Termine per la raccolta delle firme: 20 marzo 2018

Iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati ­ per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati ­ per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)», presentata il 31 agosto 2016; dopo che il 31 agosto 2016 il comitato ha dichiarato di approvare definitivamente le versioni tedesca, francese e italiana del testo dell'iniziativa; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati ­ per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)», presentata il 31 agosto 2016, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Altherr Hans, Rütigass 28, 9468 Sax 2. Bangerter Martin, Konolfingenstrasse 26, 3510 Häutligen 3. Berberat Didier, Les Foyards 63, 2300 La Chaux-de-Fonds 4. Birrer-Heimo Prisca, Felsenegg 40, 6023 Rothenburg 5. Cramer Robert, Rue du Clos 20, 1207 Genève 6. Ebneter Maurus, Hasenrain 96, 4102 Binningen 7. Feller Olivier, Route de la Cézille 2, 1272 Genolier 8. Fetz Anita, Oberer Rheinweg 57, 4058 Basel 9. Fournier Jean-René, Chemin Saint-Rémy 2, 1950 Sion 10. Frehner Sebastian, Rütiring 30d, 4125 Riehen 11. Gasche Urs, Kornfeldweg 3, 3312 Fraubrunnen 12. Germann Hannes, Bützistrasse 5, 8236 Opfertshofen 13. Grossen Jürg, Rollstrasse 24, 3714 Frutigen 14. Hotz Silvan, Früeberg 24, 6340 Baar 15. Kessler Martin, Wassergass 10, 8219 Trasadingen 16. Lacher Alexander, Im Gräfli 1A, 8808 Pfäffikon SZ 17. Müller Oliver, Summerhaldestrasse 44, 8427 Freienstein 18. Niedermann Egli Gabriela, Urwerfhalde 22, 8200 Schaffhausen 19. Platzer Casimir, Äussere Dorfstrasse 2, 3718 Kandersteg 20. Regazzi Fabio, Via dei Lupi 1a, 6596 Gordola 21. Strahm Rudolf, Aspiwaldweg 25, 3037 Herrenschwanden 22. Wüest-Rudin David, Vogesenstrasse 104, 4056 Basel 23. Züllig Andreas, Voa Principala 39, 7078 Lenzerheide

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati ­ per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Associazione «Stop all'isola dei prezzi elevati ­ per prezzi equi», Amthausgasse 18, 3011 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 20 settembre 2016.

6 settembre 2016

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati ­ per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 96 cpv. 1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza. Prende in particolare provvedimenti che garantiscano l'acquisto senza discriminazioni di beni e servizi all'estero e impediscano alle imprese che hanno una posizione di potere sul mercato di limitare la concorrenza mediante pratiche unilaterali.

1

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 96 cpv. 1 Entro due anni dallaccettazione del nuovo articolo 96 capoverso 1 da parte del Popolo e dei Cantoni, e fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali, il Consiglio federale emana le disposizioni desecuzione necessarie.

1

Le disposizioni desecuzione dellAssemblea federale e del Consiglio federale rispettano i seguenti principi: 2

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a.

le pratiche ritenute illecite per le imprese che dominano il mercato sono considerate tali anche per le imprese da cui altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze (imprese che hanno una posizione dominante relativa);

b.

in assenza di motivi oggettivi che le giustifichino, sono ritenute illecite le pratiche delle imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa consistenti nel limitare la possibilità dei compratori di acquistare nello Stato di loro scelta ai prezzi praticati dalle imprese locali beni o servizi offerti in Svizzera e all'estero; le differenze di prezzo continuano a essere considerate lecite qualora le imprese non perseguano obiettivi contrari a dinamiche di concorrenza o non provochino distorsioni della concorrenza;

c.

le imprese possono limitare mediante pratiche unilaterali l'acquisto all'estero dei beni che esportano, se questi sono destinati a essere reimportati e rivenduti senza ulteriore lavorazione nel Paese di produzione;

RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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d.

le pratiche abusive illecite delle imprese che hanno una posizione dominante relativa non possono essere punite con sanzioni dirette ai sensi della legislazione sui cartelli;

e.

l'acquisto senza discriminazioni nel settore del commercio elettronico è in linea di principio garantito, in particolare mediante una disposizione contro la concorrenza sleale.

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