9 Decreto federale sui crediti per le strutture di ricerca di importanza nazionale negli anni 2017­2020 del 15 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 36 lettera b della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20163, decreta:

Art. 1 Per gli anni 2017­2020 è approvato un limite di spesa di 422,0 milioni di franchi per sostenere le strutture di ricerca di importanza nazionale di cui all'articolo 15 LPRI.

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Al massimo 40 milioni del limite di spesa possono essere utilizzati per l'iniziativa di promozione nazionale «Medicina personalizzata» (infrastruttura di ricerca) secondo l'articolo 41 capoverso 5 LPRI.

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3

Al massimo 186 milioni di franchi del limite di spesa possono essere utilizzati per sostenere centri di competenza per la tecnologia secondo l'articolo 15 capoverso 3 lettera c LPRI.

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RS 101 RS 420.1 FF 2016 2701

2015-2549

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Crediti per le strutture di ricerca di importanza nazionale negli anni 2017­2020. DF

FF 2016

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 15 settembre 2016

Consiglio degli Stati, 13 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

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