Termine di referendum: 7 aprile 2017

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide e i suoi allegati I­V del 16 dicembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20162, decreta:

Art. 1 Il Protocollo del 4 ottobre 19913 sulla protezione ambientale relativo al Trattato del 1° dicembre 19594 sull'Antartide (Protocollo) e i suoi allegati I­V sono approvati.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera.

Art. 2 All'atto dell'adesione, il Consiglio federale formula una dichiarazione secondo l'articolo 19 del Protocollo con la quale sceglie la Corte internazionale di giustizia come organo competente per la risoluzione delle controversie tra le Parti.

Art. 3 La legge federale concernente l'attuazione del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide è adottata nella versione qui allegata.

1 2 3 4

RS 101 FF 2016 1827 RS ...; FF 2016 1855 RS 0.121

2016-0038

7983

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide con gli allegati I­V. DF

FF 2016

Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato.

2

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2016

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2016

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20165 Termine di referendum: 7 aprile 2017

5

FF 2016 7983

7984

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide con gli allegati I­V. DF

FF 2016

Allegato (art. 3)

Legge federale concernente l'attuazione del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide del 16 dicembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale6; in esecuzione del Protocollo del 4 ottobre 19917 sulla protezione ambientale relativo al Trattato del 1° dicembre 19598 sull'Antartide (Protocollo) e dei suoi allegati I­V; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20169, decreta:

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle attività svolte nella regione dell'Antartide ai sensi dell'articolo VI del Trattato del 1° dicembre 1959 sull'Antartide (Antartide), quali le spedizioni, i viaggi, i trasporti per l'approvvigionamento via mare, terra o aria, nonché la costruzione, la trasformazione, lo smantellamento o la gestione di stazioni di ricerca scientifica e di altre installazioni.

Art. 2

Valutazione dell'impatto ambientale

Chi intende svolgere un'attività in Antartide deve provvedere a proprie spese affinché sia effettuata la valutazione preliminare dell'impatto ambientale prevista dall'articolo 8 del Protocollo.

Art. 3

Piani di emergenza e contromisure

Di fronte a una situazione di emergenza ambientale, chi svolge un'attività in Antartide deve adottare a proprie spese le contromisure di cui all'articolo 15 paragrafo 1 lettera a del Protocollo.

1

6 7 8 9

RS 101 RS ...; FF 2016 1855 RS 0.121 FF 2016 1827

7985

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide con gli allegati I­V. DF

FF 2016

Per le attività governative, i piani di emergenza di cui all'articolo 15 paragrafo 1 lettera b del Protocollo sono elaborati dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

2

Per le attività non governative, i piani di emergenza sono elaborati dalla Parte che svolge tali attività.

3

Art. 4

Attività in Antartide: permesso

Le attività in Antartide necessitano del permesso del DFAE se per esse deve essere effettuata una valutazione dell'impatto ambientale secondo l'articolo 8 del Protocollo e se: 1

a.

sono svolte da cittadini svizzeri;

b.

sono svolte da persone fisiche o giuridiche, di diritto privato o pubblico, con domicilio o sede in Svizzera;

c.

sono organizzate in Svizzera; o

d.

sono gestite a partire dalla Svizzera.

La richiesta del permesso deve essere presentata almeno cinque mesi prima dello svolgimento dell'attività pianificata.

2

3

Il permesso è accordato alle seguenti condizioni: a.

l'impatto ambientale delle attività pianificate è tutt'al più minore o transitorio;

b.

la valutazione dell'impatto ambientale prevista dall'articolo 8 del Protocollo è stata effettuata ed è stato presentato il relativo rapporto;

c.

dal rapporto risulta che, nello svolgimento delle attività pianificate, le disposizioni del Protocollo possono essere rispettate;

d.

sono stati presentati i piani di emergenza previsti dall'articolo 15 paragrafo 1 lettera b del Protocollo.

Se dalla valutazione preliminare dell'impatto ambientale (all. I art. 2 del Protocollo) risulta probabile più di un impatto minore o transitorio, il DFAE decide tenendo conto del parere del Comitato competente della riunione consultiva del Trattato del 1° dicembre 1959 sull'Antartide in merito all'esame della valutazione globale dell'impatto ambientale.

4

Art. 5

Autorità competente secondo gli allegati II e V

Il DFAE rilascia i permessi per le seguenti attività: a.

accesso a un'area antartica specialmente protetta e svolgimento di attività all'interno di tale area (all. V art. 7 del Protocollo);

b.

prelievo di campioni di fauna e flora indigene o interferenze nocive per la fauna e la flora (all. II art. 3 del Protocollo);

7986

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide con gli allegati I­V. DF

c.

FF 2016

introduzione di specie non indigene, di parassiti o di malattie (all. II art. 4 par. 1 del Protocollo).

Art. 6

Disposizioni penali

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi intenzionalmente: 1

2

a.

svolge senza permesso un'attività per la quale è prescritta una valutazione dell'impatto ambientale;

b.

senza permesso, interferisce in modo nocivo con la fauna e la flora antartiche oppure preleva animali o piante dall'Antartide (all. II art. 3 del Protocollo);

c.

introduce senza permesso specie non indigene, parassiti o malattie in Antartide (all. II art. 4 del Protocollo);

d.

viola le disposizioni sulla gestione dei rifiuti di cui all'allegato III articoli 2­7 del Protocollo;

e.

scarica in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi, se ciò non è consentito in base all'allegato I della Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, nella versione del Protocollo del 17 febbraio 197810 relativo a tale Convenzione (MARPOL 73/78) (all. IV art. 3 par. 1 del Protocollo);

f.

scarica in mare sostanze liquide nocive ai sensi dell'allegato II a MARPOL 73/78 oppure prodotti chimici o altre sostanze dannose per l'ambiente marino (all. IV art. 4 del Protocollo);

g.

in violazione dell'allegato IV articolo 5 paragrafi 1 e 2 del Protocollo smaltisce oggetti in mare;

h.

smaltisce in mare, a una distanza inferiore alle 12 miglia nautiche dalla terra o dal tavolato di ghiaccio più vicini, rifiuti alimentari di diametro superiore a 25 millimetri (all. IV art. 5 par. 3 del Protocollo);

i.

in violazione dell'allegato IV articolo 6 del Protocollo scarica in mare, a una distanza inferiore alle 12 miglia nautiche dalla terra o dai tavolati di ghiaccio, acque di scarico non trattate;

j.

entra senza permesso in un'area antartica specialmente protetta (all. V art. 3 par. 4 del Protocollo);

k.

danneggia, rimuove o distrugge siti o monumenti storici (all. V art. 8 par. 4 del Protocollo).

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.

È punibile anche chi ha commesso il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale11 è applicabile.

3

10 11

RS 0.814.288.2 RS 311.0

7987

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide con gli allegati I­V. DF

Art. 7

FF 2016

Giurisdizione penale

I reati punibili secondo la presente legge sono perseguiti e giudicati dalle autorità del Cantone di Basilea Città. Il Cantone di Basilea Città dispone di quanto ricavato dalle pene pecuniarie inflitte secondo la presente legge.

Art. 8

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione relative alla presente legge e all'attuazione del Protocollo.

7988