Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

30 dicembre 2015

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale Il 24 agosto 2015 Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA (Helvetia) ha presentato una richiesta di approvazione di una modifica del piano d'esercizio in conformità all'articolo 4 capoverso 2 lettera r LSA in combinato disposto con l'articolo 5 capoverso 1 LSA.

La richiedente ha chiesto di approvare l'adeguamento del principio della porta girevole in conformità alle direttive dell'ASA come pure l'aggiornamento della tariffa concernente le polizze di libero passaggio con abbassamento del tasso d'interesse tecnico all'intero portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) dall'1,5 % allo 0,5 % con effetto dal 1° gennaio 2016.

La richiedente ha inoltre chiesto di approvare l'abbassamento delle aliquote di conversione in due tappe, con effetto rispettivamente dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018, e la conseguente costituzione delle rendite di vecchiaia in corso.

L'abbassamento dei soggiacenti tassi d'interesse e l'adeguamento delle basi biometriche sono disciplinati dalle CGA.

La richiedente ha inoltre sottoposto ad approvazione l'abbassamento del tasso d'interesse tecnico della tariffa di rilevamento per le prestazioni di vecchiaia e di superstiti in corso dall'1,5 % allo 0,5 %.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 30 dicembre 2015 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali anche agli affari in corso.

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2016-1130

FF 2016

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

3 maggio 2016

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

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