Termine per la raccolta delle firme: 29 maggio 2018

Iniziativa popolare federale «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici», presentata l'8 novembre 2016; dopo che il 27 ottobre 2016 il comitato ha dichiarato di approvare definitivamente le versioni tedesca, francese e italiana del testo dell'iniziativa; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici», presentata l'8 novembre 2016, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Perrochet Jean-Denis, Grand Rue 33, 2012 Auvernier 2. Kuhn Etienne, chemin des Cerisiers 9, 1588 Cudrefin 3. Dusong Michael, rue de la Dîme 79, 2000 Neuchâtel 4. de Meuron Olivier, rue des Longschamps 24, 2068 Hauterive

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2016-3142

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Iniziativa popolare federale

5.

6.

7.

FF 2016

Berset Laurent, chemin des Gruerins 3, 2068 Hauterive Kobel Stéphane, chemin des Rochettes 48, 2072 St-Blaise Mitchell Edward, avenue Soguel 21, 2035 Corcelles

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici», chemin des Cerisiers 9, 1588 Cudrefin, e pubblicata nel Foglio federale del 29 novembre 2016.

15 novembre 2016

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale

FF 2016

Iniziativa popolare federale «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 74 cpv. 2bis L'utilizzazione di pesticidi sintetici nella produzione agricola, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella cura del suolo e del paesaggio è vietata. L'importazione a fini commerciali di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi è vietata.

2bis

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 74 cpv. 2bis La legislazione di esecuzione dell'articolo 74 capoverso 2 bis entra in vigore entro dieci anni dall'accettazione di questa disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.

1

Il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione necessarie mediante ordinanza, provvedendo ad assicurare un'attuazione progressiva dell'articolo 74 capoverso 2bis.

2

Fintanto che l'articolo 74 capoverso 2bis non sia interamente attuato, il Consiglio federale può autorizzare provvisoriamente derrate alimentari non trasformate contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi soltanto se sono indispensabili per far fronte a una minaccia fondamentale per l'uomo o la natura, in particolare a una grave situazione di penuria o a una minaccia eccezionale per l'agricoltura, la natura o l'uomo.

3

4 5

RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Iniziativa popolare federale

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FF 2016