15 Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione
Disegno
(LPRI) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20161, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue: Art. 7 cpv. 3 Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi di promozione tematici.
3
Art. 9 cpv. 3 Emanano le disposizioni necessarie per la promozione della ricerca nei loro statuti e regolamenti. Questi necessitano dell'approvazione del Consiglio federale per quanto disciplinino compiti per cui sono impiegati mezzi finanziari della Confederazione. Le istituzioni possono delegare a organi subordinati l'emanazione di disposizioni d'esecuzione di portata limitata relative agli statuti e ai regolamenti soggetti ad approvazione. Tali disposizioni sono esenti dall'obbligo di approvazione .
3
Art. 29 cpv. 1 lett. f e g Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: 1
1 2
FF 2016 2701 RS 420.1
2015-2555
2987
Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF
FF 2016
f.
sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: 1. informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, 2. consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione;
g.
Abrogata
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2988