Esecuzione della legge federale sugli esplosivi In virtù dell'articolo 14 della legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41) e degli articoli 62 e 63 della relativa ordinanza del 27 novembre 2000 (RS 941.411), l'Associazione svizzera del brillamento (ASB) e l'Associazione svizzera per l'istruzione ai permessi d'esplosivi (SAFAS) hanno presentato un disegno di regolamento concernente la formazione e l'esame per il conseguimento delle abilitazioni al brillamento Brillamenti di edifici (BA) e Brillamenti subacquei (UW) e delle abilitazioni all'utilizzazione Cariche esplosive di salvataggio (RS), Valvole ad apertura rapida (SV) e Manicotti di saldatura (SS).

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, tiene tale disegno a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

18 maggio 2016

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Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

2016-1243