Legge federale sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20161, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20022 sui disabili Art. 3 lett. b, parte introduttiva (concerne soltanto il testo francese), n. 2, 3, 4 e 7 nonché lett. e La presente legge si applica:

1 2 3 4 5

b.

alle infrastrutture (costruzioni, impianti, sistemi di comunicazione, sistemi d'emissione di biglietti) e ai veicoli accessibili al pubblico che sono gestiti dai trasporti pubblici e che sottostanno a una delle seguenti leggi: 2. Abrogato 3. legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori, 4. legge del 29 marzo 19504 sulle imprese filoviarie, 7. legge del 23 giugno 20065 sugli impianti a fune, ad eccezione delle sciovie e delle funivie con meno di nove posti per elemento di trasporto;

e.

alle prestazioni accessibili in linea di massima al pubblico fornite da privati, da imprese titolari di una concessione per l'infrastruttura secondo l'articolo 5 della legge federale sulle ferrovie o di una concessione per il trasporto

FF 2016 7711 RS 151.3 RS 745.1 RS 744.21 RS 743.01

2015-2992

7799

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FF 2016

di viaggiatori secondo l'articolo 6 della legge sul trasporto di viaggiatori (imprese concessionarie) e dagli enti pubblici;

2. Legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale amministrativo federale Art. 33 lett. b n. 7 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b.

del Consiglio federale concernenti: 7. la revoca di un membro del consiglio di amministrazione del Servizio di assegnazione delle tracce o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 19577 sulle ferrovie;

3. Legge federale del 20 dicembre 19578 sulle ferrovie Art. 1 cpv. 2 La ferrovia comprende l'infrastruttura e i trasporti effettuati avvalendosi di quest'ultima.

2

Art. 3 cpv. 1 Per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie può essere esercitato il diritto di espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 19309 sulla espropriazione.

1

Art. 7, rubrica Trasferimento della concessione Art. 8

Ritiro, revoca ed estinzione della concessione

Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, ritira la concessione completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora: 1

a.

le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte; o

b.

l'impresa ferroviaria violi gravemente o ripetutamente gli obblighi ad essa imposti dalla legge o dalla concessione.

Sentiti i Cantoni interessati, può revocare la concessione qualora interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di 2

6 7 8 9

RS 173.32 RS 742.101 RS 742.101 RS 711

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trasporto, lo giustifichino; in questo caso l'impresa ferroviaria dev'essere indennizzata adeguatamente.

3

La concessione si estingue: a.

qualora la costruzione non sia iniziata o ultimata o l'esercizio non sia avviato entro i termini stabiliti nella concessione;

b.

alla sua scadenza;

c.

mediante riscatto da parte della Confederazione;

d.

in seguito a rinuncia se il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, l'autorizza;

e.

se, nella liquidazione forzata, l'impresa ferroviaria non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.

Art. 8b

Ritiro dell'autorizzazione di sicurezza

L'UFT ritira l'autorizzazione di sicurezza completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora: a.

le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte; o

b.

il gestore dell'infrastruttura violi gravemente o ripetutamente la legge o l'autorizzazione.

Art. 8f

Ritiro dell'autorizzazione di accesso alla rete e del certificato di sicurezza

L'UFT ritira l'autorizzazione di accesso alla rete e il certificato di sicurezza completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora: a.

le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte; o

b.

il gestore dell'infrastruttura violi gravemente o ripetutamente la legge, l'autorizzazione o il certificato.

Art. 9b cpv. 5 L'UFT disciplina la procedura di attribuzione delle tracce e i dettagli relativi ai piani di utilizzazione della rete. Può stabilire il modo di procedere in caso di più ordinazioni della stessa traccia.

5

Art. 9c

Prezzo di traccia

I gestori dell'infrastruttura hanno diritto a un canone per l'utilizzazione della loro infrastruttura (prezzo di traccia).

1

Le imprese interessate disciplinano in una convenzione i dettagli del diritto di accesso. Se non trovano un accordo, decide la Commissione del trasporto ferroviario (RailCom).

2

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Il prezzo di traccia è stabilito senza discriminazioni. Deve coprire almeno i costi marginali causati normalmente da una tratta moderna; l'UFT fissa questi costi per ogni categoria di tratta.

3

Il prezzo di traccia è stabilito tenendo conto in particolare dei diversi costi esistenti sulla rete, dell'impatto ambientale dei veicoli e della domanda.

4

Nel trasporto regolare di viaggiatori, il prezzo di traccia corrisponde ai costi marginali fissati dall'UFT per la categoria di tratta e alla quota sui proventi del trasporto fissata dall'autorità concedente.

5

Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo del prezzo di traccia e disciplina la pubblicazione. Nello stabilire i principi assicura che i prezzi di traccia siano uguali sulle tratte comparabili e che le capacità ferroviarie siano sfruttate in modo ottimale.

6

Titolo prima dell'art. 9d

Capitolo 2a: Servizio di assegnazione delle tracce Art. 9d

Forma e personalità giuridica

Il Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (Servizio di assegnazione delle tracce) è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.

1

2

È indipendente dalle imprese ferroviarie e da terzi interessati.

3

Si organizza autonomamente. Tiene una contabilità propria.

4

È gestito secondo principi economico-aziendali.

È iscritto nel registro di commercio con la denominazione di «Servizio svizzero di assegnazione delle tracce». Ha sede a Berna.

5

Art. 9e

Obiettivi

Con il Servizio di assegnazione delle tracce la Confederazione persegue l'accesso trasparente e senza discriminazioni alla rete ferroviaria e l'utilizzazione ottimale delle capacità ferroviarie.

Art. 9f 1

Compiti e competenze

Il Servizio di assegnazione delle tracce ha i compiti seguenti: a.

pianificazione e assegnazione delle tracce nonché allestimento dell'orario della rete;

b.

riscossione del prezzo di traccia e suo versamento ai gestori dell'infrastruttura;

c.

coordinamento e scambio d'informazioni con i servizi esteri competenti;

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d.

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gestione di un registro contenente le indicazioni necessarie per l'accesso alla rete (registro dell'infrastruttura) e pubblicazione dei piani d'investimento dei gestori dell'infrastruttura.

Può esigere dalle imprese di trasporto ferroviario l'accesso a tutti i documenti e le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

2

Può incaricare terzi di svolgere singoli compiti, in particolare per l'allestimento dell'orario.

3

L'incarico a terzi non costituisce una commessa pubblica ai sensi della legge federale del 16 dicembre 199410 sugli acquisti pubblici (LAPub). Esso non è impugnabile.

4

Il Consiglio federale può escludere parti della rete dalla competenza del Servizio di assegnazione delle tracce, in particolare tratte a scartamento ridotto e tratte a scartamento normale non interoperabili.

5

Art. 9g

Organi

Gli organi del Servizio di assegnazione delle tracce sono: a.

il consiglio d'amministrazione;

b.

la direzione;

c.

l'ufficio di revisione.

Art. 9h

Consiglio d'amministrazione: composizione, nomina e organizzazione

Il consiglio d'amministrazione è l'organo direttivo supremo. Comprende da cinque a sette membri esperti della materia.

1

Il Consiglio federale stabilisce il profilo dei requisiti per i membri del consiglio d'amministrazione.

2

Nomina i membri del consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente.

Nomina i membri per una durata massima di quattro anni; può rinnovarne due volte il mandato. Può revocarli in ogni momento per gravi motivi.

3

Stabilisce gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d'amministrazione. Il loro rapporto contrattuale con il Servizio di assegnazione delle tracce è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni11.

4

I membri del consiglio d'amministrazione non possono svolgere un'attività commerciale o di altra natura né ricoprire una carica che potrebbero pregiudicare la loro indipendenza. Chi intende diventare membro del consiglio d'amministrazione deve dichiarare al Consiglio federale le sue relazioni d'interesse.

5

10 11

RS 172.056.1 RS 220

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I membri del consiglio d'amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi del Servizio di assegnazione delle tracce. Sono tenuti al segreto d'ufficio durante il mandato e dopo la sua cessazione.

6

Comunicano senza indugio eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d'interesse al consiglio d'amministrazione. Questi ne informa il Consiglio federale nella sua relazione annuale sulla gestione. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio d'amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione ne chiede la revoca al Consiglio federale.

7

Art. 9i

Consiglio d'amministrazione: compiti

Il consiglio d'amministrazione:

12

a.

fissa gli obiettivi strategici del Servizio di assegnazione delle tracce, li sottopone per approvazione al Consiglio federale, ne assicura l'attuazione e riferisce annualmente al Consiglio federale sul loro raggiungimento;

b.

emana il regolamento di organizzazione;

c.

prende i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi del Servizio di assegnazione delle tracce e per evitare conflitti d'interessi;

d.

emana l'ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;

e.

decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e lo scioglimento del rapporto di lavoro devono essere sottoposte per approvazione al Consiglio federale;

f.

decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione;

g.

vigila sull'operato della direzione;

h.

rappresenta il Servizio di assegnazione delle tracce in qualità di parte contraente ai sensi dell'articolo 32d capoverso 2 secondo periodo della legge del 24 marzo 200012 sul personale federale (LPers);

i.

adotta il preventivo e propone al Consiglio federale le indennità della Confederazione di cui all'articolo 9o capoverso 1 lettera b;

j.

provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato al Servizio di assegnazione delle tracce;

k.

redige e adotta una relazione sulla gestione per ogni esercizio; sottopone per approvazione al Consiglio federale la relazione sulla gestione sottoposta a revisione e nel contempo gli presenta la proposta di discarico e di impiego di eventuali utili; pubblica la relazione sulla gestione una volta approvata.

RS 172.220.1

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Art. 9j

Direzione

1

La direzione è l'organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.

2

Ha in particolare i compiti seguenti: a.

gestisce gli affari;

b.

emana le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce in conformità al regolamento di organizzazione del consiglio d'amministrazione;

c.

elabora le basi decisionali del consiglio d'amministrazione;

d.

riferisce periodicamente al consiglio d'amministrazione e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;

e.

decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla scioglimento dei rapporti di lavoro del rimanente personale;

f.

svolge tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

Art. 9k 1

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Ufficio di revisione

Il Consiglio federale nomina l'ufficio di revisione. Può revocarlo.

All'ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria.

2

L'ufficio di revisione verifica il conto annuale. Verifica inoltre che la relazione annuale contenga informazioni veritiere sull'attuazione di una gestione dei rischi adeguata al Servizio di assegnazione delle tracce e sullo sviluppo del personale.

3

Presenta al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale un rapporto esauriente sul risultato della sua verifica.

4

Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

5

Art. 9l

Rapporti d'impiego

1

La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers13.

2

Il Servizio di assegnazione delle tracce è il datore di lavoro.

Art. 9m

Sistema d'informazione concernente il personale

Il Servizio di assegnazione delle tracce gestisce un sistema d'informazione concernente il personale ai fini della gestione del personale.

1

Nel sistema d'informazione concernente il personale possono essere trattati i seguenti dati personali degni di particolare protezione: 2

13

a.

informazioni relative allo stato di salute in rapporto alla capacità lavorativa;

b.

informazioni relative alle prestazioni, al potenziale e allo sviluppo personale e professionale;

RS 172.220.1

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3

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c.

dati richiesti nell'ambito della collaborazione per l'attuazione del diritto delle assicurazioni sociali;

d.

atti procedurali e decisioni delle autorità riguardanti l'attività lavorativa.

Il consiglio d'amministrazione emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione concernente il personale;

b.

il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, la comunicazione e la distruzione degli stessi;

c.

i diritti di trattamento dei dati;

d.

i cataloghi di dati;

e.

la sicurezza e la protezione dei dati.

Art. 9n

Cassa pensioni

La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) conformemente agli articoli 32a­32m LPers14.

1

Il Servizio di assegnazione delle tracce è affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione.

2

Art. 9o 1

Finanziamento

Il Servizio di assegnazione delle tracce finanzia le sue attività mediante: a.

emolumenti;

b.

indennità versate dalla Confederazione.

Gli emolumenti coprono i costi del Servizio di assegnazione delle tracce per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 9f. Sono fatturati ai gestori dell'infrastruttura proporzionalmente ai chilometri di traccia attribuiti sulle rispettive reti. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti nel quadro dell'articolo 46a della legge del 21 marzo 199715 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

2

Le indennità della Confederazione coprono i costi dei compiti affidati secondo l'articolo 9v capoverso 4.

3

Art. 9p

Relazione sulla gestione

1

La relazione sulla gestione comprende il conto annuale e la relazione annuale.

2

Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d'interesse dei membri del consiglio d'amministrazione.

3

14 15

RS 172.220.1 RS 172.010

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Art. 9q

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Presentazione dei conti

La presentazione dei conti del Servizio di assegnazione delle tracce espone la situazione effettiva del patrimonio, delle finanze e dei ricavi.

1

È conforme ai principi della presentazione regolare dei conti, in particolare ai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo.

2

3

Si fonda su norme generalmente riconosciute per la presentazione dei conti.

Le norme d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili sono indicate nell'allegato al bilancio.

4

La contabilità d'esercizio documenta i costi e i ricavi delle singole attività finanziate mediante gli emolumenti e le indennità.

5

Art. 9r

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità del Servizio di assegnazione delle tracce nell'ambito della sua tesoreria centrale.

1

L'AFF può accordare al Servizio di assegnazione delle tracce mutui a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.

2

L'AFF e il Servizio di assegnazione delle tracce disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

3

Art. 9s

Imposte

Il Servizio di assegnazione delle tracce è esentato da qualsiasi imposizione fiscale diretta da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 9t

Vigilanza

Il Consiglio federale esercita la vigilanza sul Servizio di assegnazione delle tracce rispettandone l'indipendenza operativa.

1

2

La vigilanza del Consiglio federale ha in particolare le attribuzioni seguenti: a.

la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d'amministrazione;

b.

la nomina e la revoca dell'ufficio di revisione;

c.

l'approvazione: 1. della costituzione e dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore, 2. dell'ordinanza sul personale, 3. della relazione sulla gestione e della decisione in merito all'impiego di eventuali utili;

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FF 2016

d.

l'approvazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro raggiungimento;

e.

il discarico del consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio federale può visionare tutti i documenti di gestione del Servizio di assegnazione delle tracce e informarsi in ogni momento sulle sue attività.

3

Il Servizio di assegnazione delle tracce esamina almeno una volta all'anno con il Consiglio federale i propri obiettivi strategici, l'adempimento dei propri compiti e questioni di attualità concernenti la concorrenza nel trasporto ferroviario.

4

Art. 9u

Registro dell'infrastruttura

I gestori dell'infrastruttura forniscono al Servizio di assegnazione delle tracce i loro piani d'investimento attuali e gli altri dati necessari alla gestione del registro dell'infrastruttura.

1

Il Servizio di assegnazione delle tracce può disciplinare ulteriori dettagli della gestione del registro dopo aver sentito l'UFT e i gestori dell'infrastruttura.

2

Art. 9v

Regolamentazioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti del Servizio di assegnazione delle tracce e l'incarico a terzi.

1

Stabilisce quali informazioni le imprese di trasporto ferroviario e i gestori dell'infrastruttura devono fornire periodicamente al Servizio di assegnazione delle tracce.

2

Può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti. Può in particolare prescrivere al Servizio di assegnazione delle tracce deroghe o complementi alle norme di presentazione dei conti riconosciute.

3

4

Può affidare altri compiti al Servizio di assegnazione delle tracce dietro indennità.

Art. 9w

Procedura e tutela giurisdizionale

La procedura e la tutela giurisdizionale sono rette dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1

Contro le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce sull'accesso alla rete è ammissibile il ricorso alla RailCom. Il ricorso ha effetto sospensivo soltanto se la RailCom lo decide, d'ufficio o ad istanza di parte.

2

Nel suo ambito di competenza il Servizio di assegnazione delle tracce è legittimato a interporre ricorso contro le decisioni della RailCom o di altre autorità federali e contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

3

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Art. 14 1

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Informazione sull'attività di vigilanza

L'UFT informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza.

La legge del 17 dicembre 200416 sulla trasparenza non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d'esercizio e ispezioni dell'UFT e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell'esercizio.

2

Art. 17 cpv. 2, primo periodo Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la costruzione e l'esercizio, nonché l'unità tecnica e l'ammissione alla circolazione ferroviaria, fermi restando l'interoperabilità e uno standard di sicurezza conforme alla tratta. ...

2

Art. 17a, rubrica, nonché cpv. 1, 2 e 5 lett. b Registro dei veicoli ammessi alla circolazione L'UFT tiene un registro di tutti i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera conformemente alla presente legge.

1

I titolari di un'autorizzazione d'esercizio (detentori) sono tenuti ad annunciare i loro veicoli all'UFT per l'immatricolazione.

2

5

Il Consiglio federale può: b.

designare categorie di veicoli esentate dall'obbligo di immatricolazione.

Art. 18 cpv. 1bis È considerata modifica di un impianto ferroviario anche l'integrazione di costruzioni e impianti non ferroviari, purché lo stesso continui a essere destinato prevalentemente alla costruzione o all'esercizio della ferrovia.

1bis

Art. 18n cpv. 1, primo periodo L'UFT può, di propria iniziativa o su proposta di imprese ferroviarie, Cantoni o Comuni, determinare zone riservate concernenti regioni esattamente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a impianti ferroviari. ...

1

Art. 18q cpv. 1, primo periodo, e 2 L'UFT può determinare allineamenti per assicurare impianti ferroviari esistenti o futuri. ...

1

La determinazione di allineamenti presuppone l'esistenza di piani che indicano con sufficiente precisione, almeno a livello di particelle, l'ubicazione degli impianti ferroviari esistenti o previsti.

2

16

RS 152.3

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Art. 18y

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Ritiro dell'autorizzazione d'esercizio o dell'omologazione di tipo

L'UFT ritira l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione di tipo completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora: 1

a.

le condizioni vigenti al momento del suo rilascio non siano più soddisfatte; o

b.

le condizioni vigenti al momento del ritiro non siano soddisfatte e la sicurezza lo esiga.

Può ritirare l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione di tipo completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora l'impresa ferroviaria violi gravemente o ripetutamente la legge, l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione di tipo.

2

Art. 35a

Stazioni di interscambio

Nel caso di progetti concernenti stazioni con offerte che presentano diverse funzioni di collegamento o offerte di più imprese ferroviarie o di diversi vettori di trasporto la ripartizione dei costi di costruzione, esercizio e manutenzione deve essere convenuta per scritto fra gli enti pubblici e le imprese di trasporto coinvolti.

1

2

La convenzione deve rispettare i principi seguenti: a.

ogni ente pubblico e impresa di trasporto sostiene i costi relativi ai propri fondi; si tiene adeguatamente conto dei singoli interessi;

b.

in presenza di circostanze particolari, i costi sono ripartiti secondo gli interessi degli enti pubblici e delle imprese di trasporto coinvolti.

In ogni caso, le parti coinvolte devono inoltre partecipare ai costi nella misura in cui conseguano altri vantaggi determinanti.

3

Art. 36, rubrica Assunzione di compiti preminenti senza incarico dell'UFT Art. 37

Assunzione di compiti preminenti su incarico dell'UFT

L'UFT può incaricare gestori dell'infrastruttura o terzi di assumere compiti preminenti per il trasporto ferroviario o per l'intero trasporto pubblico (compiti di sistema) se ciò consente di migliorare l'efficienza o l'interoperabilità o di offrire soluzioni uniformi per la clientela.

1

L'UFT e gli incaricati convengono per scritto contenuti e portata del compito di sistema. Convengono in particolare: 2

a.

la rimunerazione;

b.

il coinvolgimento delle imprese interessate e dei gruppi interessati e l'eventuale formazione di un comitato;

c.

i diritti relativi a sistemi e applicazioni informatici;

d.

il tipo e la portata di un'eventuale rifatturazione di prestazioni alle imprese interessate.

7810

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FF 2016

L'UFT pubblica il contratto. L'articolo 7 della legge del 17 dicembre 200417 sulla trasparenza è applicabile.

3

I costi non coperti pianificati per l'adempimento dei compiti di sistema sono finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1 della legge del 21 giugno 2013 18 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

4

Gli incaricati e tutte le imprese interessate stipulano un contratto scritto concernente i compiti di sistema, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Le imprese sono tenute a collaborare. Devono essere periodicamente informate e adeguatamente coinvolte nell'ulteriore sviluppo.

5

Gli incaricati devono assicurare lo svolgimento senza discriminazioni dei compiti di sistema.

6

L'incarico di assumere compiti di sistema secondo il presente articolo non costituisce una commessa pubblica ai sensi della LAPub19. Esso non è impugnabile.

7

8

L'articolo 10a LPD20 è applicabile.

Art. 37a

Diritto di partecipazione

Il gestore dell'infrastruttura accorda alle imprese di trasporto ferroviario interessate e ai raccordati interessati il diritto di partecipare alla pianificazione di progetti d'investimento concernenti la sua rete.

1

Il diritto di partecipazione sussiste anche in relazione ad altri compiti affidati al gestore dell'infrastruttura, in particolare compiti di sistema.

2

Art. 40 cpv. 1 lett. d 1

Sentiti gli interessati, l'UFT decide sulle controversie concernenti: d.

il rifiuto di prestarsi al raccordo o le pretese eccessive per prestarvisi e la ripartizione dei costi (art. 33­35a);

Titolo prima dell'art. 40a

Sezione 12a: Commissione del trasporto ferroviario Art. 40a

Organizzazione

La RailCom è una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a LOGA21. La RailCom è indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È subordinata amministrativamente al DATEC.

1

Il Consiglio federale nomina la RailCom, comprendente da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente.

2

17 18 19 20 21

RS 152.3 RS 742.140 RS 172.056.1 RS 235.1 RS 172.010

7811

Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria. LF

FF 2016

I membri devono essere esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie né appartenere a loro organi o intrattenere rapporti di prestazione di servizi con essi.

3

La RailCom emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

4

Art. 40abis

Segreteria tecnica

La RailCom dispone di una segreteria tecnica. Quest'ultima prepara i lavori della RailCom e li coordina con quelli dell'UFT.

1

Il presidente della RailCom è competente per la costituzione, la modifica e lo scioglimento dei rapporti di lavoro del personale della segreteria.

2

3

Il rapporto d'impiego è retto dalla LPers22.

Art. 40ater 1

2

Compiti

La RailCom giudica le controversie concernenti: a.

la concessione dell'accesso alla rete;

b.

le convenzioni sull'accesso alla rete;

c.

il calcolo del prezzo di traccia;

d.

l'accesso agli impianti di trasbordo per il traffico combinato e ai binari di raccordo cofinanziati dalla Confederazione;

e.

l'assunzione di compiti di sistema;

f.

il diritto di partecipazione secondo l'articolo 37a.

Sorveglia: a.

l'applicazione delle regole sulle priorità nel caso normale e in caso di perturbazioni;

b.

l'applicazione senza discriminazioni dei processi di gestione dell'esercizio;

c.

l'assegnazione senza discriminazioni delle tracce;

d.

l'accesso senza discriminazioni all'infrastruttura di cui all'articolo 62 capoverso 1; sono fatte salve le competenze della Commissione della concorrenza in caso di controversie fra imprese di trasporto ferroviario;

e.

l'esecuzione senza discriminazioni dei compiti di sistema, per quanto tale sorveglianza non sia assicurata dall'UFT nell'ambito dell'incarico.

Osserva l'evoluzione del mercato ferroviario ai fini di un trattamento senza discriminazioni di tutti gli interessati e di un sano sviluppo della concorrenza.

3

4

Può avviare inchieste d'ufficio.

Si coordina con le autorità di regolazione di altri Stati. Può scambiare con queste le informazioni e i dati necessari.

5

22

RS 172.220.1

7812

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6

FF 2016

La legge del 6 ottobre 199523 sui cartelli non è applicabile all'accesso alla rete.

Art. 40aquater

Fornitura di dati e obbligo d'informazione

Nell'ambito della sua attività di vigilanza sul mercato la RailCom è autorizzata a rilevare i dati necessari presso le imprese ferroviarie e a elaborarli. Le imprese ferroviarie forniscono i dati necessari per la statistica ufficiale dei trasporti e gli altri documenti di cui la RailCom necessita per adempiere i suoi compiti.

1

I servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della RailCom e a fornirle i documenti necessari.

2

Art. 40aquinquies

Principi procedurali

I procedimenti davanti alla RailCom sono retti dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa (PA) e per analogia dagli articoli 23 e 39 della legge del 17 giugno 200525 sul Tribunale amministrativo federale.

1

Per il procedimento su azione si applicano per analogia le disposizioni della PA relative alla procedura di ricorso, in particolare gli articoli 52, 56, 57, 60 e 63­69.

2

Sono ammessi l'intervento accessorio, il cumulo di azioni, il litisconsorzio e la domanda riconvenzionale. In questi casi si applicano per analogia gli articoli 15, 24, 26 e 31 della legge del 4 dicembre 194726 di procedura civile federale.

3

Il presidente apre il procedimento d'ufficio o confermando per scritto il ricevimento del ricorso o dell'azione.

4

Art. 40asexies

Sanzioni amministrative

La RailCom addossa all'impresa che contravviene al divieto di discriminazione nell'accesso alla rete un importo corrispondente alla cifra d'affari realizzata dall'impresa stessa o da terzi a seguito della discriminazione.

1

Addossa all'impresa che contravviene a una conciliazione, a una decisione della RailCom o a una decisione di un'autorità di ricorso un importo sino a 100 000 franchi.

2

Art. 40asepties

Finanziamento

La RailCom riscuote emolumenti per le sue decisioni. Essi sono calcolati in base al tempo impiegato.

1

La Confederazione sostiene i costi della RailCom che non sono coperti dagli emolumenti.

2

23 24 25 26

RS 251 RS 172.021 RS 173.32 RS 273

7813

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FF 2016

Il Consiglio federale stabilisce i contributi della Confederazione e la tariffa degli emolumenti e disciplina la riscossione di questi ultimi.

3

Art. 40aocties

Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1

I ricorsi contro le decisioni della RailCom hanno effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide, d'ufficio o ad istanza di parte.

2

Nel suo ambito di competenza la RailCom è legittimata a interporre ricorso contro le decisioni di altre autorità federali e contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

3

Art. 52 cpv. 2 e 3 L'UFT può obbligare le imprese ferroviarie a svolgere congiuntamente importanti gare d'appalto.

2

Può disporre misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi o esigere il rimborso di prestazioni finanziarie se l'impresa: 3

a.

non fornisce come convenuto le prestazioni ordinate;

b.

non raggiunge gli obiettivi fissati;

c.

non rispetta i termini fissati; o

d.

non opera in modo economicamente razionale.

Art. 67, secondo periodo ... L'utile deve essere attribuito completamente a una riserva speciale del comparto dell'infrastruttura destinata alla copertura di futuri disavanzi o a spese straordinarie.

Art. 80a

Accertamento dell'idoneità

Se sussistono dubbi sull'idoneità di una persona che svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario, la persona interessata è sottoposta a un esame d'idoneità, segnatamente in caso di comunicazione di un medico attestante l'incapacità della persona di svolgere in modo sicuro un'attività rilevante per la sicurezza a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza.

1

I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1. Possono effettuare la comunicazione direttamente all'UFT, al datore di lavoro oppure all'autorità di sorveglianza dei medici.

2

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FF 2016

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...

Il Consiglio federale determina il momento in cui il Servizio di assegnazione delle tracce acquisisce la personalità giuridica. Specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti al Servizio di assegnazione delle tracce e approva il relativo inventario.

Stabilisce il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio di apertura.

1

Il Servizio di assegnazione delle tracce può concordare con il servizio precedentemente competente per l'assegnazione delle tracce l'assunzione del patrimonio di quest'ultimo. Il trasferimento del patrimonio e le necessarie iscrizioni nei registri sono esenti da imposte e da emolumenti; le disposizioni della legge del 3 ottobre 200327 sulla fusione sono applicabili nella misura in cui riguardano il trasferimento del patrimonio.

2

L'AFF può accordare al Servizio di assegnazione delle tracce mutui per la sua costituzione conformemente all'articolo 9r capoverso 2.

3

Le persone il cui rapporto di lavoro è trasferito secondo l'articolo 333 del Codice delle obbligazioni28 dal servizio precedentemente competente per l'assegnazione delle tracce al Servizio di assegnazione delle tracce ottengono un contratto di lavoro di diritto pubblico. Non hanno diritto al proseguimento della funzione e della classificazione organizzativa. Non possono essere sottoposti a un periodo di prova.

4

Il Servizio di assegnazione delle tracce è il datore di lavoro responsabile per i beneficiari di rendite: 5

a.

precedentemente di responsabilità del servizio che era competente per l'assegnazione delle tracce; e

b.

la cui rendita di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità della previdenza professionale versata da PUBLICA abbia iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della modifica del ... .

Il Servizio di assegnazione delle tracce è parimenti considerato il datore di lavoro responsabile qualora una rendita d'invalidità inizi a decorrere dopo l'entrata in vigore della modifica del ... ma l'incapacità al lavoro che ha provocato l'invalidità sia sopravvenuta prima della sua entrata in vigore.

6

Il Consiglio federale può obbligare i servizi che svolgevano compiti la cui competenza passa al Servizio di assegnazione delle tracce a fornire i loro documenti, dati e software a quest'ultimo.

7

Il Consiglio federale prende tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento ed emana le relative disposizioni.

8

27 28

RS 221.301 RS 220

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FF 2016

4. Legge del 21 giugno 201329 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria Art. 2 cpv. 2 lett. b n. 4 e 5 nonché cpv. 4, primo periodo 2

Il conto economico contempla almeno: b.

come spese: 4. le indennità di cui all'articolo 9o capoverso 1 lettera b della legge federale del 20 dicembre 195730 sulle ferrovie (Lferr), 5. la rimunerazione dei compiti di sistema secondo l'articolo 37 Lferr.

Il conto degli investimenti contempla almeno la concessione di mutui e gli investimenti nel mantenimento della qualità e nell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria nonché gli investimenti nella ricerca corrispondente. ...

4

Art. 4 cpv. 1 lett. a e c­e nonché 2 L'Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono suddivisi sui seguenti ambiti: 1

2

a.

Concerne soltanto il testo francese

c.

ricerca;

d.

indennità per il Servizio di assegnazione delle tracce;

e.

rimunerazione dei compiti di sistema secondo l'articolo 37 Lferr 31.

Concerne soltanto il testo francese

Art. 6

Crediti d'impegno

I crediti d'impegno per le fasi di ampliamento sono retti dall'articolo 58 Lferr 32.

5. Legge federale del 20 marzo 199833 sulle Ferrovie federali svizzere Art. 2 cpv. 3 Le FFS sono un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 195734 sulle ferrovie.

3

29 30 31 32 33 34

RS 742.140 RS 742.101 RS 742.101 RS 742.101 RS 742.31 RS 742.101

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6. Legge del 23 giugno 200635 sugli impianti a fune Art. 3 cpv. 2bis e 2ter Su proposta dell'autorità cantonale competente, gli impianti a fune e gli impianti accessori che necessitano di un'autorizzazione cantonale possono essere autorizzati dall'UFT se sono realizzati assieme a un impianto a fune di cui al capoverso 1 e: 2bis

a.

la valutazione globale della compatibilità ambientale o territoriale ne risulta notevolmente facilitata; o

b.

la delega della competenza comporta importanti vantaggi per il richiedente.

L'autorizzazione secondo il capoverso 2bis non ha alcun influsso sulla competenza cantonale concernente la vigilanza in fase d'esercizio, il rinnovo e il ritiro dell'autorizzazione di esercizio.

2ter

Art. 13 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Art. 16

Diritto applicabile

La procedura di approvazione dei piani è retta, in subordine, dalla legge federale del 20 dicembre 195736 sulle ferrovie (Lferr) e dalla legge federale del 20 giugno 193037 sull'espropriazione.

1

Gli investimenti nell'infrastruttura di impianti a fune beneficiari di indennità federali e cantonali secondo gli articoli 28­31c della legge del 20 marzo 200938 sul trasporto di viaggiatori sono finanziati attraverso prelievi dal Fondo di cui all'articolo 1 della legge del 21 giugno 201339 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento avviene mediante contributi a fondo perso.

2

Il Consiglio federale stabilisce in quale misura i costi d'investimento sono considerati costi infrastrutturali.

3

Art. 17a

Ritiro

L'UFT ritira l'autorizzazione d'esercizio completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora: 1

35 36 37 38 39

a.

le condizioni vigenti al momento del suo rilascio non siano più soddisfatte; o

b.

le condizioni vigenti al momento del suo ritiro non siano soddisfatte e la sicurezza lo esiga.

RS 743.01 RS 742.101 RS 711 RS 745.1 RS 742.140

7817

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FF 2016

Può ritirare l'autorizzazione d'esercizio completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora l'impresa di trasporto a fune violi gravemente o ripetutamente la legge o l'autorizzazione.

2

Art. 18a

Diritto applicabile

L'articolo 15 Lferr40 si applica per analogia all'inchiesta indipendente sugli incidenti.

Art. 24e 1

Informazione sull'attività di vigilanza

L'UFT informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza.

La legge del 17 dicembre 200441 sulla trasparenza non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d'esercizio e ispezioni dell'UFT e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell'esercizio.

2

Art. 24f Ex art. 24e

7. Legge del 29 marzo 195042 sulle imprese filoviarie Art. 7 Autorità di vigilanza

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) esercita la vigilanza sulle imprese.

1

Coinvolge a tal fine le autorità competenti in materia di circolazione dei veicoli a motore.

2

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra le autorità interessate.

3

Art. 8 Competenze speciali dell'UFT

40 41 42

RS 742.101 RS 152.3 RS 744.21

7818

L'UFT può annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi di un'impresa che sono contrarie alla presente legge o a convenzioni internazionali oppure che ledono importanti interessi nazionali..

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FF 2016

Art. 11a cpv. 1 Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne: 1

a.

l'informazione sull'attività di vigilanza;

b.

la notifica e l'inchiesta sugli incidenti e i quasi incidenti;

c.

il trattamento di dati da parte dell'UFT;

d.

la durata del lavoro e del riposo del personale.

Art. 11b L'impresa è responsabile della sicurezza dell'esercizio. Deve segnatamente provvedere a una manutenzione degli impianti e dei veicoli tale da garantirne la sicurezza in qualsiasi momento.

Obbligo di diligenza

8. Legge del 20 marzo 200943 sul trasporto di viaggiatori Art. 9 cpv. 3 L'UFT, sentiti i Cantoni interessati, ritira la concessione o l'autorizzazione completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, se l'impresa: 3

a.

non esercita o esercita solo parzialmente i diritti che le sono conferiti;

b.

non soddisfa più le condizioni del rilascio; o

c.

viola gravemente o ripetutamente gli obblighi che le sono imposti dalla legge, dalla concessione o dall'autorizzazione.

Art. 13 cpv. 3, secondo periodo ... Nella procedura, prevede una consultazione dei Cantoni e delle imprese di trasporto ferroviario.

3

Art. 15a

Obbligo d'informazione

Le imprese devono informare i viaggiatori prima e durante il trasporto, in particolare sui ritardi o sulle soppressioni di collegamenti.

1

2

Informano i viaggiatori sui loro diritti in base alla presente legge.

Art. 18 cpv. 1 lett. c 1

Le imprese devono: c.

43

istituire una procedura per il trattamento dei reclami relativi ai diritti dei viaggiatori stabiliti nella presente legge.

RS 745.1

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FF 2016

Inserire prima del titolo della sezione 3a Art. 18a

Assunzione di compiti preminenti su incarico dell'UFT

L'UFT può incaricare terzi di assumere compiti preminenti nell'ambito del trasporto di viaggiatori (compiti di sistema) se ciò consente di migliorare l'efficienza o l'interoperabilità o di offrire soluzioni uniformi per la clientela.

1

Se i compiti di sistema riguardano offerte di trasporto oggetto di ordinazione secondo l'articolo 28, vengono consultati previamente i Cantoni.

2

L'UFT e gli incaricati convengono per scritto contenuti e portata del compito di sistema. Convengono in particolare: 3

a.

la rimunerazione;

b.

il coinvolgimento delle imprese interessate, dei Cantoni e dei gruppi interessati nonché l'eventuale formazione di un comitato;

c.

i diritti relativi a sistemi e applicazioni informatici;

d.

il tipo e la portata di un'eventuale rifatturazione di prestazioni alle imprese interessate.

L'UFT pubblica il contratto. L'articolo 7 della legge del 17 dicembre 200444 sulla trasparenza è applicabile.

4

Per l'adempimento dei compiti di sistema l'UFT può versare un'indennità secondo l'articolo 28 capoverso 3 o accordare un aiuto finanziario secondo l'articolo 31.

5

All'occorrenza, gli incaricati e tutte le imprese interessate stipulano un contratto scritto concernente i compiti di sistema, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Le imprese devono essere periodicamente informate e adeguatamente coinvolte nell'ulteriore sviluppo. Sono tenute a collaborare nei limiti della legge e della concessione.

6

Gli incaricati devono assicurare lo svolgimento senza discriminazioni dei compiti di sistema.

7

Se l'UFT e i potenziali incaricati non trovano un accordo sul contratto o sulla sua applicazione, il DATEC determina il contenuto del contratto e la rimunerazione.

8

L'incarico di assumere compiti di sistema secondo il presente articolo non costituisce una commessa pubblica ai sensi della legge federale del 16 dicembre 1994 45 sugli acquisti pubblici. Esso non è impugnabile.

9

L'articolo 10a della legge federale del 19 giugno 199246 sulla protezione dei dati (LPD) è applicabile.

10

Art. 18b e 18c Ex art. 18a e 18b 44 45 46

RS 152.3 RS 172.056.1 RS 235.1

7820

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Art. 21

FF 2016

Ritardo: diritto a proseguire il viaggio

Se a causa di un ritardo o della soppressione di una corsa nel traffico concessionario perde la corsa prevista, il viaggiatore ha diritto a proseguire il viaggio con la prossima corsa utile senza spese supplementari.

Art. 21a

Ritardo: rimborso del prezzo del trasporto

Se rende verosimile che a causa di un ritardo o della soppressione di una corsa nel traffico concessionario il viaggio ha perso la sua ragion d'essere, il viaggiatore ha diritto: a.

a non intraprendere il viaggio e al rimborso integrale del prezzo del trasporto;

b.

all'immediato viaggio di ritorno e al rimborso integrale del prezzo del trasporto;

c.

a non proseguire il viaggio e al rimborso proporzionale del prezzo del trasporto.

Art. 21b

Ritardo: indennità per il prezzo del trasporto

Se un ritardo o la soppressione di una corsa nel traffico concessionario non ha dato luogo a un rimborso del prezzo del trasporto, il viaggiatore può chiedere all'impresa un'indennità per il prezzo del trasporto.

1

L'indennità ammonta almeno al 25 per cento del prezzo del trasporto pagato in caso di ritardo superiore a 60 minuti e almeno al 50 per cento del prezzo del trasporto pagato in caso di ritardo superiore a 120 minuti.

2

Le imprese possono stabilire un importo al di sotto del quale non è dovuta alcuna indennità.

3

I possessori di titoli di trasporto di validità prolungata non hanno diritto all'indennità.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi all'indennità per il prezzo del trasporto. Stabilisce in particolare il valore massimo dell'importo al di sotto del quale non è dovuta alcuna indennità.

5

Art. 21c

Ritardo: assistenza

In caso di ritardo di oltre 60 minuti alla partenza o all'arrivo nel traffico concessionario l'impresa fornisce adeguata assistenza ai viaggiatori.

1

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'obbligo di assistenza.

Art. 21d

Ritardo: responsabilità

Nel traffico concessionario l'impresa risponde del danno immediato quale i costi per vitto e alloggio quando, per un'inosservanza dell'orario, il viaggiatore perde l'ultima coincidenza prevista dall'orario o non raggiunge la destinazione del viaggio prevista.

1

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FF 2016

È liberata da questa responsabilità se prova che il danno è dovuto a una colpa imputabile al viaggiatore o a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

2

3

Sono escluse ulteriori pretese di risarcimento per danni dovuti al ritardo.

Inserire prima del titolo della sezione 5 Art. 23a

Biciclette

L'impresa consente al viaggiatore di portare la sua bicicletta sul veicolo se il trasporto non ne risulta pregiudicato. Può chiedere il pagamento di un prezzo per il trasporto.

Art. 28 cpv. 3, secondo periodo ... Può inoltre assumere i costi di prestazioni legate all'offerta di trasporto quando esse sono utili o accessibili a tutte le imprese.

3

Art. 31 cpv. 4 Fatte salve le decisioni necessarie secondo il diritto della società anonima, i mutui condizionalmente rimborsabili della Confederazione possono essere convertiti in capitale proprio, in particolare per consentire la partecipazione alle necessarie misure di risanamento finanziarie.

4

Art. 31a cpv. 3, parte introduttiva, primo periodo L'offerta di trasporto e l'indennità sono determinate tenendo conto innanzitutto della domanda e dell'infrastruttura esistente. ...

3

Art. 33a

Misure per raggiungere gli obiettivi, riduzione dell'indennità

L'UFT, sentiti i Cantoni, può disporre misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi o esigere il rimborso di prestazioni finanziarie se l'impresa: a.

non fornisce come convenuto le prestazioni ordinate;

b.

non raggiunge gli obiettivi fissati;

c.

non rispetta i termini fissati; o

d.

non opera in modo economicamente razionale.

Art. 44a

Pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni

In caso di decesso o lesioni di un suo passeggero a seguito di un incidente, l'impresa ferroviaria effettua senza indugio, alla vittima o ai suoi parenti prossimi, i pagamenti anticipati necessari per soddisfare le immediate necessità economiche, proporzionalmente al danno subito.

1

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FF 2016

Il pagamento anticipato non costituisce un riconoscimento di responsabilità ed è detraibile da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base della presente legge. Ne può essere chiesto il rimborso soltanto se il danno è dovuto a una negligenza o colpa della vittima o se il beneficiario del pagamento anticipato non è l'avente diritto al risarcimento.

2

Il Consiglio federale può stabilire l'importo del pagamento anticipato in caso di decesso.

3

Art. 52b 1

Informazione sull'attività di vigilanza

L'UFT informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza.

La legge del 17 dicembre 200447 sulla trasparenza non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d'esercizio e ispezioni dell'UFT e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell'esercizio.

2

Art. 54 cpv. 1, primo periodo Per le loro attività che rientrano nella concessione o nell'autorizzazione, le imprese sottostanno agli articoli 16­25bis LPD48. ...

1

9. Legge federale del 3 ottobre 197549 sulla navigazione interna Art. 15a

Autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza è: a.

l'Ufficio federale dei trasporti, per le imprese pubbliche di navigazione;

b.

l'autorità cantonale competente, per le imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale o di un'autorizzazione federale.

Art. 15b 1

Informazione sull'attività di vigilanza

L'UFT informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza.

La legge del 17 dicembre 200450 sulla trasparenza non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d'esercizio e ispezioni dell'Ufficio federale dei trasporti e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell'esercizio.

2

Art. 15c e 15d Ex art. 15a e 15b 47 48 49 50

RS 152.3 RS 235.1 RS 747.201 RS 152.3

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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