Decreto federale sul programma di legislatura 2015­2019 del 14 giugno 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale (Cost.)1; visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 20163, decreta:

Sezione 1: Indirizzi politici del programma di legislatura Art. 1 Nella legislatura 2015­2019 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti: 1.

la Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità (sezione 2);

2.

la Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare la cooperazione internazionale (sezione 3);

3.

la Svizzera si adopera per la sicurezza e agisce come partner affidabile nel contesto mondiale (sezione 4).

Sezione 2: Indirizzo politico 1: la Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità Art. 2

Obiettivo 1: la Confederazione provvede all'equilibrio delle sue finanze e garantisce prestazioni statali efficaci

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 1.

1 2 3

adottare il messaggio concernente il programma di stabilizzazione 2017­ 2019 e proseguire il Piano di rinuncia a determinati compiti, al fine di sgravare in misura sostanziale il bilancio della Confederazione;

RS 101 RS 171.10 FF 2016 909

2015-2938

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FF 2016

2.

adottare il messaggio concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021;

3.

attuare, valutare e rinnovare la strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2016­2019, formulando proposte volte a impedire o perlomeno contenere l'aumento dei costi del personale.

Art. 3

Obiettivo 2: la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività. Il Consiglio federale si assicura che i disegni di legge che comportano conseguenze finanziarie rilevanti per l'economia siano sottoposti a una valutazione d'impatto e che i costi da essi generati siano esplicitamente menzionati

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 4.

adottare il messaggio sulla modifica del Codice delle obbligazioni4 (Diritto della società anonima);

5.

adottare il messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2020­2023;

6.

adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 2 aprile 1908 5 sul contratto d'assicurazione;

7.

adottare e attuare la strategia «Nuova politica di crescita»;

8.

adottare il messaggio sull'eliminazione della penalizzazione fiscale del matrimonio e sul raggiungimento di soluzioni equilibrate nell'imposizione delle coppie sposate e della famiglia;

9.

adottare il rapporto contenente una panoramica sull'evoluzione a medio termine della politica agricola, ponendo l'accento sulla promozione dei prodotti svizzeri sui mercati, sulla sostenibilità della produzione e dello sfruttamento delle risorse, nonché sullo sviluppo imprenditoriale delle aziende agricole (in adempimento di diversi interventi parlamentari6);

10. riprendere la riforma dell'imposta preventiva al fine di eliminare gli svantaggi concorrenziali concernenti il finanziamento delle imprese sulla piazza economica svizzera; 11. attuare i provvedimenti previsti dal rapporto sui costi della regolamentazione, al fine di ridurre i costi a carico dell'economia svizzera.

4 5 6

RS 220 RS 221.229.1 Postulati 14.3023, 14.3514, 14.3815, 14.3618, 14.3894, 14.3991 e 14.4046

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Art. 4

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Obiettivo 3: la Svizzera crea le condizioni quadro necessarie affinché la digitalizzazione possa contribuire a garantire e aumentare la prosperità

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 12. valutare le possibilità di promuovere l'economia digitale, le imprese in fase di avvio e quelle innovative, nonché stabilire l'eventuale necessità d'intervento da parte dello Stato; 13. attuare provvedimenti volti a promuovere il capitale di rischio e il finanziamento di progetti innovativi; 14. attuare la strategia «Svizzera digitale»; 15. attuare la strategia svizzera di governo elettronico; 16. rafforzare, ampliare e approfondire la strategia per la sicurezza informatica dei cittadini e delle imprese, nonché la protezione dell'identità digitale dei cittadini; 17. proseguire e attuare la strategia in materia di voto elettronico; 18. sviluppare una strategia concernente l'ulteriore sviluppo congiunto dello spazio formativo digitale svizzero.

Art. 5

Obiettivo 4: la Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce alla sua economia l'accesso ai mercati internazionali

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 19. adottare messaggi concernenti accordi di libero scambio; 20. adottare il messaggio concernente l'Accordo plurilaterale sul commercio dei servizi (TISA); 21. adottare il messaggio concernente l'accordo di Doha e i necessari adeguamenti di legge; 22. adottare il messaggio concernente un accordo con l'UE nel settore della sicurezza delle derrate alimentari; 23. definire la strategia per la prosecuzione degli attuali negoziati per un accordo di libero scambio (TTIP) tra l'UE e gli USA.

Art. 6

Obiettivo 5: la Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed economiche con l'UE

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 24. ricercare con l'UE una soluzione concernente l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)7; 7

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

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25. adottare il messaggio concernente un accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE; 26. prendere la decisione di principio sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata.

Art. 7

Obiettivo 6: la Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione; il potenziale della manodopera indigena è sfruttato meglio

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 27. adottare il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) negli anni 2017­2020; 28. adottare il messaggio sul seguito della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori dell'educazione, della formazione professionale e della gioventù nonché sulla connessione internazionale della formazione svizzera fino al 2020; 29. adottare il messaggio sul seguito della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'UE nei settori della ricerca e dell'innovazione nonché sulla connessione internazionale della ricerca e dell'innovazione svizzere fino al 2020.

Art. 8

Obiettivo 7: la Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e di comunicazione rispondano ai bisogni, siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 30. adottare il messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria (FFS e ferrovie private) negli anni 2017­2020; 31. adottare il messaggio concernente l'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (OIF); 32. adottare il messaggio concernente la riforma del traffico regionale viaggiatori; 33. adottare il messaggio relativo all'introduzione di un contrassegno autostradale elettronico (contrassegno elettronico); 34. adottare la modifica della scheda di coordinamento del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica per l'aeroporto di Zurigo (seconda tappa PSIA Zurigo).

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Art. 9

FF 2016

Obiettivo 8: la Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e delle risorse naturali e garantisce un approvvigionamento energetico a lungo termine

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 35. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 22 giugno 19798 sulla pianificazione del territorio (seconda fase); 36. adottare il messaggio concernente il piano d'azione per l'attuazione della «Strategia Biodiversità Svizzera»; 37. adottare il messaggio concernente la politica climatica per il periodo successivo al 2020; 38. adottare il messaggio concernente l'approvazione di un accordo bilaterale con l'UE sul collegamento dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni; 39. adottare il messaggio concernente l'accordo con l'UE sull'energia elettrica; 40. adottare il messaggio concernente l'apertura del mercato dell'elettricità (seconda fase); 41. decreto del Consiglio federale concernente la conclusione della seconda fase del piano settoriale di depositi in strati geologici profondi.

Sezione 3: Indirizzo politico 2: la Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare la cooperazione internazionale Art. 10

Obiettivo 9: la Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione tra le differenti culture e i gruppi linguistici

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 42. adottare il messaggio concernente la determinazione dei contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri tra Confederazione e Cantoni per il periodo di contribuzione 2020­2025; 43. adottare il rapporto di valutazione «Promozione del plurilinguismo»; 44. adottare il messaggio concernente l'associazione della Svizzera al programma quadro «Europa creativa» dell'UE.

8

RS 700

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Art. 11

FF 2016

Obiettivo 10: la Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità dei diritti fra i sessi

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 45. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 4 ottobre 20029 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia; 46. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 24 marzo 199510 sulla parità dei sessi.

Art. 12

Obiettivo 11: la Svizzera rafforza il proprio impegno a favore della cooperazione internazionale e consolida il suo ruolo di Stato ospitante di organizzazioni internazionali

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 47. adottare il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017­ 2020; 48. adottare il messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospitante dopo il 2019.

Sezione 4: Indirizzo politico 3: la Svizzera si adopera per la sicurezza e agisce come partner affidabile nel contesto mondiale Art. 13

Obiettivo 12: la Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 49. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 6 ottobre 200611 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (riforma delle PC); 50. adottare il messaggio concernente lo sviluppo dell'assicurazione invalidità.

Art. 14

9 10 11

RS 861 RS 151.1 RS 831.30

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Obiettivo 13: la Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario di qualità e finanziariamente sopportabile, nonché di un contesto di promozione della salute

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Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 51. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 18 marzo 199412 sull'assicurazione malattie (introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti per i quali è scaduto il brevetto); 52. adottare e attuare la strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili; 53. adottare il messaggio concernente la revisione totale della legge federale dell'8 ottobre 200413 sugli esami genetici sull'essere umano.

Art. 15

Obiettivo 14: la Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 54. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 16 dicembre 200514 sugli stranieri (attuazione dell'art. 121a Cost. e miglioramento dell'applicazione dell'ALC15); 55. adottare il messaggio aggiuntivo al messaggio dell'8 marzo 201316 concernente la modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (integrazione) per adeguarla all'articolo 121a Cost. e per riprendere cinque iniziative parlamentari17; 56. fare in modo che la Svizzera si impegni a livello internazionale in favore di un'attuazione coerente degli accordi di Schengen/Dublino e di una politica di accoglienza più equa per quel che concerne la ripartizione dei richiedenti l'asilo tra gli Stati Dublino.

Art. 16

Obiettivo 15: la Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 57. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 20 marzo 198118 sull'assistenza internazionale in materia penale, il recepimento del protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195919, e il ritiro della riserva fiscale nel secondo protocollo addizionale del 17 marzo 1978 20 alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 195721 (estensione dell'assistenza giudiziaria in materia fiscale); 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RS 832.10 RS 810.12 RS 142.20 RS 0.142.112.681 FF 2013 2045 Iniziative parlamentari 08.406, 08.420, 08.428, 08.450 e 10.485 RS 351.1 RS 0.351.1 RS 0.353.12 RS 0.353.1

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FF 2016

58. adottare il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul); 59. adottare il messaggio concernente la modifica del Codice penale22 e del Codice penale militare del 13 giugno 192723 (attuazione dell'art. 123c Cost.); 60. adottare il messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare del 13 giugno 1927 e nel diritto penale accessorio; 61. adottare il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 sulla prevenzione del terrorismo.

Art. 17

Obiettivo 16: la Svizzera è al corrente delle minacce interne ed esterne alla propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace

Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 62. adottare il messaggio sull'esercito 2016; 63. adottare il messaggio concernente l'approvazione degli accordi con l'UE su Prüm ed Eurodac nonché dell'accordo «Preventing and Combatting Serious Crime» concluso con gli Stati Uniti; 64. adottare il rapporto per l'attuazione della strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+; 65. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 4 ottobre 200224 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; 66. adottare il messaggio sul mantenimento del valore della rete radio di sicurezza Polycom 2030; 67. adottare il rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera.

Art. 18

Obiettivo 17: la Svizzera si impegna attivamente a favore della stabilità internazionale, preservando la propria indipendenza e sovranità

Per raggiungere l'obiettivo 17 deve essere preso il provvedimento seguente: 68. adottare la strategia di politica estera 2016­2019 (impegno su larga scala a favore della pace e della sicurezza).

22 23 24

RS 311.0 RS 321.0 RS 520.1

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Sezione 5: Disposizioni finali Art. 19

Attuazione del programma di legislatura

Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti legislativi necessari per raggiungere gli obiettivi.

1

Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando saranno sottoposti i relativi messaggi.

2

Art. 20

Raggiungimento degli obiettivi

Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 4 del messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015­2019.

1

Il Consiglio federale riferisce nel suo annuale rapporto di gestione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e motiva le eventuali deroghe. Giustifica la presentazione di progetti che non aveva pianificato.

2

Art. 21

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 13 giugno 2016

Consiglio degli Stati, 14 giugno 2016

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

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