Codice delle obbligazioni
Disegno
(Proroga di contratti normali di lavoro con salari minimi) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20161, decreta: I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue: Art. 360a cpv. 3 Qualora le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi del capoverso 1 vengano ripetutamente violate ed esistano indicazioni che con la scadenza del contratto normale di lavoro possano nuovamente verificarsi abusi ai sensi del capoverso 1, su richiesta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b l'autorità competente può prorogare il contratto normale di lavoro per una durata limitata.
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2016 2457 RS 220
2016-0546
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Codice delle obblizazioni (Proroga di contratti nomrali di lavoro con salari minmi)
2470
FF 2016