Indagine conoscitiva (art. 104 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri, LStr; RS 142.20) Advance Passenger Information (API): obbligo di comunicazione per le linee di volo da Delhi (DEL), Hong Kong (HKG), Mumbai (BOM), Mascate (MCT) e Singapore (SIN) verso la Svizzera La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) determina i voli per i quali le compagnie aeree sono tenute a comunicare, immediatamente dopo il check-in, i dati personali relativi ai passeggeri (generalità e indicazioni relative al documento di viaggio) e i dati relativi al volo (art. 104, LStr). La valutazione dei dati API contribuisce a migliorare i controlli al confine e a lottare efficacemente contro l'entrata illegale.

Prima di sottoporre una linea di volo all'obbligo di comunicazione sono sentite tutte le compagnie aeree che effettuano regolari voli di linea o charter su tale linea a destinazione della Svizzera.

Stante un'analisi dei rischi, la SEM sta considerando l'eventualità di sottoporre all'obbligo di comunicazione i voli in provenienza da Delhi (DEL), Hong Kong (HKG), Mumbai (BOM), Mascate (MCT) e Singapore (SIN) a destinazione della Svizzera.1 Le compagnie aeree interessate hanno la possibilità di inviare il proprio parere, fino al 2 agosto 2016, in merito alla prevista introduzione dell'obbligo di comunicazione. Questo l'indirizzo per l'inoltro dei pareri: Segreteria di Stato della migrazione, Sezione Basi frontiera, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern L'obbligo sarà verosimilmente disposto nell'agosto 2016 con effetto a ottobre/novembre 2016. Vi è la possibilità di prevedere una fase di prova su domanda della compagnia aerea.

La comunicazione dei dati relativi ai passeggeri a bordo di voli sottoposti all'obbligo di comunicazione avviene tramite la rete SITA Type B oppure tramite l'API Webupload (Internet). Entrambe le varianti sono descritte nelle specifiche tecniche API, le quali costituiscono una base vincolante per la predisposizione delle necessarie infrastrutture e definiscono altresì le modalità di comunicazione dei dati in caso di disturbi tecnici. Le specifiche tecniche API sono consultabili sul sito web della SEM2.

1

2

Sottostanno tuttora all'obbligo di comunicazione i voli da Dubai, Dar es Salaam, Nairobi, Pristina, Istanbul, Mosca, Casablanca, Marrakech, São Paulo, Abu Dhabi, Doha, Pechino e Shanghai a destinazione della Svizzera (decisione generale del 7 luglio 2011, pubblicata nel Foglio ufficiale del 26 luglio 2011; FF 2011 5673 decisione generale del 24 luglio 2012, FF 2012 6618; decisione generale del 25 giugno 2013, FF 2013 3985 decisione generale del 4 agosto 2015, FF 2015 4909.

www.sem.admin.ch > Entrata & Soggiorno > Entrata > Advance Passenger Information (API). Le specifiche tecniche con i dati di contatto saranno recapitati unitamente alla decisione.

5502

2016-1683

FF 2016

Le compagnie aeree interessate sono pregate di indicare alla SEM, fino al 2 agosto 2016, il canale di comunicazione di loro scelta (SITA Type B oppure API Webupload), se desiderano una fase di prova e la lingua di corrispondenza auspicata (italiano, tedesco, francese). Sono altresì pregate di indicare alla SEM una persona di contatto per le questioni inerenti alla trasmissione di prova e alla qualità dei dati.

Per domande o chiarimenti, le compagnie aeree possono rivolgersi a api-info@sem.admin.ch.

12 luglio 2016

Segreteria di Stato della migrazione

5503