Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Norme tecniche per gli impianti di radiocomunicazione Conformemente all'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 1997 1 sulle telecomunicazioni (LTC) e all'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 20152 sugli impianti di telecomunicazione (OIT), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha definito le norme tecniche (vedi allegato) il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b, capoverso 2 o 3 lettere a, b, c, d, e, f, g, h oppure i OIT per gli impianti di radiocomunicazione.

Si tratta di norme emanate dall'UFCOM o di norme europee armonizzate che sono state emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) oppure dall'Istituto europeo di standardizzazione delle telecomunicazioni (ETSI).

Le liste dei titoli delle norme tecniche definite dall'UFCOM come pure i testi di queste norme possono essere ordinati presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (Switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; telefono: 052 254 54 54, fax: 052 254 54 74 o presso l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berna, telefono: 031 560 66 66, fax: 031 560 66 67.

I testi della comunicazione della Commissione e della direttiva possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l'Avenir 44, Casella postale, 2502 Bienne, telefono: 058 460 55 64, fax: 058 460 55 55, e-mail: faa@bakom.admin.ch o sul suo sito Internet: www.ufcom.ch.

27 settembre 2016

Ufficio federale delle comunicazioni: Philipp Metzger

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RS 784.10 RS 784.101.2

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2016-2368

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Norme tecniche il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 OIT Norme tecniche che figurano nella comunicazione 2016/C332/033 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/53/UE4 il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 conformemente alla seguente tabella di equivalenza: Esigenza fondamentale OIT

Esigenza fondamentale direttiva 2014/53/UE

art. 7 cpv. 1 lett. b art. 7 cpv. 2 art. 7 cpv. 3 lett. a art. 7 cpv. 3 lett. b art. 7 cpv. 3 lett. c art. 7 cpv. 3 lett. d art. 7 cpv. 3 lett. e art. 7 cpv. 3 lett. f art. 7 cpv. 3 lett. g art. 7 cpv. 3 lett. h art. 7 cpv. 3 lett. i

art. 3.1.b art. 3.2 art. 3.3.a art. 3.3.b art. 3.3.c art. 3.3.d art. 3.3.e art. 3.3.f art. 3.3.g art. 3.3.h art. 3.3.i

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GU n. C332/114 del 9.09.2016 Direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153/62 del 22.5.2014.

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Norme tecniche emanate dall'UFCOM elencate qui di seguito: Riferimento del documento

Riferimento del documento sostituito

Titolo del documento

Limite di validità del documento sostituito

NT-3002 Norma tecnica relativa a ripetitori PMR destinati ad essere esercitati nei tunnel, nelle gallerie coperte, nelle case e nei garage sotterranei

v1.2.0 12.06.2017

art. 7 cpv. 2

NT-3003 Norma tecnica relativa a ripetitori DAB band III a bassa potenza destinati ad essere esercitati nelle case

v1.0.0 12.06.2017

art. 7 cpv. 2

NT-3004 Norma tecnica relativa ai radar destinati al monitoraggio dei movimenti di terreno e di detriti, al rilevamento di valanghe e ad applicazioni di sicurezza analoghe, come pure al rilevamento radar degli uccelli migratori

v1.0 12.06.2017

art. 7 cpv. 2

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Esigenza fondamentale OIT