Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura Proroga e modifica del 4 febbraio 2016 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità del decreto del Consiglio federale del 13 dicembre 20121 che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura, è prorogata.

II Il decreto del Consiglio federale del 13 dicembre 2012 che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura è modificato come segue: Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi per i costi di esecuzione (art. 20 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi, la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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FF 2012 8595

2016-0345

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Contratto colletivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF

FF 2016

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2016 e ha effetto sino al 30 settembre 2016.

4 febbraio 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: La vice-presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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