Traduzione1

Convenzione di sicurezza sociale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Popolare Cinese Conclusa il 30 settembre 2015 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Entrata in vigore con scambio di note il ...

Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, desiderosi di sostenere i buoni rapporti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare Cinese (dette qui di seguito «Stati contraenti»); e animati dal desiderio di agevolare la libera circolazione dei lavoratori salariati tra i due Stati contraenti e di promuovere la collaborazione nell'ambito delle assicurazioni sociali, hanno convenuto di stipulare la seguente Convenzione:

Art. 1

Definizioni

(1) Ai fini della presente Convenzione: a.

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«norme giuridiche»: ­ designa, per quanto riguarda la Confederazione Svizzera, le leggi, le ordinanze e le direttive nonché altre norme giuridiche generali concernenti i sistemi di sicurezza sociale inclusi nel campo di applicazione della presente Convenzione (art. 2 par. 1 lett. a), e ­ designa, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, le leggi, le regole e le disposizioni amministrative, ministeriali e locali nonché altre norme giuridiche concernenti i sistemi di sicurezza sociale inclusi nel campo di applicazione della presente Convenzione (art. 2 par. 1 lett. b);

Dal testo originale tedesco.

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b.

«autorità competente»: ­ designa, per quanto riguarda la Confederazione Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e ­ designa, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, il Ministero del lavoro e della sicurezza sociale;

c.

«istituzione»: ­ designa, per quanto riguarda la Confederazione Svizzera, la competente cassa di compensazione AVS/AI, e ­ designa, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, l'Amministrazione delle assicurazioni sociali del Ministero del lavoro e della sicurezza sociale o altri organi indicati da quest'ultimo;

d.

«territorio»: ­ designa, per quanto riguarda la Confederazione Svizzera, il territorio della Svizzera, e ­ designa, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, il territorio in cui si applicano la legge sulle assicurazioni sociali della Repubblica Popolare Cinese e altre leggi e disposizioni determinanti;

e.

«cittadini»: ­ designa, per quanto riguarda la Confederazione Svizzera, persone di cittadinanza svizzera, e ­ designa, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, ogni persona che possiede la cittadinanza della Repubblica Popolare Cinese.

(2) I termini non definiti nel presente articolo hanno il significato attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili dei rispettivi Stati contraenti.

Art. 2

Campo di applicazione materiale

(1) La presente Convenzione si applica alla legislazione sui sistemi di sicurezza sociale seguenti: a.

per quanto riguarda la Confederazione Svizzera: (i) l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) l'assicurazione per l'invalidità.

Secondo la legislazione svizzera, i lavoratori assoggettati all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità sono automaticamente affiliati anche all'assicurazione contro la disoccupazione; lo stesso vale per l'esonero dal relativo obbligo assicurativo;

b.

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per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese: (i) l'assicurazione per la rendita di base per i lavoratori, (ii) l'assicurazione per la rendita di base per la popolazione residente nelle città e in campagna, (iii) l'assicurazione contro la disoccupazione.

Sicurezza sociale. Conv. con la Cina

FF 2016

(2) Salvo disposizioni contrarie, le norme giuridiche di cui al paragrafo 1 non comprendono né i trattati o altri accordi internazionali sulla sicurezza sociale conclusi tra uno Stato contraente e uno Stato terzo, né le disposizioni d'esecuzione emanate per la loro applicazione.

Art. 3

Norme giuridiche applicabili ai lavoratori

Laddove la presente Convenzione non dispone altrimenti, un lavoratore dipendente o indipendente che esercita un'attività sul territorio di uno Stato contraente è sottoposto, per quanto riguarda quell'attività, unicamente alle norme giuridiche di quello Stato.

Art. 4

Lavoratori distaccati

(1) Se una persona impiegata sul territorio di uno Stato contraente da un datore di lavoro con sede nello stesso Stato è distaccata, nel quadro di questo impiego, sul territorio dell'altro Stato contraente per svolgervi un'attività lucrativa per lo stesso datore di lavoro, nei primi 72 mesi del distacco è soggetta, per quanto riguarda quest'attività, soltanto alle norme giuridiche del primo Stato, come se l'attività fosse svolta sul territorio di quest'ultimo.

(2) Se il distacco supera la durata stabilita nel paragrafo 1, previo accordo delle autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti si continuano ad applicare le norme giuridiche del primo Stato ivi menzionate.

Art. 5

Marittimi e persone impiegate da imprese di trasporto aereo

(1) Le persone che fanno parte dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente sono assicurate in virtù delle norme giuridiche di questo Stato. Le persone che invece risiedono abitualmente in uno Stato contraente facendo parte dell'equipaggio di una nave battente bandiera dell'altro Stato sottostanno alle norme giuridiche del primo Stato, come se vi fossero impiegate.

(2) Le persone impiegate quali ufficiali o membri dell'equipaggio di un aereo sono sottoposte, per l'attività in questione, alle norme giuridiche dello Stato contraente in cui l'impresa del datore di lavoro ha la sede principale. Tuttavia, le persone impiegate presso una succursale o una rappresentanza permanente del datore di lavoro sul territorio dell'altro Stato sono sottoposte alle norme giuridiche dello Stato in cui ha sede la succursale o la rappresentanza.

Art. 6

Membri di missioni diplomatiche e sedi consolari

La presente Convenzione non incide sulle disposizioni della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613 sulle relazioni diplomatiche né su quelle della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19634 sulle relazioni consolari.

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RS 0.191.01 RS 0.191.02

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Art. 7

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Impiegati del Governo o di un altro servizio pubblico

Se una persona impiegata presso un'autorità centrale, regionale o locale o in un altro servizio pubblico di uno Stato contraente è distaccata dal suo datore di lavoro, nel quadro di questo impiego, sul territorio dell'altro Stato contraente per svolgervi un'attività per lo stesso datore di lavoro, è soggetta, per quanto riguarda quest'attività, soltanto alle norme giuridiche del primo Stato.

Art. 8

Norme giuridiche applicabili ai familiari che accompagnano il lavoratore

(1) Se, in virtù degli articoli 4­7, una persona rimane soggetta alle norme giuridiche di uno Stato contraente mentre esercita un'attività lucrativa sul territorio dell'altro Stato contraente, lo stesso vale per il coniuge e i figli che risiedono con essa sul territorio del secondo Stato contraente, a condizione che non vi esercitino essi stessi un'attività lucrativa dipendente o indipendente.

(2) Se, in virtù del paragrafo 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono affiliati presso l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

(3) Se, giusta il paragrafo 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche cinesi, questi sono affiliati presso l'assicurazione per la rendita di base per la popolazione residente nelle città e in campagna.

Art. 9

Deroghe

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, di comune accordo e nell'interesse di determinati assicurati o di determinate categorie di assicurati, prevedere deroghe alle disposizioni degli articoli 3­7, a condizione che le persone interessate siano soggette alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti.

Art. 10

Rimborso di contributi

(1) I cittadini di uno Stato contraente che sono soggetti alle norme giuridiche dell'altro Stato contraente e, conformemente a queste ultime, hanno versato contributi hanno diritto, nel momento in cui lasciano il secondo Stato, al rimborso di quanto versato o del saldo del relativo conto individuale: a.

per quanto riguarda la Confederazione Svizzera, per i cittadini provenienti da uno Stato con il quale non è stata conclusa alcuna convenzione i contributi sono rimborsati secondo l'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

b.

per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, il saldo del conto individuale è rimborsato secondo le norme giuridiche applicabili.

(2) I contributi vengono rimborsati direttamente agli aventi diritto.

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RS 831.10

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FF 2016

(3) Se le prestazioni dell'istituzione competente di uno Stato contraente vengono versate in una moneta liberamente convertibile, è determinante il tasso di cambio del giorno in cui viene effettuato il versamento.

Art. 11

Accordo amministrativo

(1) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concludere d'intesa un accordo amministrativo che disciplini le misure necessarie all'applicazione della Convenzione.

(2) Le autorità competenti degli Stati contraenti si informano reciprocamente su tutte le modifiche e le aggiunte alle rispettive norme giuridiche che incidono sull'applicazione della presente Convenzione.

(3) Gli organismi di collegamento per l'applicazione della presente Convenzione sono: a.

per quanto riguarda la Confederazione Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna;

b.

per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, il Dipartimento per la collaborazione internazionale presso il Ministero del lavoro e della sicurezza sociale a Pechino.

Art. 12

Scambio d'informazioni e assistenza amministrativa reciproca

Su richiesta scritta, le autorità o le istituzioni competenti degli Stati contraenti, in accordo con le norme giuridiche applicabili, trasmettono le informazioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione o prestano assistenza amministrativa reciproca. L'assistenza amministrativa è gratuita.

Art. 13

Rilascio di certificati

(1) Nei casi di cui agli articoli 4, 5 e 7 della Convenzione, su richiesta, l'istituzione competente dello Stato contraente di cui si applicano le norme giuridiche rilascia un certificato per l'attività in questione, che attesta che il lavoratore è soggetto a quelle norme giuridiche. Nei casi di cui all'articolo 4, il certificato deve indicare la sua durata di validità ed essere rilasciato in due lingue, ossia inglese e cinese.

(2) Se sono applicabili le norme giuridiche della Confederazione Svizzera, il certificato è rilasciato dalla competente cassa di compensazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

(3) Se sono applicabili le norme giuridiche della Repubblica Popolare Cinese, il certificato è rilasciato dall'Amministrazione delle assicurazioni sociali del Ministero del lavoro e della sicurezza sociale o da altri organi designati da quest'ultimo.

(4) Il rilascio di un certificato deve essere richiesto prima del distacco. I cittadini di uno Stato contraente che, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, sottostanno alle norme giuridiche dell'altro Stato contraente hanno tre mesi per esibire il loro certificato.

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Art. 14

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Protezione dei dati

(1) Uno Stato contraente può comunicare i dati ricevuti soltanto previo accordo dell'altro Stato contraente. I dati personali che, in conformità alla presente Convenzione, sono trasmessi dall'autorità o dall'istituzione competente di uno Stato contraente all'autorità o all'istituzione competente dell'altro Stato devono essere trattati in modo confidenziale e possono essere utilizzati unicamente allo scopo di applicare la presente Convenzione. L'organo che trasmette i dati personali e quello che li riceve sono tenuti a proteggerli da accessi, modifiche e comunicazioni non autorizzati. Ai dati ricevuti da un'autorità o da un'istituzione competente di uno Stato contraente si applicano le norme giuridiche in materia di protezione della sfera privata e di confidenzialità vigenti in questo Stato.

Dopo l'utilizzazione dei dati ricevuti da un'autorità o da un'istituzione competente di uno Stato contraente, la loro conservazione e distruzione sono disciplinate dalla legge sulla protezione dei dati di questo Stato.

(2) L'istituzione che trasmette i dati deve accertarsi che questi siano esatti e che lo scopo perseguito con la loro trasmissione rispetti il principio della proporzionalità. A questo proposito vanno osservati i divieti di trasmissione in vigore secondo il diritto interno di ciascuno degli Stati contraenti. Se risulta che sono stati trasmessi dati che non potevano esserlo o erano inesatti, l'istituzione ricevente deve esserne immediatamente informata; essa provvederà alla loro rettifica o alla loro distruzione.

(3) I dati personali trasmessi vanno conservati solo fino a quando lo scopo della loro trasmissione lo richiede. La loro distruzione non è autorizzata se lede interessi personali degni di protezione nell'ambito della sicurezza sociale.

Art. 15

Lingue di comunicazione e autenticazione legale

(1) Per l'applicazione della presente Convenzione le autorità e le istituzioni competenti degli Stati contraenti possono comunicare tra loro nelle rispettive lingue ufficiali.

(2) Le autorità e le istituzioni competenti di uno Stato contraente non sono autorizzate a respingere documenti perché redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato contraente.

(3) I documenti, in particolare i certificati, da produrre conformemente alla presente Convenzione non necessitano di alcuna autenticazione legale né di altre simili formalità.

Art. 16

Composizione di controversie

Le controversie tra gli Stati contraenti in relazione all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione sono composte tramite trattative e consultazioni tra le rispettive autorità competenti. Se gli Stati contraenti non riescono a trovare una soluzione entro un determinato termine, le controversie devono essere composte utilizzando la via diplomatica.

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Art. 17

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Disposizioni transitorie e finali

(1) Il periodo di distacco compiuto prima dell'entrata in vigore della Convenzione non è preso in considerazione per il calcolo della durata massima del periodo di distacco secondo l'articolo 4 della stessa.

(2) In caso di denuncia della presente Convenzione, i diritti acquisiti dagli assicurati conformemente a quanto ivi disposto sono mantenuti.

Art. 18

Entrata in vigore

Gli Stati contraenti si notificano reciprocamente per scritto la conclusione delle procedure prescritte dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo al ricevimento dell'ultima notifica.

Art. 19

Durata e denuncia

La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Essa rimane in vigore fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui uno Stato contraente ha notificato per scritto la denuncia della Convenzione all'altro Stato contraente.

Art. 20

Verifica

(1) Su richiesta di uno Stato contraente, la presente Convenzione viene verificata da entrambi gli Stati contraenti.

(2) Al più tardi dieci anni dopo la sua entrata in vigore, gli Stati contraenti verificano congiuntamente se la Convenzione debba essere modificata per garantire la migliore copertura possibile ai loro cittadini che sono o erano assicurati in entrambi i sistemi di sicurezza sociale.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Pechino, il 30 settembre 2015, in tre originali, uno in lingua tedesca, uno in lingua cinese e uno in lingua inglese, le tre versioni facenti parimenti fede.

In caso di controversie sull'interpretazione della presente Convenzione, la versione inglese fa fede.

Per il Governo della Confederazione Svizzera:

Per il Governo della Repubblica Popolare Cinese:

Alain Berset

Yin Weimin

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