Traduzione1

Protocollo che modifica l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Albania2 Firmato a Ginevra il 18 settembre 2015

La Repubblica di Albania, (di seguito denominata «Albania»)

da una parte, e l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito denominati «Stati dell'AELS»), dall'altra, di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»: visto l'Accordo di libero scambio tra l'Albania e gli Stati dell'AELS, firmato a Ginevra il 17 dicembre 2009, di seguito denominato «Accordo»; visto il loro impegno a perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l'importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro; viste le discussioni svoltesi al primo incontro del Comitato misto AELS-Albania che si è tenuto a Tirana il 5 febbraio 2013, nonché gli scambi successivi riguardanti l'aggiunta all'Accordo di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile; visto l'articolo 38 dell'Accordo, convengono di modificare l'Accordo nel modo seguente:

Art. I Il testo figurante nell'allegato I del presente Protocollo sostituisce integralmente il Preambolo dell'Accordo.

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Dal testo originale inglese.

RS 0.632.311.231

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Art. II Al paragrafo 2 dell'articolo 1 («Obiettivi») dell'Accordo viene aggiunta la lettera (c) e le lettere successive a quest'ultima sono rinominate di conseguenza. La nuova lettera (c) ha il tenore seguente: «(c) sviluppare il commercio internazionale in modo tale da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti;» Art. III Il testo inserito nell'allegato II del presente Protocollo viene aggiunto come nuovo Capitolo 6 e i numeri dei capitoli e degli articoli che compaiono dopo il nuovo Capitolo 6 vengono rinumerati di conseguenza.

Art. IV Il riferimento all'«articolo 33» nel paragrafo 3 dell'articolo 32 («Consultazioni») dell'Accordo è sostituito con «articolo 43».

Art. V Il riferimento al «capitolo 7» nell'articolo 7 degli accordi bilaterali sull'agricoltura tra l'Albania e l'Islanda, tra l'Albania e il Regno di Norvegia e tra la Confederazione Svizzera e l'Albania è sostituito con «capitolo 8».

Art. VI Il riferimento all'«articolo 31» nel paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento interno del Comitato misto AELS-Albania, così come è stato adottato dalla decisione 1 del 2013 del Comitato misto AELS-Albania, è sostituito con «articolo 41».

Art. VII I suddetti emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario, il quale provvede a notificarlo a tutte le Parti.

Art. VIII Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo del presente Protocollo presso il Depositario.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo che modifica l'Accordo.

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Fatto a Ginevra il 18 settembre 2015 in un unico esemplare in lingua inglese depositato presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti.

Per la Repubblica di Albania:

Per l'Islanda:

...

...

Per il Principato del Liechtenstein: ...

Per il Regno di Norvegia: ...

Per la Confederazione Svizzera: ...

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Allegato I «Preambolo La Repubblica di Albania, (di seguito denominata «Albania») da una parte, e l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito denominati «Stati dell'AELS»), dall'altra, di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»: riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra l'Albania, da una parte, e gli Stati dell'AELS, dall'altra, e instaurando a tale scopo relazioni strette e durature; richiamando il loro intento di partecipare attivamente al processo euro-mediterraneo d'integrazione economica ed esprimendo la loro disponibilità a cooperare per cercare modi e mezzi atti a rafforzare tale processo; riaffermando il loro impegno per la democrazia, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, e per la libertà politica ed economica, nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, compresi lo Statuto delle Nazioni Unite3 e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie e il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, compresi i principi stabiliti nelle relative convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro4 (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatarie; riaffermando il loro impegno a perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l'importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro; intenzionati a creare nuovi impieghi e a migliorare le condizioni di salute e il tenore di vita nei rispettivi territori; animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non-discriminazione e conformemente al diritto internazionale; decisi a promuovere e a rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che

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RS 0.120 RS 0.820

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istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio5 (di seguito denominata «OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, e contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale; considerando che nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso da esentare le Parti dai loro obblighi derivanti da altri accordi internazionali, e in particolare dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'OMC e dagli altri accordi negoziati in base ad esso; decisi ad attuare il presente Accordo con l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente attraverso una buona gestione ambientale e di promuovere un impiego ottimale delle risorse mondiali conformemente al principio dello sviluppo sostenibile; affermando il loro impegno per lo Stato di diritto, per prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo; riconoscendo l'importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in questo ambito, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi di governo societario dell'OCSE e il Patto mondiale dell'ONU; dichiarandosi disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni economiche al fine di estenderle a settori non contemplati nel presente Accordo; convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese sui mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti; hanno deciso, nell'intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):»

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RS 0.632.20

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Allegato II

«Capitolo 6 Commercio e sviluppo sostenibile Art. 31

Contesto e obiettivi

1. Le Parti richiamano la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti e la Dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Sottolineano inoltre i vantaggi risultanti dalla cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio quale parte integrante della strategia globale del commercio e dello sviluppo sostenibile.

3. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, integrando e attuando quest'ultimo nelle loro relazioni commerciali.

Art. 32

Campo d'applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente capitolo, quest'ultimo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che incidono su questioni ambientali e su questioni legate al lavoro6 in relazione al commercio e agli investimenti.

Art. 33

Diritto di regolamentare e livelli di protezione

1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di stabilire i propri livelli di protezione ambientale e del lavoro, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, ogni Parte si adopera per garantire che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche incoraggino e promuovano livelli elevati di protezione ambientale e del lavoro, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 35 e 36, sforzandosi nel contempo di migliorare ulteriormente i livelli di protezione previsti nell'ambito di tali leggi e politiche.

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Nel presente capitolo, quando si fa riferimento al lavoro, si includono le questioni attinenti all'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'OIL.

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2. Le Parti riconoscono, in sede di elaborazione e attuazione delle misure relative alla protezione ambientale e alle condizioni di lavoro che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, l'importanza che rivestono le informazioni scientifiche, tecniche e di altra natura nonché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.

Art. 34

Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regolamentazioni o norme

1. Ciascuna Parte si impegna ad attuare in modo efficace le proprie leggi, regolamentazioni o norme ambientali e del lavoro in modo da non incidere sul commercio o sugli investimenti tra le Parti.

2. Fatto salvo l'articolo 33, ogni Parte si impegna: (a) a non indebolire o ridurre il livello di protezione ambientale o del lavoro garantito dalle sue leggi, regolamentazioni o norme al solo fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio; e (b) a non rinunciare o altrimenti derogare oppure offrire di rinunciare o di altrimenti derogare a tali leggi, regolamentazioni o norme al fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio.

Art. 35

Norme e accordi internazionali sul lavoro

1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla Dichiarazione dell'OIL7 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia: (a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; (b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; (c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; e (d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

2. Le Parti riaffermano l'impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale, e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.

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3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costantemente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni «aggiornate».

4. La violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo. Le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.

Art. 36

Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali

Le Parti riaffermano il loro impegno per un'integrazione effettiva nelle loro leggi e pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie nonché per un'adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 31.

Art. 37

Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi favorevoli all'ambiente, incluse le tecnologie ambientali, l'energia rinnovabile sostenibile, merci e servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari.

2. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi le merci e i servizi che rientrano in programmi di commercio equo ed etico.

3. A tale scopo le Parti convengono di scambiarsi opinioni e di considerare la possibilità di cooperare, multilateralmente o bilateralmente, in quest'ambito.

4. Le Parti agevolano la cooperazione tra le imprese in relazione a merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla protezione ambientale.

Art. 38

Cooperazione nell'ambito di consessi internazionali

Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti che siano di reciproco interesse nell'ambito di consessi bilaterali, regionali e multilaterali a cui partecipano.

Art. 39

Attuazione e consultazioni

1. Le Parti designano le entità amministrative destinate a fungere da organi di contatto ai fini dell'attuazione del presente capitolo.

2. Per mezzo degli organi di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere consultazioni di esperti o consultazioni in seno al Comitato misto in merito a qual832

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siasi questione che rientra nel presente capitolo. Le Parti si adoperano per giungere a una risoluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Esse possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni o organismi internazionali.

3. Una Parte che ritiene che una misura di un'altra Parte non sia conforme agli obblighi derivanti dal presente capitolo può ricorrere a consultazioni conformemente all'articolo 42, fatto salvo l'ultimo periodo del paragrafo 3.

Art. 40

Riesame

Le Parti riesaminano periodicamente in seno al Comitato misto i progressi conseguiti nel perseguimento degli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli sviluppi internazionali rilevanti nell'ottica di individuare i campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire al raggiungimento di tali obiettivi. »

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