Termine per la raccolta delle firme: 24 novembre 2017

Iniziativa popolare federale «Per un congedo di paternità ragionevole ­ a favore di tutta la famiglia» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per un congedo di paternità ragionevole ­ a favore di tutta la famiglia», presentata il 2 maggio 2016; dopo che il 28 aprile 2016 il comitato ha dichiarato di approvare definitivamente le versioni tedesca, francese e italiana del testo dell'iniziativa; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per un congedo di paternità ragionevole ­ a favore di tutta la famiglia», presentata il 2 maggio 2016, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Aberle Patrizia, Schulstrasse 28a, 5417 Untersiggenthal 2. Aschwanden Sabine, Chemin du Boisy 24, 1004 Lausanne 3. Bourrier Hervé, Impasse de la Forêt 18, 1700 Fribourg 4. Fricker Jonas, Brenntweg 1, 5400 Baden 5. Frieg Bernd, Im Grundacher 11, 5452 Oberrohrdorf 6. Furrer Carole, Route de Prinzières 61, 1965 Savièse 7. Gerhard Andrey, Chamblioux Parc 16, 1763 Granges-Paccot 8. Gygli Markus, Sahlistrasse 29, 3012 Bern 9. Helfer Roman, Avenue de la Croisette 4, 1205 Genève 10. Kerst Arno, Rütistrasse 20, 8134 Adliswil 11. Knill Ivo, Mühlegasse 14, 3400 Burgdorf 12. Koch Clivia, Buechzelglistrasse 4, 5436 Würenlos 13. Kuert Matthias, Lindenweg 10, 3072 Ostermundingen 14. Maire Jacques-André, Grande-Rue 38, 2316 Les Ponts-de-Martel 15. Mathieu Carlo, Abendweg 21, 6006 Luzern 16. Müller-Altermatt Stefan, Dorfstrasse 6, 4715 Herbetswil 17. Quadranti Rosmarie, Waldackerweg 11, 8604 Volketswil 18. Ricciardi Renato, Via Selva 12, 6900 Massagno 19. Ruiz Rebecca, Rue du Valentin 33, 1004 Lausanne 20. Seydoux Anne, Rue du Mont-Terri 15, 2800 Delémont 21. Wehrli Laurent, Chemin de Tornafou 13, 1823 Glion 22. Wüthrich Adrian, Alpenstrasse 42, 4950 Huttwil

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per un congedo di paternità ragionevole ­ a favore di tutta la famiglia» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Associazione «Il congedo paternità, subito!», c/o Travail.Suisse, casella postale 3119, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 24 maggio 2016.

10 maggio 2016

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Per un congedo di paternità ragionevole ­ a favore di tutta la famiglia» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 116, rubrica, nonché cpv. 3 e 4 Assegni familiari, assicurazione per la maternità e la paternità La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità e un'assicurazione per la paternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

3

La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari, all'assicurazione per la maternità e all'assicurazione per la paternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

4

Art. 197 n. 125 Disposizione transitoria dell'art. 116 cpv. 3 e 4 (Assicurazione per la paternità) Nel Codice delle obbligazioni6 è previsto il diritto a un congedo di paternità di almeno quattro settimane. L'indennità di paternità è disciplinata nella legge del 25 settembre 19527 sulle indennità di perdita di guadagno in modo analogo all'indennità di maternità.

1

Se entro tre anni dall'accettazione della modifica dell'articolo 116 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione di esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione mediante ordinanza.

2

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

RS 220 RS 834.1

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