Decreto federale concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché la continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione nel periodo 20172020 del 26 settembre 2016
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976 2 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20163, decreta:
Art. 1 Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché per la continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione è stanziato un credito complessivo di 8695 milioni di franchi.
1
2
Il credito complessivo è ripartito nei seguenti crediti quadro: milioni di fr.
a.
credito quadro per il finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo
6635
b.
credito quadro per il finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione
2060
Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2017. A tale data, i saldi residui dei crediti quadro correnti per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione sono annullati.
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Nel periodo 20172020 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione può procedere a trasferimenti tra i due crediti quadro fino a 120 milioni di franchi.
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1 2 3
RS 101 RS 974.0 FF 2016 2005
2015-2419
7257
Continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione nel periodo 20172020. DF
FF 2016
A metà e alla fine del periodo di validità del credito quadro il Consiglio federale elabora all'attenzione del Parlamento un rapporto concernente il raggiungimento degli obiettivi e l'efficacia delle misure adottate. Riferisce, mediante rapporti tematici di valutazione e d'efficacia, sui risultati dei programmi relativi ai diversi Paesi e sulle misure sostenute grazie all'aiuto multilaterale. Il rapporto è elaborato con la collaborazione di valutatori esterni, mediante metodi di valutazione riconosciuti, e menziona gli obiettivi non raggiunti e le misure volte a migliorare la situazione.
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Art. 2 Se è nell'interesse della Svizzera, la cooperazione internazionale e la politica migratoria devono essere strategicamente correlate, focalizzando l'attenzione segnatamente sulle cause dei conflitti e delle migrazioni. In tale contesto è promossa la conclusione di accordi e partenariati nell'ambito della migrazione.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 26 settembre 2016
Consiglio degli Stati, 15 settembre 2016
La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol
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