Termine per la raccolta delle firme: 26 ottobre 2017

Iniziativa popolare federale «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)», presentata il 5 aprile 2016; dopo che il 5 aprile 2016 il comitato ha dichiarato di approvare definitivamente le versioni tedesca, francese e italiana del testo dell'iniziativa; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)», presentata il 5 aprile 2016, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Berberat Didier, les Foyards 63, 2300 La Chaux-de-Fonds 2. Carobbio Guscetti Marina, via Tamporiva 28, 6533 Lumino

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2016-1014

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Iniziativa popolare federale

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FF 2016

Hürlimann Daniel, Gryphenhübeliweg 26, 3006 Bern Kuster Claudio, Vordersteig 2, 8200 Schaffhausen Masshardt Nadine, Vereinsweg 5, 3012 Bern Mazzone Lisa, rue Jean-Charles Amat 24, 1202 Genève Molina Fabian, Breitenacherstrasse 15, 8308 Illnau Nordmann Roger, rue de l'Ale 25, 1003 Lausanne Quadranti Rosmarie, Waldackerweg 11, 8604 Volketswil Saouli Guillaume, rue du Fort 7, 1188 Gimel Stojanovic Nenad, via Cantonale 4, 6978 Gandria Streiff Marianne, Kirchgässli 25, 3322 Urtenen-Schönbühl Wasserfallen Flavia, Wiesenstrasse 73, 3014 Bern

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato «Iniziativa sulla trasparenza», Spitalgasse 34, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 26 aprile 2016.

12 aprile 2016

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale

FF 2016

Iniziativa popolare federale «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 39a 1

Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto

La Confederazione emana prescrizioni sulla pubblicità del finanziamento: a.

dei partiti;

b.

delle campagne in vista di elezioni nell'Assemblea federale;

c.

delle campagne in vista di votazioni a livello federale.

I partiti rappresentati nell'Assemblea federale comunicano annualmente alla Cancelleria federale il loro bilancio e conto economico nonché l'importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi all'anno e per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l'autore.

2

Chiunque impiega più di 100 000 franchi in vista di un'elezione nell'Assemblea federale o di una votazione federale comunica alla Cancelleria federale, prima del giorno dell'elezione o della votazione, il preventivo globale, l'ammontare dei fondi propri nonché l'importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l'autore.

3

La Cancelleria federale pubblica annualmente le informazioni di cui al capoverso 2. Pubblica quelle di cui al capoverso 3 in tempo utile prima dell'elezione o della votazione; dopo l'elezione o la votazione pubblica il conto finale.

4

L'accettazione di liberalità anonime in denaro o in natura è vietata. La legge disciplina le eccezioni.

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4

La legge determina le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità.

RS 101

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Iniziativa popolare federale

FF 2016

Art. 197 n. 125 Disposizione transitoria dell'art. 39a (Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto) Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 39a l'Assemblea federale non ha adottato le necessarie disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale le emana entro un anno.

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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