Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 5 giugno 2016 del 1° marzo 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, 1

Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 5 giugno 2016 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su: ­ l'iniziativa popolare del 30 maggio 2013 «A favore del servizio pubblico» (FF 2015 5843); ­ l'iniziativa popolare del 4 ottobre 2013 «Per un reddito di base incondizionato» (FF 2015 7899); ­ l'iniziativa popolare del 10 marzo 2014 «Per un equo finanziamento dei trasporti» (FF 2015 3933); ­ la modifica del 12 dicembre 2014 della legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM) (FF 2015 5151); ­ la modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) (FF 2015 5895).

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Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:

21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1) e l'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; RS 161.11); 22 la legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst; RS 195.1) e l'ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst; RS 195.11), come anche la circolare della Cancelleria federale del 7 ottobre 2015 concernente l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero (FF 2015 6157); 23 l'ordinanza della Cancelleria federale del 13 dicembre 2013 concernente il voto elettronico (OVE; RS 161.116, RU 2013 5371);

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24 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 20 settembre 2002 concernente la revisione parziale dell'ordinanza sui diritti politici (condizioni di autorizzazione per lo svolgimento di prove pilota cantonali del voto elettronico, FF 2002 5891); 25 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 15 gennaio 2003 concernente l'accertamento dei risultati di votazioni popolari federali mediante apparecchi tecnici (FF 2003 375); 26 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 31 maggio 2006 concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza (FF 2006 4791) e la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 15 giugno 2007 concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza. Problemi di attuazione.

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In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:

31 i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più presto quattro settimane, ma il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione; 32 le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano inviare il materiale di voto agli Svizzeri all'estero e, su richiesta esplicita, ad altri elettori soggiornanti all'estero, il più presto una settimana prima della data prevista per l'invio ufficiale di tale materiale; 33 i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (vendita di pubblicazioni), 3003 Berna; 34 i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso; 35 i risultati del vostro Cantone siano pubblicati, entro tredici giorni da quello della votazione, nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione delle possibilità di ricorso. L'indicazione del rimedio giuridico può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso va inviato con lettera raccomandata al Governo cantonale.» (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici); 36 il Foglio ufficiale, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari; 37 le schede siano conservate fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.

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Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli immediatamente alla Cancelleria federale.

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Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designati nel vostro Cantone, di far subito conoscere i risultati della votazione alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale da voi incaricato, che, a sua volta, trasmetterà immediatamente, ma il più tardi entro le 18.00, alla Cancelleria federale, il risultato complessivo del Cantone.

L'uso del telefax ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione. I dati di contatto della Cancelleria federale così come i formulari per la trasmissione dei risultati dello scrutinio vi saranno comunicati rispettivamente vi saranno distribuiti con un'ulteriore lettera della Cancelleria federale.

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Le cinque domande figuranti sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente, nell'ordine: 1. Volete accettare l'iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico»?

2. Volete accettare l'iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato»?

3. Volete accettare l'iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»?

4. Volete accettare la modifica del 12 dicembre 2014 della legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)?

5. Volete accettare la modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi)?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° marzo 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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