Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'«Associazione dei fornitori svizzeri di sistemi per la protezione dal sole e dalle intemperie» del 25 agosto 2016

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'«Associazione dei fornitori svizzeri di sistemi per la protezione dal sole e dalle intemperie» (VSR) secondo il corrispondente regolamento del 2 marzo 2016 allegato2.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2016.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

3

25 agosto 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: La vicepresidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato parimenti nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 182 del 20 settembre 2016.

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Conferimento dell'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'«Associazione dei fornitori svizzeri di sistemi per la protezione dal sole e dalle intemperie». DCF

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Allegato (art. 1)

Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale dell'«Associazione dei fornitori svizzeri di sistemi per la protezione dal sole e dalle intemperie»

Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Denominazione

Il presente regolamento istituisce sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale VSR» un fondo per la formazione professionale (qui di seguito denominato «fondo») dell'«Associazione dei fornitori svizzeri di sistemi per la protezione dal sole e dalle intemperie» (VSR) ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il fondo intende promuovere la formazione professionale di base nel settore della protezione dal sole e dalle intemperie.

1

Le aziende assoggettate al fondo versano contributi destinati al raggiungimento dello scopo, disciplinati nella sezione 4.

2

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono prestazioni di protezione dal sole e dalle intemperie.

Tali prestazioni comprendono:

3

a.

fabbricazione di prodotti di protezione dal sole e dalle intemperie;

b.

montaggio e smontaggio di prodotti di protezione dal sole e dalle intemperie;

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c.

gestione degli ordini;

d.

elettronica, comandi e automazione;

e.

manutenzione e riparazione di prodotti di protezione dal sole e dalle intemperie.

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, il cui personale svolge attività tipiche del settore conformemente ai seguenti titoli della formazione professionale di base, in particolare: a.

policostruttrice/policostruttore AFC, indirizzo professionale sistemi per la protezione solare;

b.

addetta alle policostruzioni/addetto alle policostruzioni CFP, orientamento sistemi di protezione solare.

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione del fondo dal profilo territoriale, aziendale e personale.

Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Nel settore della formazione professionale di base, il fondo contribuisce segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti: 1

a.

sviluppo e mantenimento di un sistema globale di formazione professionale di base. Detto sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling;

b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico a sostegno della formazione professionale di base;

d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative gestite dalla VSR, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;

e.

reclutamento e promozione delle nuove leve nella formazione professionale di base;

f.

partecipazione a campionati delle professioni svizzeri e internazionali;

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g.

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copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dalla VSR in relazione ai compiti nella formazione professionale di base.

Su richiesta della commissione del fondo, il comitato direttivo può decidere di finanziare ulteriori provvedimenti ai sensi del capoverso 1.

2

Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Base di calcolo

I contributi sono calcolati in funzione della singola azienda o parte di azienda di cui agli articoli 4 e 5.

1

2

Il contributo è calcolato in base a un'autodichiarazione dell'azienda.

Qualora un'azienda si rifiuti di presentare l'autodichiarazione, la Commissione del fondo procede a una stima a propria discrezione.

3

Art. 9 1

Contributi

Il contributo per azienda o parte di azienda ammonta a: a.

per ditte con 1­50 collaboratori:

CHF

500

b.

per ditte con 51­100 collaboratori:

CHF

4 000

c.

per ditte con oltre 100 collaboratori:

CHF 10 000

2

Le aziende individuali sono parimenti soggette all'obbligo di contribuzione.

3

Per i membri della VSR tali contributi sono compresi nella quota sociale.

4

Il contributo deve essere versato annualmente.

Il contributo di cui al capoverso 1 è considerato indicizzato conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 2015. La commissione del fondo verifica i contributi ogni due anni e li adegua, se del caso, all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

5

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve presentare una richiesta motivata alla commissione del fondo.

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20034 sulla formazione professionale.

2

4

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Art. 11

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Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 12

Comitato direttivo

Il comitato direttivo è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

1

2

Esso assolve in particolare i seguenti compiti: a.

nomina i membri della commissione del fondo;

b.

definisce un organo amministrativo del fondo;

c.

attribuisce le risorse secondo l'elenco delle prestazioni e determina la quota destinata alla costituzione di riserve;

d.

definisce periodicamente l'elenco delle prestazioni e la quota destinata alla costituzione di riserve;

e.

decide sui ricorsi contro decisioni della commissione del fondo;

f.

approva il preventivo e il consuntivo del fondo.

Art. 13

Commissione del fondo

La commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo. È formata da tre fino a cinque membri. Essa si autocostituisce.

1

2

3

Essa delibera in materia di: a.

assoggettamento di un'azienda al fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di mora;

c.

ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo.

Essa sorveglia l'organo amministrativo.

Art. 14

Organo amministrativo

L'organo amministrativo dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

È responsabile della riscossione dei contributi, del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 7, nonché dell'amministrazione e della contabilità. Allestisce il preventivo e il consuntivo.

2

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Art. 15

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Consuntivo, revisione e contabilità

L'organo amministrativo gestisce il fondo come conto con contabilità, conto economico e bilancio autonomi, nonché con un proprio centro di costo.

1

Il consuntivo del fondo è verificato, nell'ambito della revisione annuale del consuntivo della VSR, da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727­ 731a del Codice delle obbligazioni5.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 16

Vigilanza

Il fondo è assoggettato alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) secondo l'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione sono sottoposti per conoscenza alla SEFRI.

2

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 17

Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato il 25 marzo 2015 dall'assemblea generale conformemente all'articolo 5 dello statuto della VSR del 30 marzo 2000.

Art. 18

Conferimento dell'obbligatorietà generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 19

Scioglimento

Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, il comitato direttivo scioglie il fondo.

1

Se il fondo è stato dichiarato d'obbligatorietà generale, per il suo scioglimento è necessario il consenso della SEFRI.

2

3

Un eventuale capitale residuo del fondo deve essere destinato a uno scopo affine.

Associazione dei fornitori svizzeri di sistemi per la protezione dal sole e dalle intemperie: Il presidente, Walter Strässle

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RS 220

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Il direttore, Pirmin Frei