Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernente il riconoscimento della formazione di droghiere con titolo SSS e di droghiere con titolo federale in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI sulle conoscenze specifiche richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi1 del 24 novembre 2016

L'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, visto l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 1 sulle conoscenze specifiche richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi (di seguito: ordinanza sulle conoscenze specifiche); considerando che, secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza sulle conoscenze specifiche, deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati del gruppo 1 di cui all'allegato 5 numero 1.1 o 2.1 dell'ordinanza del 5 giugno 20152 sui prodotti chimici (OPChim) a persone che se li procurano a fini professionali senza immetterli sul mercato in altra forma, o chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati del gruppo 2 di cui all'allegato 5 numero 1.2 o 2.2 OPChim a utilizzatori privati, o chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati destinati all'autodifesa secondo l'articolo 69 OPChim a utilizzatori privati; considerando che, secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera d3 dell'ordinanza sulle conoscenze specifiche, dispone delle nozioni fondamentali necessarie chi ha soddisfatto le condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione generale per il commercio di veleni (n. 1) o ha operato per un periodo ininterrotto di almeno tre anni in qualità di responsabile dei veleni (n. 2), e tenuto conto che questa disposizione è stata abrogata con effetto dal 1° dicembre 2012; considerando che, secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza sulle conoscenze specifiche, l'UFSP riconosce le formazioni e i perfezionamenti professionali che trasmettono le nozioni fondamentali; considerando che le nozioni fondamentali per il conseguimento del diploma di droghiere SSS o del diploma federale di droghiere, contemplate dal diritto in materia di prodotti chimici entrato in vigore il 1° agosto 2005, non sono sufficienti se trasmesse attraverso una formazione professionale conclusa prima di questa data;

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RS 813.131.21 RS 813.11 Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6157)

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considerando che la formazione professionale per il conseguimento del diploma di droghiere SSS o del diploma federale di droghiere conclusa prima del 1° agosto 2005, completata con un perfezionamento con esame tenuto da un organo d'esame per le conoscenze specifiche riconosciuto dall'UFSP, trasmette queste nozioni fondamentali; considerando che i droghieri diplomati SSS o i titolari di un diploma federale, che hanno ottenuto il diploma prima del 1° agosto 2005 senza aver svolto un perfezionamento con esame tenuto da un organo d'esame per le conoscenze specifiche riconosciuto dall'UFSP, devono svolgere questo perfezionamento obbligatorio al più tardi entro tre anni a partire dal passaggio in giudicato della presente decisione di portata generale, altrimenti, scaduto il termine, si riterrà che essi non dispongono delle conoscenze specifiche per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi, decide:

1. Riconoscimento a) Diplomi di droghiere SSS o diplomi federali di droghiere ottenuti dopo il 1° agosto 2005 La formazione professionale per il conseguimento del diploma di droghiere SSS o del diploma federale di droghiere rilasciato dopo il 1° agosto 2005 è riconosciuta come formazione professionale che trasmette le nozioni fondamentali necessarie di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sulle conoscenze specifiche.

b) Diplomi di droghiere SSS o diplomi federali di droghiere rilasciati prima del 1° agosto 2005 La formazione professionale per il conseguimento del diploma di droghiere SSS o del diploma federale di droghiere rilasciato prima del 1° agosto 2005 è riconosciuta come formazione professionale che trasmette le nozioni fondamentali necessarie, di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sulle conoscenze specifiche, se la formazione professionale è completata con un perfezionamento con esame tenuto da un organo d'esame per le conoscenze specifiche riconosciuto dall'UFSP.

c) Termine transitorio per diplomi di droghiere SSS o diplomi federali di droghiere rilasciati prima del 1° agosto 2005 Per il riconoscimento della formazione professionale secondo la lettera b deve essere acquisito il perfezionamento con esame tenuto da un organo d'esame per le conoscenze specifiche riconosciuto dall'UFSP entro tre anni dal passaggio in giudicato della presente decisione di portata generale.

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2. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente.

Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

29 novembre 2016

Ufficio federale della sanità pubblica Divisione prodotti chimici Il capo, Steffen Wengert

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