Codice civile svizzero

Progetto

(Comunicazione di misure di protezione degli adulti) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 26 febbraio 20161; visto il parere del Consiglio federale del 17 guigno 20162, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 451 cpv. 2, secondo e terzo periodo (nuovi) ... Il Consiglio federale provvede affinché le relative informazioni siano trasmesse in modo semplice, rapido e uniforme. A tal fine emana un'ordinanza.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Schwander, Miesch, Müller Thomas, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie) I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1 2 3

FF 2016 4585 FF 2016 4599 RS 210

2016-1334

4595

Codice civile svizzero (Comunicazione di misure di protezione degli adulti)

FF 2016

1. Codice civile4 Art. 395 cpv. 4 Abrogato Art. 449c Qualora ordini, modifichi, o revochi misure, l'autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti: 1

4 5

RS 210 RS 143.1

4596

1.

all'ufficio dello stato civile se: a. ha sottoposto una persona a curatela generale, b. ha ordinato una misura che rende necessario il consenso del rappresentante legale conformemente all'articolo 260 capoverso 2, o c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;

2.

al Comune di domicilio se: a. ha sottoposto una persona a curatela, o b. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;

3.

all'ufficio delle esecuzioni del domicilio dell'interessato se: a. per una persona minorenne ha istituito una tutela o una curatela secondo l'articolo 325, b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che conferisce al curatore poteri di amministrazione dei beni oppure revoca o limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato, o c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;

4.

all'autorità per il rilascio dei documenti d'identità conformemente alla legge federale del 22 giugno 20115 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri se: a. per una persona minorenne ha istituito una tutela, oppure se l'autorità parentale è stata limitata in relazione alla domanda di rilascio di documenti d'identità, o b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che ne limita l'esercizio dei diritti civili in relazione alla domanda di rilascio di documenti d'identità;

Codice civile svizzero (Comunicazione di misure di protezione degli adulti)

5.

FF 2016

all'ufficio del registro fondiario in quanto notificazione per una menzione se: a. per una persona ha istituito una curatela che ne limita l'esercizio dei diritti civili in relazione alla disposizione di un fondo, o b. ha vietato a una persona di disporre di un fondo.

In caso di cambiamento dell'autorità di protezione degli adulti competente, spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni.

2

Art. 451 cpv. 2, secondo e terzo periodo (nuovi) Stralciare

2. Legge federale dell'11 aprile 18896 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 8a cpv. 3bis (nuovo) Nell'ambito delle informazioni su procedimenti esecutivi, l'ufficio d'esecuzione fornisce inoltre informazioni sulla revoca totale o parziale della capacità di agire derivante da una misura prevista dal diritto di protezione degli adulti, sempre che tale misura gli sia stata comunicata.

3bis

6

RS 281.1

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Codice civile svizzero (Comunicazione di misure di protezione degli adulti)

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