Termine di referendum: 7 aprile 2017

Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) Modifica del 16 dicembre 2016 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20161, decreta: I La legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale è modificata come segue: Art. 52 cpv. 3 lett. d 3

La Confederazione versa il resto della sua partecipazione a: d.

persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 56a).

Art. 56a

Contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione

La Confederazione può versare contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28).

1

2

I contributi coprono al massimo il 50 per cento dei costi computabili dei corsi.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il diritto ai contributi, il tasso di contribuzione e i costi computabili dei corsi.

3

Alle persone che frequentano corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori la Confederazione può accordare contributi parziali su domanda. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4

1 2

FF 2016 2701 RS 412.10

2015-2551

7977

L sulla formazione professionale

Art. 56b

FF 2016

Sistema d'informazione

La SEFRI gestisce un sistema d'informazione per controllare il versamento dei contributi di cui all'articolo 56a nonché per elaborare e valutare le relative statistiche.

1

2

Nel sistema d'informazione la SEFRI tratta i dati seguenti: a.

informazioni per l'identificazione dei beneficiari dei contribuiti di cui all'articolo 56a capoversi 1 e 4;

b.

informazioni per l'identificazione delle persone che hanno sostenuto gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori di cui all'articolo 28;

c.

numero di assicurato delle persone di cui alle lettere a e b secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

d.

informazioni sui contribuiti ricevuti secondo l'articolo 56a capoversi 1 e 4;

e.

informazioni sui corsi di preparazione seguiti;

f.

informazioni sugli esami federali di professione e sugli esami professionali federali superiori sostenuti.

Il Consiglio federale emana disposizioni sull'organizzazione e sulla gestione del sistema d'informazione, nonché su sicurezza, durata di conservazione e cancellazione dei dati.

3

4

Può affidare a terzi la gestione del sistema d'informazione e il trattamento dei dati.

Art. 59

Finanziamento e partecipazione della Confederazione

Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento: 1

3

a.

il limite di spesa per: 1. i contributi forfettari ai Cantoni secondo l'articolo 53, 2. i contributi di cui all'articolo 56 per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori, 3. i contributi di cui all'articolo 56a alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione;

b.

il credito d'impegno per: 1. i contributi di cui all'articolo 54 per progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità, 2. i contributi di cui all'articolo 55 per prestazioni particolari di interesse pubblico.

RS 831.10

7978

L sulla formazione professionale

FF 2016

Un quarto delle spese dell'ente pubblico per la formazione professionale conformemente alla presente legge rappresenta il valore indicativo per la partecipazione alle spese da parte della Confederazione. La Confederazione versa un importo pari al massimo al 10 per cento di questa partecipazione come contributo per progetti e prestazioni secondo gli articoli 54 e 55.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2016

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2016

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20164 Termine di referendum: 7 aprile 2017

4

FF 2016 7977

7979

L sulla formazione professionale

7980

FF 2016