15 Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Disegno

(LPRI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20161, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue: Art. 7 cpv. 3 Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi di promozione tematici.

3

Art. 9 cpv. 3 Emanano le disposizioni necessarie per la promozione della ricerca nei loro statuti e regolamenti. Questi necessitano dell'approvazione del Consiglio federale per quanto disciplinino compiti per cui sono impiegati mezzi finanziari della Confederazione. Le istituzioni possono delegare a organi subordinati l'emanazione di disposizioni d'esecuzione di portata limitata relative agli statuti e ai regolamenti soggetti ad approvazione. Tali disposizioni sono esenti dall'obbligo di approvazione .

3

Art. 29 cpv. 1 lett. f e g Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: 1

1 2

FF 2016 2701 RS 420.1

2015-2555

2987

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

FF 2016

f.

sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: 1. informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, 2. consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione;

g.

Abrogata

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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