per approvazione all'Assemblea federale se dal loro esame emerge che le lacune esistenti possono essere colmate da disposizioni del trattato direttamente applicabili o, qualora la convenzione non fosse direttamente applicabile, da misure legislative suscettibili di essere adottate in tempo utile. Occorre inoltre sottolineare che, conformemente al nostro sistema federalista, i Cantoni devono essere consultati nei settori di loro competenza. Può anche accadere che la Svizzera rinunci a ratificare una convenzione per la quale in precedenza aveva manifestato il suo interesse apponendovi la propria firma: ciò è generalmente dovuto alla successiva introduzione, da parte di altri organismi internazionali, di norme più appropriate inerenti allo stesso tema, oppure, in casi molto rari, a difficoltà per quanto riguarda la sua messa in atto.

Pur considerando le difficoltà descritte qui sopra, il Consiglio federale si sforza di adottare un atteggiamento di grande apertura nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa.

3

Evoluzione successiva all'ultimo rapporto

3.1

Convenzioni ratificate

Dalla pubblicazione del decimo rapporto del 27 febbraio 2013 sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa (FF 2013 1841), la Svizzera ha ratificato le seguenti convenzioni: ­

Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) (STCE 201);

­

Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (STCE 209);

6329

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­

Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (STCE 212);

­

Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STCE 213).

3.2

Convenzioni firmate

Durante il medesimo periodo, la Svizzera ha sottoscritto i seguenti trattati: ­

Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (STE 127) e relativo protocollo di emendamento (STCE 208);

­

Terzo (STCE 209) e Quarto (STCE 212) Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione;

­

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE 210);

­

Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STCE 213);

­

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive (STCE 215);

­

Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE 217);

­

Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE 218).

4

Convenzioni non ratificate, d'interesse per la Svizzera

Nel presente capitolo è fornita una descrizione, per settore di attività, di tutte le convenzioni del Consiglio d'Europa che non sono state (o non sono ancora state) ratificate dal nostro Paese e che presentano un interesse particolare. Si tratta di convenzioni considerate prioritarie dal Consiglio d'Europa o dalla Svizzera e di tutte le convenzioni aperte alla firma dalla pubblicazione del rapporto precedente.

In ossequio alla procedura introdotta a partire dal decimo rapporto, le convenzioni del Consiglio d'Europa che non presentano o non presentano più un interesse reale per il nostro Paese non sono commentate singolarmente e figurano esclusivamente nell'elenco allegato al presente rapporto. Si tratta in particolare di convenzioni sorpassate, se non addirittura caduche, che in alcuni casi contano solo poche parti contraenti o non sono mai entrate in vigore e a cui lo stesso Consiglio d'Europa non attribuisce un ruolo chiave.

In questo undicesimo rapporto si è prestata particolare attenzione a un'applicazione coerente dei criteri di distinzione da parte di tutti gli uffici dell'Amministrazione 6330

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federale coinvolti. Il numero delle convenzioni commentate è così diminuito a vantaggio di una maggiore uniformità e chiarezza.

A causa di fattori contingenti, non si può escludere che alcune convenzioni che oggi non presentano un interesse per la Svizzera tornino di attualità. In tal caso, le convenzioni in questione saranno riprese e commentate nelle prossime edizioni del rapporto.

A complemento del titolo della convenzione, tra parentesi sono indicati l'anno di apertura alla firma della stessa e il numero della Serie dei Trattati Europei (STE) o della Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa (STCE).

Sotto ogni convenzione figura un sottoparagrafo conforme al seguente schema: ­

Paesi che hanno ratificato la convenzione e numero;

­

Paesi che hanno firmato la convenzione e numero;

­

data d'entrata in vigore;

­

indicazione circa il contenuto, posizione del Consiglio federale in relazione alla convenzione e prospettive di ratifica da parte della Svizzera.

Da notare, infine, che d'ora in poi nell'elenco dei Paesi che hanno ratificato e firmato le convenzioni verrà operata una distinzione tra Paesi membri e non membri del Consiglio d'Europa.

4.1

Diritti dell'uomo e bioetica

4.1.1

Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1952) (STE 009)

Ratificato da: (45)

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria

Firmato da: (2)

Monaco e Svizzera

Entrato in vigore:

18 maggio 1954

Il primo Protocollo addizionale (PA 1) garantisce alcuni diritti fondamentali che non sono sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ossia la protezione della proprietà (art. 1), il diritto all'istruzione (art. 2) e il diritto a elezioni libere a scrutinio segreto (art. 3). In questi ultimi anni, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso la portata della garanzia della proprietà alle prestazioni sociali (art. 1 PA 1). Secondo questa interpretazione, l'articolo 1 in combinato disposto con 6331

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l'articolo 14 CEDU (principio di non discriminazione) proibisce disparità di trattamento non giustificate nell'ambito delle prestazioni sociali. Diverse disposizioni del diritto svizzero in materia di sicurezza sociale prevedono però delle distinzioni in base al sesso e alla nazionalità, e di conseguenza potrebbero non essere conformi a questa giurisprudenza. L'approvazione dell'articolo 1 PA 1 richiederebbe pertanto l'adozione di riserve relative a tali disposizioni legali. In base all'analisi condotta, dovrebbero essere apportate riserve a una decina di norme del diritto federale delle assicurazioni sociali, senza contare le prescrizioni del diritto cantonale. Alla luce delle difficoltà giuridiche che si pongono già a livello di legislazione federale, il Consiglio federale fino a oggi non ha ritenuto opportuno consultare i Cantoni in merito all'articolo 1 PA 1. I Cantoni sono stati per contro sentiti in relazione agli articoli 2 e 3 PA 1. Da questa consultazione è emersa un'ulteriore possibile difficoltà giuridica concernente l'applicazione dell'articolo 3 che garantisce il «diritto a elezioni libere» a scrutinio segreto: la formulazione di una riserva potrebbe essere necessaria per tenere conto dei sistemi cantonali di elezione per alzata di mano nel corso di assemblee pubbliche. Per tutti questi motivi, il Consiglio federale reputa e, per il momento, continua a reputare non prioritaria la ratifica del PA 1.

4.1.2

Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo Protocollo addizionale alla Convenzione (1963) (STE 046)

Ratificato da: (43)

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ucraina e Ungheria

Firmato da: (2)

Regno Unito e Turchia

Entrato in vigore:

2 maggio 1968

Il Protocollo n. 4 completa l'elenco dei diritti e delle libertà garantiti dalla CEDU (divieto dell'arresto per debiti, diritto di libera circolazione e d'emigrazione, limitazione delle possibilità d'espulsione).

Secondo l'articolo 37 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone. Lo stesso vale per le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera (art. 85 LStr). Anche se costituiscono un'ingerenza nel diritto di 6332

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libera circolazione, queste disposizioni possono in linea di principio essere interpretate come conformi al Protocollo. Pur avendo manifestato a più riprese l'intenzione di ratificare il Protocollo, per ragioni di politica interna il Consiglio federale ritiene che, al momento, questo passo non sia opportuno.

4.1.3

Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2000) (STE 177)

Ratificato da: (19)

Albania, Andorra, Armenia, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Finlandia, Georgia, Lussemburgo, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Malta, Montenegro, Paesi Bassi, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna e Ucraina

Firmato da: (19)

Austria, Azerbaigian, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Moldova, Norvegia, Portogallo, Russia, Slovacchia, Turchia e Ungheria

Entrato in vigore:

1° aprile 2005

Il Protocollo n. 12 alla CEDU contiene, nell'articolo 1, un divieto generale di discriminazione applicabile a tutti i settori della vita pubblica e privata, indipendentemente dal motivo di discriminazione.

In quest'ambito si ricorda la prassi costante del Consiglio federale di non firmare, in linea di principio, uno strumento internazionale che non è certo di poter ratificare.

Pur riconoscendo l'importanza di questo nuovo strumento, il Consiglio federale constata che la sua portata e le conseguenze insorgenti dalla sua applicazione per l'ordinamento giuridico svizzero sono tuttora difficilmente valutabili (campo di applicazione, margine discrezionale consentito agli Stati, eventuali effetti orizzontali, eventuali obblighi positivi di legiferare). Finora la Corte europea dei diritti dell'uomo ha pubblicato soltanto quattro sentenze basate sul Protocollo. Per questa ragione il Consiglio federale ha per il momento rinunciato ad aderirvi. Ciononostante, in vista della firma e della ratifica del Protocollo n. 12 valuterà costantemente le possibilità della sua attuazione nel nostro Paese e, se del caso, procederà a una consultazione dei Cantoni.

6333

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4.1.4

Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2013) (STCE 214)

Ratificata da: (6)

Albania, Finlandia, Georgia, Lituania, San Marino e Slovenia

Firmata da: (10)

Armenia, Estonia, Francia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Turchia e Ucraina

Entrata in vigore:

Non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di dieci ratifiche

Il Protocollo n. 16 consente alle più alte giurisdizioni di un'Alta Parte contraente, dalla medesima designati, di presentare alla Corte europea dei diritti dell'uomo richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli.

A differenza dei tribunali di altri Stati, quelli svizzeri, e in primo luogo il Tribunale federale, tengono conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sua integralità e non unicamente per i casi riguardanti la Svizzera.

Di conseguenza, dalla Svizzera non giungeranno molte richieste di pareri consultivi.

Il Consiglio federale vorrebbe anche dapprima osservare le ripercussioni del Protocollo n. 16 sul carico di lavoro della Corte europea dei diritti dell'uomo e sull'attuazione della CEDU negli Stati contraenti.

4.1.5

Carta sociale europea (1961) (STE 035)

Ratificata da: (27)

Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria

Firmata da: (5)

Liechtenstein, Romania, Slovenia, Svizzera e Ucraina

Entrata in vigore:

26 febbraio 1965

Si veda il successivo numero 4.1.6 relativo alla Carta sociale europea riveduta (STE 163).

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4.1.6

Carta sociale europea riveduta (1996) (STE 163)

Ratificata da: (34)

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria

Firmata da: (11)

Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Germania, Islanda, Lussemburgo, Monaco, Polonia, Regno Unito, San Marino e Spagna

Entrata in vigore:

1° luglio 1999

Adottata nel 1996, la Carta sociale europea (CSE) riveduta tiene conto dell'evoluzione della società europea dall'elaborazione della Carta sociale europea originaria del 1961. Riunendo in un unico strumento tutti i diritti sanciti dalla Carta del 1961 e dal suo Protocollo addizionale del 1988, essa sta progressivamente prendendo il posto della Carta del 1961. Tra i nuovi diritti che garantisce figurano quello alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale, il diritto all'alloggio, il diritto alla protezione in caso di licenziamento e il diritto delle persone anziane a una protezione sociale.

Al contrario della Carta del 1961, firmata il 6 maggio 1976, la Svizzera non ha sottoscritto la Carta sociale europea riveduta. All'occorrenza, la firma di quest'ultima da parte della Svizzera potrebbe avvenire contemporaneamente al deposito dello strumento di ratifica (adesione). Poiché è la Carta sociale europea riveduta a costituire ormai lo strumento europeo di riferimento in materia di diritti sociali ed economici, attualmente le discussioni in merito a una ratifica da parte svizzera si concentrano su quest'ultima.

Nel gennaio 2010 la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati (CPE-S) ha depositato il postulato 10.3004 che incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sulla compatibilità della Carta sociale europea riveduta con l'ordinamento giuridico svizzero e sull'opportunità di firmarla e di ratificarla al più presto. Il 2 luglio 2014, in adempimento al suddetto postulato, il Consiglio federale ha adottato il rapporto «sulla Carta sociale europea riveduta» (FF 2014 4855), dove giunge alla conclusione che, sotto il profilo giuridico, la Svizzera è in grado di accettare i sei articoli indispensabili del nocciolo duro della Carta e, di conseguenza, di ratificare la CSE riveduta. Dall'autunno 2014 tale rapporto è stato presentato a diverse commissioni parlamentari del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale, dove è stato dibattuto. Nell'agosto del 2015 ha avuto luogo un'audizione delle parti sociali. Queste discussioni non sono però sfociate in una presa di posizione del Parlamento.

Depositata in Consiglio nazionale nel settembre 2015, la mozione de Courten 15.3804 incarica il Consiglio federale di «rinunciare alla ratifica della Carta sociale europea». Il 25 novembre 2015 il Consiglio federale ha proposto di respingere la

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mozione: per motivi di natura costituzionale, il Parlamento non può infatti incaricare il Consiglio federale di rinunciare a ratificare la Carta in questione.

Al momento dell'adozione del presente rapporto da parte del Consiglio federale, la mozione de Courten non era stata ancora trattata in Consiglio nazionale.

Il 17 marzo 2016 il Consiglio degli Stati ha deciso di non dare seguito alla petizione 14.2023 depositata da ACAT-Svizzera nel febbraio 2010 che chiedeva la firma e la ratifica della Carta sociale europea riveduta.

4.1.7

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2011) (STCE 210)

Ratificata da: (22)

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Malta, Monaco, Montenegro, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia e Turchia

Firmata da: (20)

Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Norvegia, Regno-Unito, Slovacchia, Svizzera, Ucraina e Ungheria

Entrata in vigore:

1° agosto 2014

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è il primo strumento vincolante a livello mondiale che tutela le donne da ogni forma di violenza, compresa la violenza domestica. Contempla esplicitamente i principi di uguaglianza tra uomo e donna e il divieto di discriminazione. Sono dichiarate passibili di pena varie forme di violenza contro le donne, in particolare le violenze fisiche, psichiche e sessuali, i matrimoni forzati, la mutilazione dei genitali e lo stalking. Sono ammesse riserve soltanto per determinate disposizioni e a condizioni restrittive. Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare la Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica, compresi dunque anche gli uomini e i ragazzi. La Convenzione contempla inoltre disposizioni sulla prevenzione, la protezione delle vittime, la procedura penale, la migrazione e l'asilo nonché regole per la cooperazione internazionale. È previsto anche un monitoraggio dell'attuazione della Convenzione da parte di esperti indipendenti.

La Svizzera ha firmato la Convenzione l'11 settembre 2013. Il Consiglio federale ha inserito la sua attuazione e ratifica tra gli obiettivi del programma di legislatura 2015­2019.

6336

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4.2

Diritto pubblico e diritto amministrativo, assistenza amministrativa

4.2.1

Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (1977) (STE 094)

Ratificata da: (8)

Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Spagna

Firmata da: (4)

Grecia, Malta, Portogallo e Svizzera

Entrata in vigore:

1° novembre 1982

La Convenzione codifica e semplifica la prassi in vigore tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa per la notificazione di documenti amministrativi. Prevede la designazione, in ciascuno Stato contraente, di un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande di notificazione provenienti dall'estero e di trattarle. La Convenzione stabilisce inoltre le modalità di notificazione applicabili.

La Convenzione è stata finora ratificata da appena otto Stati su 47. A parte il Liechtenstein, tutti i Paesi limitrofi della Svizzera l'hanno ratificata, motivo per cui un'adesione potrebbe essere opportuna. In seguito a una consultazione svolta nel 2013 nell'ambito di un altro progetto legislativo, nel maggio 2016 il Consiglio federale ha deciso di sottoporre al Parlamento un messaggio concernente l'adesione alla suddetta Convenzione.

4.2.2

Convenzione europea sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (1978) (STE 100)

Ratificata da: (6)

Azerbaigian, Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo e Portogallo

Firmata da: (2)

Svizzera e Turchia

Entrata in vigore:

1° gennaio 1983

La Convenzione è intesa a facilitare l'assistenza amministrativa e disciplina le forme di sostegno in caso di richiesta di collaborazione. Fatta salva una dichiarazione di tenore differente degli Stati contraenti, la Convenzione non è applicabile alle cause fiscali e penali. Stabilisce come vanno presentate e trattate le richieste di informazioni, documenti e indagini.

La Convenzione è stata finora ratificata da appena sei Stati. Ciò è riconducibile al fatto che è difficile uniformare la cooperazione amministrativa e che gli Stati esitano ad accordarsi su norme comuni valide per quasi tutti gli ambiti del diritto amministrativo. In seguito a una consultazione svolta nel 2013 nell'ambito di un altro progetto legislativo, nel maggio 2016 il Consiglio federale ha deciso di proporre al Parlamento l'adesione alla suddetta Convenzione.

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4.2.3

Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (1988) (STE 127)

Ratificata da: (67)

Albania, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Nauru, Norvegia, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno-Unito, Russia, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ucraina e Ungheria Non membri: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brasile, Camerun, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea, Costa Rica, Ghana, Giappone, India, Indonesia, Kazakistan, Mauritius, Messico, Nigeria, Niue, Nuova Zelanda, Seychelles, Singapore, Stati-Uniti d'America, Sud Africa, Tunisia e Uganda

Firmata da: (16)

Andorra, Liechtenstein, Monaco, Svizzera e Turchia Non membri: Repubblica Dominicana, El Salvador, Filippine, Gabon, Giamaica, Guatemala, Israele, Kenya, Marocco, Senegal e Uruguay

Entrata in vigore:

1° aprile 1995

Questa Convenzione, elaborata congiuntamente dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dal Consiglio d'Europa, costituisce uno strumento di ampia portata per la cooperazione multilaterale in materia fiscale. Essa prevede lo scambio di informazioni su domanda, lo scambio spontaneo e automatico. Mentre le prime due forme di scambio sono direttamente applicabili, quello automatico richiede un accordo supplementare. Oltre allo scambio di informazioni, la Convenzione contiene anche basi giuridiche per altre forme di assistenza amministrativa in materia fiscale (p. es. controlli fiscali simultanei, controlli fiscali all'estero, riscossione di crediti fiscali, notifica di documenti). La struttura modulare della Convenzione e la possibilità di formulare riserve permettono a ciascuno Stato di escludere determinate modalità di cooperazione e di definire il campo di applicazione in base alle proprie esigenze (lo scambio su domanda e lo scambio spontaneo di informazioni sono però obbligatori).

Nel 2010 la Convenzione è stata sottoposta a una revisione parziale allo scopo di adeguarla, là dove fosse ancora necessario, agli standard vigenti dell'OCSE in materia di scambio di informazioni su domanda. Inoltre l'adesione alla Convenzione è stata consentita anche agli Stati non membri dell'OCSE o del Consiglio d'Europa.

In caso di atto intenzionale perseguibile penalmente, la Convenzione si applica anche in relazione a periodi di imposizione o obblighi fiscali antecedenti alla sua entrata in vigore. Questa disposizione speciale può tuttavia essere limitata ai tre anni precedenti l'anno di entrata in vigore della Convenzione.

La Svizzera ha firmato la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale il 15 ottobre 2013. L'Assemblea federale ha approvato quest'ultima 6338

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come pure le relative disposizioni esecutive nella legge sull'assistenza amministrativa fiscale il 18 dicembre 2015. La Convenzione deve essere ratificata al più tardi nell'autunno 2016. In questa occasione la Svizzera formulerà le riserve e dichiarazioni menzionate nel decreto federale del 18 dicembre 2015 concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. L'entrata in vigore della Convenzione è prevista per il 1° gennaio 2017.

4.2.4

Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (2010) (STCE 208)

Ratificato da: (43)

Albania, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Regno-Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ucraina e Ungheria Non membri: Australia, Canada, Corea, Giappone, Messico e Nuova Zelanda

Firmato da: (8)

Andorra, Liechtenstein, Monaco, Svizzera e Turchia Non membri: Cile, Israele e Stati-Uniti d'America

Entrato in vigore:

1° giugno 2011

Informazioni supplementari: vedi commento precedente alla Convenzione STE 127 (n. 4.2.3)

4.2.5

Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) (STE 144)

Ratificata da: (9)

Albania, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Islanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia

Firmata da: (4)

Cipro, Lituania, Regno Unito e Slovenia

Entrata in vigore:

1° maggio 1997

La Convenzione prevede vari diritti per gli stranieri residenti in un Paese e li suddivide in tre capitoli: A: libertà di espressione, di riunione e di associazione; B: diritto di creare organi consultivi volti a rappresentare i residenti stranieri a livello locale; C: diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali. È possibile un'adesione «su misura», dato che gli Stati membri, al momento del deposito degli strumenti di ratifica, possono scegliere di limitare il loro impegno soltanto al capitolo A oppure ai capitoli A e B e completare in seguito la loro adesione (art. 1 della Convenzione).

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Sotto il profilo giuridico, niente impedisce alla Svizzera di ratificare questa Convenzione relativamente al capitolo A, poiché la Costituzione federale accorda già agli stranieri i diritti in questione (RS 101). Una simile misura costituirebbe un segnale politico importante in un periodo in cui la Confederazione, i Cantoni e i Comuni compiono sforzi non indifferenti per favorire l'integrazione degli stranieri.

I diritti riconosciuti agli stranieri previsti nei capitoli B e C sono in primo luogo di competenza cantonale. In relazione al capitolo B sarebbe opportuno procedere a un'analisi della situazione nell'insieme dei Cantoni prima di prendere una decisione in merito. Per quanto riguarda invece il capitolo C, la Svizzera dovrebbe per il momento rinunciare a un impegno. Ad ogni modo, la ratifica di questa Convenzione da parte svizzera presuppone un'intensa concertazione a livello cantonale e comunale.

4.2.6

Convenzione europea sulla nazionalità (1997) (STE 166)

Ratificata da: (20)

Albania, Austria, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Germania, Islanda, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia, Ucraina e Ungheria

Firmata da: (9)

Croazia, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia e Russia

Entrata in vigore:

1° marzo 2000

La Convenzione codifica per la prima volta a livello internazionale i principi e le regole essenziali valide in materia di cittadinanza. Verte sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza, sulle procedure, sulla pluricittadinanza, sul servizio militare in caso di pluricittadinanza e sulle conseguenze della successione di Stati in materia di nazionalità.

Un'adesione alla Convenzione europea sulla nazionalità presuppone l'adeguamento del diritto nazionale. La legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera interamente riveduta è stata adottata dal Parlamento il 20 giugno 2014. Il 17 giugno 2016 il Consiglio federale ha adottato la relativa ordinanza d'esecuzione e ha deciso l'entrata in vigore della suddetta legge per il 1° gennaio 2018. Il Consiglio federale deve ancora valutare l'opportunità di un'adesione alla Convenzione e la formulazione di eventuali riserve.

6340

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4.2.7

Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (2009) (STCE 207)

Ratificato da: (14)

Armenia, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Lituania, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia, Ucraina e Ungheria

Firmato da: (6)

Albania, Belgio, Francia, Islanda, Portogallo, Regno Unito

Entrato in vigore:

1° giugno 2012

In risposta alla mozione 14.3674, che ha chiesto la firma di questo Protocollo addizionale, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare se una ratifica di tale Protocollo era diventata possibile. Ha quindi avviato una procedura di consultazione, conclusasi il 16 ottobre 2015, nell'ambito della quale la maggioranza dei partecipanti, e in particolare la maggior parte dei Cantoni nonché l'Unione delle città svizzere e l'Associazione dei Comuni svizzeri, si è espressa a favore della ratifica del Protocollo in questione. Il 24 agosto 2016 il Consiglio federale dovrebbe prendere atto dei risultati della procedura di consultazione e decidere in merito al messaggio concernente la ratifica del Protocollo addizionale.

4.3

Diritto penale, assistenza in materia penale ed esecuzione delle pene

4.3.1

Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2005) (STCE 196)

Ratificata da: (35)

Albania, Andorra, Austria, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria

Firmata da: (11)

Armenia, Belgio, Georgia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lichtenstein, Regno Unito, San Marino e Svizzera

Entrata in vigore:

1° giugno 2007

La Convenzione mira a colmare le lacune nella lotta internazionale al terrorismo.

Impone in primo luogo alle Parti contraenti di considerare delitto penale l'incitamento pubblico al terrorismo così come il reclutamento e la formazione di terroristi.

Il diritto svizzero copre una parte del contenuto della Convenzione con numerose disposizioni penali, ma sostanzialmente non prevede fattispecie specifiche corrispondenti in modo esplicito al testo della Convenzione. Per mettere in atto e ratificare la Convenzione occorre prendere in esame in particolare l'introduzione di disposizioni penali specifiche contro il reclutamento e la formazione di terroristi.

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La Svizzera ha firmato la Convenzione l'11 settembre 2012. Il Consiglio federale ha inserito la sua attuazione e ratifica tra gli obiettivi del programma di legislatura 2015­2019.

4.3.2

Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2015) (STCE 217)

Ratificato da: (1)

Albania

Firmato da: (29)

Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno-Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ucraina Non membri: Unione europea

Entrato in vigore:

Non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di sei ratifiche (di cui quattro da parte di Stati membri del Consiglio d'Europa)

Da un lato, questo Protocollo addizionale mette in atto gli impegni derivanti dalla risoluzione 2178 adottata il 24 settembre 2014 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e dall'altro completa i contenuti della relativa Convezione del Consiglio d'Europa. Concretamente il Protocollo addizionale obbliga le Parti contraenti a reprimere i viaggi a fini terroristici, il loro finanziamento e sostegno nonché l'addestramento al terrorismo.

Il diritto svizzero copre una parte del contenuto del Protocollo addizionale con numerose disposizioni penali, ma, come nel caso della Convenzione, non prevede norme specifiche pienamente corrispondenti al punti centrali del suddetto Protocollo. Di conseguenza, nel quadro della sua attuazione si dovranno proporre nuove disposizioni penali che coprano e puniscano le fasi di preparazione di un atto terroristico pianificato.

La Svizzera ha firmato il Protocollo addizionale il 22 ottobre 2015. Si prevede di attuarlo e ratificarlo contemporaneamente alla relativa Convenzione (STCE 196, vedi sopra).

6342

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4.3.3

Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta degli organi umani (2015) (STCE 216)

Ratificato da: (1)

Albania

Firmato da: (15)

Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Spagna e Turchia

Entrato in vigore:

Non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche (di cui tre da parte di Stati membri)

Adottata dal Comitato dei Ministri il 9 luglio 2014, la Convenzione contro la tratta degli organi umani è stata aperta alla firma il 25 marzo 2015. Non è ancora entrata in vigore a causa di un numero insufficiente di ratifiche.

La Convenzione intende contrastare la tratta di organi mediante l'armonizzazione delle dispozioni penali, in modo che gli individui e le organizzazioni criminali all'origine di questi traffici possano essere perseguiti più efficacemente. A tale riguardo condanna qualsiasi tipo di attività illecita connessa alla tratta, al prelievo e al trapianto di organi. Come sottolineato dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Stöckli del 17 giugno 2015 (15.3597), la Svizzera sostiene pienamente gli scopi della Convenzione e dispone già di solide basi giuridiche per lottare contro la tratta di organi.

La Svizzera non ha ancora firmato la Convenzione, vista la necessità di esaminare dapprima le conseguenze di una ratifica per la Confederazione e i Cantoni. Da questa valutazione è emerso che l'attuazione della Convenzione richiede alcune modifiche alla legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti (RS 810.21). In vista di una ratifica, la Svizzera dovrà in particolare estendere la propria giurisdizione in materia di tratta degli organi ai rispettivi reati commessi all'estero da cittadini svizzeri o persone domiciliate in Svizzera, a condizione che tali atti siano anche perseguibili in base al diritto del Paese in questione.

Tenendo conto di quanto appena esposto, il Consiglio federale valuterà, entro la fine del 2016, quale seguito dare a questi lavori.

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4.3.4

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1978) (STE 099)

Ratificato da: (43)

Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Chile, Cipro, Corea, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria

Firmato da: (1)

Svizzera

Entrato in vigore:

12 aprile 1982

Questo Protocollo addizionale elimina la possibilità offerta dalla Convenzione di rifiutare l'assistenza giudiziaria per reati fiscali ed estende la cooperazione internazionale alla notifica degli atti volti all'esecuzione di una pena o di misure analoghe (sospensione, liberazione condizionale, rinvio dell'inizio dell'esecuzione di una pena o interruzione dell'esecuzione). Infine, completa lo scambio di informazioni sul casellario giudiziale.

Le Camere federali hanno approvato il Protocollo il 4 ottobre 1985 formulando una riserva quanto al titolo I (assistenza giudiziaria in materia fiscale). Rifiutando di accettare questo titolo viene meno l'elemento essenziale dello strumento che è così privato della sua sostanza. In seguito, per ragioni di politica giuridica il Consiglio federale ha deciso di rinunciare per il momento a ratificare il Protocollo addizionale.

Nel giugno 2012 il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto di estensione dell'assistenza giudiziaria in caso di reati fiscali, originato dalla decisione di principio del maggio 2009 in base alla quale il diritto in materia di assistenza giudiziaria doveva essere adeguato all'assistenza amministrativa internazionale. In futuro la Svizzera dovrà cooperare, in caso di reati fiscali, con gli Stati con i quali è ammessa l'assistenza amministrativa secondo gli standard internazionali dell'OCSE.

Oltre a una modifica della riserva in materia fiscale sancita nell'articolo 3 capoverso 3 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), il progetto prevede altresì che la Svizzera ratifichi il Protocollo addizionale senza riserva in materia fiscale. A causa delle forti critiche mosse in sede di consultazione, il 20 febbraio 2013 il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente il progetto allo scopo di coordinarlo con i progetti pendenti inerenti all'ambito fiscale (specialmente con la revisione del diritto penale fiscale).

Dopo il rinvio della revisione del diritto penale fiscale deciso dal Consiglio federale il 4 novembre 2015, non è ancora stato stabilito in quale misura dare seguito al progetto di estensione dell'assistenza in caso di reati fiscali e alla ratifica del relativo Protocollo addizionale.

6344

FF 2016

4.4

Cultura e sport

4.4.1

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (2005) (STCE 199)

Ratificata da: (17)

Armenia, Austria, Bosnia Erzegovina, Croazia, Georgia, Lettonia, Lussemburgo, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina e Ungheria

Firmata da: (5)

Albania, Belgio, Bulgaria, Italia, San Marino

Entrata in vigore:

1° giugno 2011

La Convenzione di Faro (Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società) mira a uniformare i testi esistenti elaborati dal Consiglio d'Europa in materia di patrimonio culturale. Istituendo questo quadro comune, il Consiglio d'Europa intende impegnarsi a favore dell'elaborazione di una strategia di protezione globale del patrimonio culturale, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. A tale scopo, la Convenzione quadro sancisce un diritto al patrimonio culturale derivante dal diritto di prendere parte alla vita culturale (art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, art. 15 del Patto I dell'ONU, RS 0.103.1) e sottolinea così il valore e il potenziale del patrimonio culturale, rendendolo una risorsa dello sviluppo sostenibile.

Questa Convenzione crea un nesso tra il patrimonio culturale e i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e si inserisce pertanto in un'ottica di prevenzione della radicalizzazione delle società. Può essere interpretata come una risposta europea alla strumentalizzazione del patrimonio culturale, soprattutto in caso di conflitto. Poiché offre anche un quadro per lo sviluppo di una gestione partecipativa del patrimonio, incentrata sui concetti della qualità della vita e del «vivere insieme», la Convenzione in oggetto consentirebbe di rafforzare la credibilità delle posizioni svizzere in quest'ambito. I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali costituiscono peraltro uno dei pilastri dell'azione del Consiglio d'Europa.

Secondo il Consiglio federale, prima di prendere in considerazione la firma della suddetta Convenzione occorre esaminare come potrebbe essere attuata nella legislazione svizzera e valutarne le conseguenze.

6345

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4.4.2

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive (2014) (STCE 215)

Ratificata da: (2)

Norvegia e Portogallo

Firmata da: (25)

Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Moldova, Montenegro, Paesi-Bassi, Polonia, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Ucraina

Entrata in vigore:

Non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche (di cui tre da parte di Stati membri)

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive intende facilitare il coordinamento nazionale e la cooperazione internazionale di fronte alle minacce di manipolazione delle competizioni sportive e creare un sistema internazionale per la supervisione delle misure adottate. Aperta alla firma in occasione della tredicesima Conferenza dei ministri dello sport del Consiglio d'Europa, svoltasi a Macolin (Svizzera) il 18 settembre 2014, tale Convenzione costituisce il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per contrastare i brogli sportivi.

Quale sede di numerose organizzazioni sportive internazionali, la Svizzera si trova regolarmente al centro dell'attenzione per quanto riguarda le questioni inerenti all'integrità dello sport. Organizzando la cerimonia di apertura alla firma della suddetta Convenzione durante la Conferenza dei ministri dello sport del Consiglio d'Europa ospitata a Macolin nel settembre 2014, la Svizzera ha dimostrato il suo impegno nella lotta contro la corruzione nello sport.

La ratifica della convenzione in oggetto sarà proposta al Parlamento dopo l'adozione, da parte di quest'ultimo, della legge federale sui giochi in denaro (15.069) attualmente in discussione. L'avvio della procedura di consultazione è prevista per la seconda metà del 2016.

4.4.3

Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (2016) (STCE 218)

Ratificata da: (­) Firmata da: (14)

Bulgaria, Francia, Georgia, Grecia, Lituania, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, Paesi-Bassi, Portogallo, Russia, Svizzera e Ucraina.

Entrata in vigore:

Non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche da parte di Stati membri

6346

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Durante la finale di Coppa dei Campioni (ora UEFA Champions League) tra Juventus e Liverpool, disputatasi il 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles, si scatenò un panico di massa che provocò 39 morti e 600 feriti. In seguito a questa tragedia, nel 1985 il Consiglio d'Europa emanò la «Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio» (STE 120; RS 0.415.3), entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1990.

A distanza di una trentina d'anni, la denominazione della Convenzione è stata modificata e i suoi contenuti sono stati sottoposti a una revisione totale che tiene conto del contesto attuale per quanto concerne il comportamento dei tifosi, le infrastrutture e gli interventi della polizia in caso di episodi di violenza durante le manifestazioni sportive. Da un lato si registrano fenomeni nuovi come la proiezione pubblica di incontri sportivi su maxischermi, dall'altro sia il Consiglio d'Europa sia l'UE hanno formulato varie raccomandazioni per la gestione degli episodi di violenza in occasione di eventi sportivi. La nuova versione interamente riveduta della Convenzione non mira esclusivamente alla repressione, ma include ora anche approcci di «good hospitality». Al centro vi è una strategia comune basata su un approccio integrato e sulle «buone pratiche» internazionali. La nuova Convenzione disciplina inoltre in maniera approfondita i punti nazionali d'informazione sul calcio (PNIC). Già in virtù della precedente Convenzione, in Svizzera la collaborazione internazionale ­ e quindi il ruolo di PNIC ­ compete all'Ufficio federale di polizia (fedpol).

Il 3 luglio 2016 il Consiglio d'Europa ha aperto la Convenzione alla firma e alla ratifica. La Svizzera l'ha sottoscritta lo stesso giorno, con riserva di ratifica. Il 10 giugno 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un avamprogetto da porre in consultazione in modo da consentire la stesura del relativo messaggio entro la fine del 2017.

4.5

Sanità pubblica

4.5.1

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (2011) (STCE 211)

Ratificata da: (8)

Albania, Armenia, Belgio, Moldavia, Spagna, Ucraina e Ungheria Non membri: Guinea

Firmata da: (18)

Austria, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Portogallo, Russia, Svizzera e Turchia Non membri: Israele e Marocco

Entrata in vigore:

1° gennaio 2016

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La Convenzione Medicrime del Consiglio d'Europa, adottata l'8 dicembre 2010 e aperta alla firma il 28 ottobre 2011, è il primo accordo internazionale che mira a impedire che dei medicamenti contraffatti (farmaci e dispositivi medici) mettano in pericolo la salute delle persone. Definisce i reati riguardanti la fabbricazione, l'offerta e il commercio di medicamenti contraffatti nonché la protezione dei diritti delle vittime di detti reati e disciplina inoltre la collaborazione nazionale e internazionale tra le autorità interessate.

Benché la Svizzera disponga già di una base legale che le consente di perseguire i contraffattori di medicamenti, nell'ambito dell'attuazione della Convenzione Medicrime sono comunque previste alcune modifiche alla legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21) e al Codice di procedura penale (RS 312.0). Le cerchie interessate consultate in materia hanno auspicato l'introduzione di alcune misure preventive supplementari, in particolare la possibilità di apporre dei dispositivi di sicurezza sugli imballaggi dei medicamenti. Questa possibilitàè del resto anche prevista dalla direttiva 2011/62/UE, detta «Falsified Medicines Directive» (FMD)1.

La valutazione dell'opportunità di una regolamentazione analoga in Svizzera ha posticipato la finalizzazione del progetto di approvazione e trasposizione della Convenzione. La seconda consultazione degli uffici ha avuto inizio il 10 giugno 2016. La trasmissione al Parlamento del messaggio e del disegno di decreto federale è prevista per la fine del 2016.

4.6

Questioni sociali

4.6.1

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti (1977) (STE 093)

Ratificata da: (11)

Albania, Francia, Italia, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia e Ucraina

Firmata da: (4)

Belgio, Germania, Grecia e Lussemburgo

Entrata in vigore:

1° maggio 1983

La Convenzione disciplina la situazione giuridica dei lavoratori migranti, in particolare riguardo ai seguenti aspetti fondamentali: assunzione, esami medico-professionali, condizioni di lavoro, ricongiungimento familiare, trasferimento dei risparmi, sicurezza sociale, assistenza sociale e sanitaria, termine del contratto di lavoro, licenziamento e ricollocamento.

La legislazione svizzera sugli stranieri costituisce l'ostacolo principale all'adesione, malgrado da anni siano in atto sforzi per armonizzarla maggiormente ai contenuti della Convenzione. La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri ha miglio1

Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale; GU L dell'1.7.2011, pag. 74.

6348

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rato in parte lo statuto giuridico dei cittadini di Stati terzi, ma continua a contenere disposizioni incompatibili con la Convenzione.

Dall'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone con l'Unione europea (ALC; RS 0.142.112.681) nel giugno 2002, la legislazione svizzera è conforme alle disposizioni della Convenzione per quanto concerne i cittadini dell'UE e dei Paesi membri dell'AELS. Tuttavia la portata geografica della Convenzione è superiore a quella dell'ALC.

Soprattutto considerando i lavori in corso nel quadro dell'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione, al momento è improbabile che la succitata incompatibilità e il conflitto tra la LStr e la Convenzione sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti possano essere risolti.

4.6.2

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (2006) (STCE 200)

Ratificata da: (6)

Austria, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi e Ungheria

Firmata da: (2)

Germania e Ucraina

Entrata in vigore:

1° maggio 2009

La successione di Stati può comportare casi di apolidia. Per questa ragione e in virtù dei principi sanciti dalla Convenzione europea sulla nazionalità (STE 166), la presente Convenzione prevede regole dettagliate che gli Stati dovranno applicare allo scopo di prevenire, o almeno di ridurre il più possibile, i casi di apolidia.

Poiché la Svizzera non è direttamente interessata dalla Convenzione, la firma della stessa non costituisce al momento un obiettivo prioritario.

4.6.3

Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale (1964) (STE 048A)

Ratificato da: (7)

Belgio, Germania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia

Firmato da: (6)

Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Grecia, Italia e Turchia

Entrato in vigore:

17 marzo 1968

Al pari del Codice europeo di Sicurezza sociale (STE 048), ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977, il Protocollo è uno strumento volto a promuovere lo sviluppo della sicurezza sociale negli Stati contraenti. Esso prevede un livello di prestazioni di sicurezza sociale più elevato rispetto al Codice.

6349

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Per poter ratificare il Protocollo, uno Stato deve accettarne almeno otto parti. La legislazione svizzera soddisfa le esigenze concernenti il trattamento pensionistico di vecchiaia (parte V), gli assegni familiari (parte VII) e le prestazioni riservate ai superstiti (parte X), ma non adempie ai requisiti riguardanti il trattamento in caso d'infortuni sul lavoro e di malattie professionali (parte VI) o il trattamento in caso d'invalidità (parte IX). Inoltre la Svizzera non ha potuto ratificare le parti II, III, IV e VIII (cure mediche, indennità per malattia, maternità e disoccupazione) del Codice; lo stesso vale, a maggior ragione, per il Protocollo. Nel migliore dei casi, la Svizzera potrebbe accettare cinque (la parte V conta per tre parti) delle otto parti richieste come minimo, il che esclude per il momento la ratifica di questo strumento.

6350

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Allegato

Tabella delle convenzioni e degli accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa secondo la Serie di trattati europei (STE) o della Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa (STCE) STE Titolo (anno d'apertura alla firma) STCE2

Ratifica3

001 002

RS 0.192.030 RS 0.192.110.3

003 004 005

006 007 008 009 010 011 012 013 014

2 3 4 5 6

Statuto del Consiglio d'Europa (1949) Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1949) Accordo speciale relativo alla sede del Consiglio d'Europa (1949)5 Accordo complementare all'Accordo generale concernente i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa (1950)5 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) I Dichiarazioni sull'articolo 25 (Diritto di ricorso individuale) II Dichiarazioni sull'articolo 46 (Giurisdizione obbligatoria della Corte) Emendamenti allo Statuto (maggio 1951)6 Emendamenti allo Statuto (dicembre 1951)6 Testi di carattere statutario adottati nel maggio e agosto 1951 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (1952) Protocollo addizionale all'accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa(1952) Emendamento allo Statuto del Consiglio d'Europa (1953)6 Accordo interinale europeo sui regimi di sicurezza sociale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti con Protocollo aggiuntivo (1953) Accordo interinale europeo concernente la sicurezza sociale nei settori diversi dall'AVS/AI con Protocollo aggiuntivo Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo aggiuntivo (1953)

N.4

RS 0.101 RS 0.101 RS 0.101 RS 0.192.030 RS 0.192.030 RS 0.192.030 Non ratificato Firmato il 19.05.1976 RS 0.192.110.31

4.1.1

RS 0.192.030 Non ratificato Non ratificato Non ratificata

Le convenzioni e gli accordi sono stati numerati nell'ordine cronologico dell'apertura alla firma.

Ratifica da parte della Svizzera, riferimento alla Raccolta sistematica delle leggi (RS).

Rinvio al capitolo del presente rapporto.

Questo accordo tratta unicamente problemi concernenti i rapporti fra il Consiglio d'Europa e la Francia. La Svizzera non è Parte contraente.

Gli emendamenti sono parte integrante dello Statuto.

6351

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STE

Titolo

Ratifica

015

Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (1953) Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetti (1953) Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti d'invenzione7 Convenzione culturale europea (1954) Convenzione europea sul domicilio (1955) Accordo sullo scambio dei mutilati di guerra tra i paesi membri del Consiglio d'Europa ai fini di cura medica (1955) Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari (1956) Secondo Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1956) Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie (1957) Convenzione europea di estradizione (1957) Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa (1957) Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana (1958) Accordo europeo sullo scambio dei programmi mediante telefilm (1958) Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1959) Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per gli autoveicoli (1959) Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1959) Accordo europeo sulla soppressione dei visti per i rifugiati (1959) Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (1959) Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari (1960) Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1960) Carta sociale europea (1961)

RS 0.414.1

016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033

034 035 036

7

Quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1961)

N.

Denunciata il 06.04.1978 Denunciata il 07.10.1975 RS 0.440.1 Non ratificata Non ratificato RS 0.414.31 RS 0.192.110.32 RS 0.193.231 RS 0.353.1 RS 0.142.103 RS 0.812.161 Non ratificato RS 0.192.110.33 Non ratificata RS 0.351.1 RS 0.142.38 RS 0.414.5 RS 0.631.244.55

Non ratificato Non ratificata Firmata il 06.05.1976 RS 0.192.110.34

4.1.5

La convenzione è stata denunciata da quasi tutte le parti contraenti, fra cui la Svizzera.

6352

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STE

037

Titolo

Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa (1961) 038 Accordo europeo sulla collaborazione medica nel campo dei trattamenti speciali e delle risorse termoclimatiche (1962) 039 Accordo europeo concernente lo scambio di reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni (1962) 040 Accordo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sul rilascio, ai mutilati di guerra, militari e civili, di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di protesi e apparecchi ortopedici (1962) 041 Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per gli oggetti recati seco dai viaggiatori (1962) 042 Accordo per l'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (1962) 043 Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1963) 044 Protocollo n. 2 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che attribuisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la competenza a emettere pareri consultivi (1963) 045 Protocollo n. 3 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che modifica gli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione (1963) 046 Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo Protocollo addizionale alla Convenzione (1963) 047 Convenzione concernente l'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione (1963) 048 Codice europeo di Sicurezza sociale (1964) 048A Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale (1964) 049 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (1964) 050 Convenzione concernente l'elaborazione di una Farmacopea europea (1964) 051 Convenzione europea sulla sorveglianza dei condannati o liberati condizionatamente (1964) 052 Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali (1964) 053 Accordo per la repressione di radiodiffusioni effettuate da stazioni fuori dei territori nazionali (1965) 054 Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1965)

Ratifica

N.

RS 0.142.104 Non ratificato RS 0.812.31 Non ratificato

Non ratificata Non ratificato Non ratificata RS 0.101

RS 0.101

Non ratificato

4.1.2

RS 0.232.142.1 RS 0.831.104 Non ratificato

4.6.3

RS 0.414.11 RS 0.812.21 Non ratificata Non ratificata RS 0.784.404 Non ratificato

6353

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STE

Titolo

Ratifica

055

Protocollo n. 5 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione (1966) Convenzione europea per una normativa uniforme sull'arbitrato (1966) Convenzione europea sul domicilio per società (1966) Convenzione europea sull'adozione dei minori (1967) Accordo europeo sull'istruzione e la formazione delle infermiere (1967) Convenzione europea sulle obbligazioni in valuta estera (1967) Convenzione europea sulle funzioni consolari (1967) I Protocollo relativo alla protezione dei rifugiati II Protocollo in materia di aviazione civile Convenzione europea nell'ambito dell'informazione sul diritto estero (1968) Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari (1968) Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura (1968) Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (1968)

RS 0.101

056 057 058 059 060 061

062 063 064 065 066

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (1969)

067

Accordo europeo concernente le persone che partecipano ai procedimenti davanti alla Commissione e alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1969) Accordo europeo sulle persone «alla pari» (1969)

068 069 070 071 072 073 074 075 076

6354

Accordo europeo sul mantenimento delle borse agli studenti che continuano gli studi all'estero (1969) Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze repressive (1970) Convenzione europea sul rimpatrio dei minori (1970) Convenzione europea relativa all'opposizione sui titoli al portatore con circolazione internazionale (1970) Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive (1972) Convenzione europea sull'immunità degli Stati e Protocollo addizionale (1972) Convenzione europea relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie (1972) Convenzione europea sul computo dei termini (1972)

Non ratificata Non ratificata RS 0.211.221.310 RS 0.811.21 Non ratificata Non ratificata Non ratificato Non ratificato RS 0.274.161 RS 0.172.030.3 RS 0.814.226.29 RS 0.452 Denunciata il 24.03.2006 RS 0.440.2 Denunciata il 28.09.1996 RS 0.101.1 Non ratificato Firmato il 18.03.1970 RS 0.414.7 Non ratificata Non ratificata Non ratificata Non ratificata RS 0.273.1 Non ratificata RS 0.221.122.3

N.

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STE

Titolo

Ratifica

077

Convenzione relativa a un sistema di iscrizione dei testamenti (1972) Convenzione europea di sicurezza sociale e Accordo complementare di applicazione della Convenzione europea di sicurezza sociale (1972) Convenzione europea sulla responsabilità civile in caso di danni causati da autoveicoli (1973)

Non ratificata

078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097

Accordo sulla traslazione delle salme (1973) Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1974) Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (1974) Convenzione europea concernente la protezione sociale degli agricoltori (1974) Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari (1974) Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio (1975) Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (1975) Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (1976) Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore (1976) Protocollo addizionale dell'Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari (1976) Convenzione europea per la repressione del terrorismo (1977) Convenzione europea sulla responsabilità per lesione o morte causati da prodotti (1977) Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (1977) Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti (1977) Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (1977) Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) Protocollo addizionale alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (1978)

N.

Non ratificata Non ratificata Firmata il 14.05.1973 RS 0.818.62 Non ratificato Non ratificata RS 0.831.108 RS 0.812.32 RS 0.211.221.131 RS 0.353.11 RS 0.454 RS 0.741.16 RS 0.812.321 RS 0.353.3 Non ratificata RS 0.274.137 Non ratificata

4.6.1

Non ratificata Firmata il 24.01.1977 Non ratificato

4.2.1

Non ratificato RS 0.351.21

6355

FF 2016

STE

Titolo

Ratifica

098

Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (1978) Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1978)

RS 0.353.12

099 100

Convenzione europea sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (1978)

101

Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati (1978) Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello (1979) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (1979) Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (1979) Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento (1980) Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (1980) Accordo europeo sul trasferimento delle responsabilità per i rifugiati (1980) Convenzione per la protezione delle persone nell'ambito del trattamento automatico dei dati personali (1981) Protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana (1983) Protocollo aggiuntivo all'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari (1983) Protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo concernente lo scambio di reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni (1983) Convenzione sul trasferimento dei condannati (1983) Secondo Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1983) Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concernente l'abolizione della pena capitale (1983) Protocollo che emenda l'Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e di pulitura (1983) Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (1983)

102 103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116

6356

Non ratificato Firmato il 17.11.1981 Non ratificata Firmata il 15.03.1978 Non ratificata RS 0.458 RS 0.452.1 RS 0.455 RS 0.211.230.01 RS 0.131.1 RS 0.142.305 RS 0.235.1 RS 0.812.161.1 RS 0.631.244.551

RS 0.812.311 RS 0.343 Non ratificato RS 0.101.06 Non ratificato Firmato il 25.10.1983 RS 0.312.5

N.

4.3.4 4.2.2

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STE

Titolo

Ratifica

117

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1984) Protocollo n. 8 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1985) Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali (1985) Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (1985) Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (1985) Carta europea dell'autonomia locale (1985) Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini scientifici (1986) Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative (1986) Convenzione europea sulla protezione degli animali da compagnia (1987) Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1987) Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (1988)

RS 0.101.07

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

Protocollo aggiuntivo alla Carta sociale europea (1988) Convenzione sulle operazioni insider (1989) 3° Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1989) Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (1989) Protocollo alla Convenzione sulle operazioni insider (1989) Protocollo alla Convenzione concernente l'elaborazione di una Farmacopea europea (1989) Convenzione contro il doping (1989) Convenzione europea concernente taluni aspetti internazionali del fallimento (1990) 5° Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1990) Convenzione europea sull'equivalenza generale dei periodi di studi universitari (1990) Codice europeo di Sicurezza sociale (riveduto) (1990) Protocollo n. 9 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1990) Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (1990)

N.

RS 0.101 Non ratificata RS 0.415.3 RS 0.440.4 RS 0.102 RS 0.457 RS 0.192.111 RS 0.456 RS 0.106 Non ratificata Firmata il 15.10.2013 Non ratificato Non ratificata Non ratificato

4.2.3

RS 0.784.405 Non ratificato RS 0.812.211 RS 0.812.122.1 Non ratificata RS 0.192.110.35 RS 0.414.32 Non ratificato RS 0.101 RS 0.311.53

6357

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STE

Titolo

Ratifica

142

Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea (1991) Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) (1992) Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) Protocollo d'emendamento della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (1992) Protocollo n. 10 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1992) Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica (1992) Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) Secondo Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1993) Convenzione sulla responsabilità civile dei danni causati da attività pericolose per l'ambiente (1993) Protocollo n. 1 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1993) Protocollo n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1993) Convenzione europea sulle questioni di diritto d'autore e diritti affini nel quadro della radiodiffusione transfrontaliera via satellite (1994) Protocollo alla Convenzione europea di sicurezza sociale (1994) Protocollo n. 11 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione (1994) Accordo relativo al traffico illecito via mare, in applicazione dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1995) Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995) Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995) Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (1995) Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (1996) Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1996)

Non ratificato

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

156

157 158 159 160 161

6358

N.

RS 0.440.5 Non ratificata RS 0.454 RS 0.101 RS 0.443.2 RS 0.441.2 Non ratificato Non ratificata RS 0.106 RS 0.106 Non ratificata Firmata il 11.05.1994 Non ratificato RS 0.101.09

Non ratificato

RS 0.441.1 Non ratificato RS 0.131.11 Non ratificata RS 0.101.3

4.2.5

FF 2016

STE

Titolo

Ratifica

162

Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1996) Carta sociale europea (riveduta) (1996) Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (1997) Convenzione sul riconoscimento delle qualificazioni relative all'insegnamento superiore nella regione europea (1997) Convenzione europea sulla nazionalità (1997) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (1997) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina sul divieto di clonazione di esseri umani (1998) Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale (1998) Protocollo d'emendamento alla Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o altri fini (1998) Protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (1998) Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (1998) Convenzione penale sulla corruzione (1999) Convenzione civile sulla corruzione (1999) Convenzione europea relativa alla promozione di un servizio volontario transnazionale a lungo termine per i giovani (2000) Convenzione europea sul paesaggio (2000) Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (2000) Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (2001) Protocollo addizionale all'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (2001) Convenzione sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione (2001)

RS 0.192.110.36

163 164

165 166 167 168

169

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

Non ratificata RS 0.810.2

N.

4.1.6

RS 0.414.8 Non ratificata RS 0.343.1

4.2.6

RS 0.810.21

RS 0.131.12

RS 0.457 RS 0.784.405.1 Non ratificata RS 0.311.55 Non ratificata Non ratificata Non ratificata Non ratificata

4.1.3

RS 0.784.03 Non ratificato Non ratificata

6359

FF 2016

STE

Titolo

Ratifica

181

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (2001) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (2001) Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo (2001) Protocollo alla Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo, sulla protezione delle produzioni televisive (2001) Convenzione sulla cibercriminalità (2001) Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, che disciplina il trapianto di organi e tessuti di origine umana (2002) Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza (2002) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping (2002) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cibercriminalità concernente gli atti di razzismo e di xenofobia commessi su Internet (2003) Protocollo che emenda la Convenzione europea per la repressione del terrorismo (2003)8 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione (2003) Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori (2003) Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) (2003) Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione (2004) Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo alla ricerca biomedica (2005) Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2005)

RS 0.235.11

182 183 184 185 186 187

188 189 190 191 192 193 194

195 196 197

8

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (2005)

N.

RS 0.351.12 Non ratificata Non ratificato RS 0.311.43 RS 0.810.22 RS 0.101.093

RS 0.812.122.12 Non ratificato Firmato il 09.10.2003 Ratificato il 07.09.2006 RS 0.311.551 Non ratificata RS 0.452 RS 0.101.094

Non ratificato Non ratificata Firmata il 11.09.2012 RS 0.311.543

4.3.1

Non ancora entrato in vigore. Convenzione già ratificata dalla Svizzera il 7 settembre 2006.

6360

FF 2016

STE

Titolo

Ratifica

198

Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005) Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (2005) Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (2006) Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007) Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta) (2008) Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo ai test genetici a scopi medici (2008) Protocollo n. 14bis alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2009)9 Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali (2009) Protocollo n. 3 alla Convenzione quadro sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali concernente i raggruppamenti euroregionali di cooperazione (REC) (2009) Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (2009) Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (2010)

Non ratificata

199 200 201 202 203 204 205 206

207 208 209 210 211 212 213 214

9

Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (2010) Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2011) Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (2011) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (2012) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (2013) Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (2013)

N.

Non ratificata

4.4.1

Non ratificata

4.6.2

RS 0.311.40 Non ratificata Non ratificato Non ratificato Non ratificata RS 0.131.13

Non ratificato

4.2.7

Non ratificato Firmato il 14.10.2013 RS 0.353.13

4.2.4

Non ratificata Firmata il 11.09.2013 Non ratificata Firmata il 28.10.2011 RS 0.353.14

4.1.7 4.5.1

RS 0.101.095 Non ratificato

4.1.4

Divenuto caduco il 1° giugno 2010, data d'entrata in vigore del Protocollo n. 14 alla Convenzione (STCE n. 194).

6361

FF 2016

STE

Titolo

Ratifica

N.

215

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive (2014)

4.4.2

216

Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta degli organi umani (2015) Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2015)

Non ratificata Firmata il 18.09.2014 Non ratificata Non ratificato Firmato il 22.10.2015 Non ratificata Firmata il 03.07.2016

4.3.2

217 218

6362

Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (2016)

4.3.3

4.4.3