Termine di referendum: 19 gennaio 2017

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est del 30 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20162, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell'Europa dell'Est nel loro intento di attuare e consolidare la democrazia, nonché nella transizione verso l'economia di mercato e nell'instaurazione delle relative strutture sociali.

1

Sono Stati dell'Europa dell'Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est e i Paesi dell'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS).

2

Nell'ambito del contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata, la Confederazione può sostenere anche Cipro e Malta.

3

Art. 2

Obiettivi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est persegue i seguenti obiettivi: a.

1 2

la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnatamente di istituzioni politiche stabili;

RS 101 FF 2016 2005

2015-2581

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Cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. LF

b.

Art. 3

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la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell'economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l'aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

Principi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio del partenariato solidale.

1

I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell'Europa dell'Est e in particolare dei bisogni della loro popolazione.

2

Essi presuppongono che lo Stato o l'istituzione partner prendano dal canto loro un numero sufficiente di provvedimenti efficaci.

3

Art. 4

Democrazia e diritti dell'uomo

Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e sul rispetto dei diritti dell'uomo. In caso di grave violazione di questi principi, può adottare misure e procedere agli adeguamenti necessari.

Art. 5

Modalità

I provvedimenti possono essere eseguiti nell'ambito di sforzi bilaterali o multilaterali o in modo autonomo.

Art. 6

Coordinamento

La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell'Europa dell'Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere, estere e internazionali.

Sezione 2: Provvedimenti Art. 7

Forme di cooperazione

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est può assumere le seguenti forme: a.

cooperazione tecnica;

b.

cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, il sostegno al bilancio, la riduzione dell'indebitamento e le garanzie;

c.

provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale;

d.

provvedimenti atti a promuovere l'impiego di mezzi del settore privato;

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e.

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qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti previsti nel presente articolo, idonea al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Art. 8

Prestazioni finanziarie

Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di: a.

contributi a fondo perso;

b.

mutui;

c.

partecipazioni;

d.

garanzie.

Art. 9

Provvedimenti misti

I provvedimenti possono consistere anche in forme combinate di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.

Sezione 3: Finanziamento Art. 10 I mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali mediante decreto federale semplice.

Sezione 4: Esecuzione Art. 11

Priorità

Il Consiglio federale fissa i punti fondamentali e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge; al riguardo si fonda sui principi sanciti dalla presente legge e tiene conto dell'esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.

Art. 12

Accordi e contratti

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un'organizzazione internazionale.

1

Gli uffici federali competenti possono concludere accordi internazionali e contratti di diritto pubblico o privato relativi a programmi o a progetti specifici.

2

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Art. 13 1

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Collaborazione con terzi

La progettazione e l'esecuzione dei provvedimenti possono essere affidate a terzi.

Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.

2

Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative.

3

Per adempiere gli obiettivi definiti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

4

Art. 14

Coerenza e coordinamento nell'Amministrazione federale

Il Consiglio federale provvede affinché nell'Amministrazione federale la politica concernente l'Europa dell'Est sia coerente e coordinata.

Art. 15

Amministrazione del personale locale

Il datore di lavoro tratta, in forma cartacea e nel sistema di informazione BV PLUS dell'Ufficio federale del personale, i dati del personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all'estero sulla base di un contratto di diritto privato e attivo nell'ambito della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (personale locale) del quale necessita per svolgere i suoi compiti quale datore di lavoro, in particolare per: 1

a.

determinare il fabbisogno di personale;

b.

reclutare il personale al fine di garantire gli effettivi necessari;

c.

gestire i salari e le remunerazioni, costituire i dossier del personale e gestire le comunicazioni alle assicurazioni sociali;

d.

promuovere le misure di sviluppo e fidelizzazione degli impiegati;

e.

mantenere e migliorare il livello di qualifica degli impiegati;

f.

assicurare una pianificazione, un monitoraggio e un controllo mediante analisi comparative, analisi di dati, di rapporti e di piani di misure.

Il datore di lavoro può trattare i seguenti dati relativi al personale necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al capoverso 1, compresi i dati sensibili e i profili della personalità: 2

a.

informazioni relative alla persona;

b.

informazioni relative allo stato di salute in rapporto alla capacità lavorativa;

c.

informazioni relative alla salute connesse con i rimborsi dell'assicurazione malattie;

d.

informazioni relative alle prestazioni, al potenziale e allo sviluppo personale e professionale;

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3

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e.

dati richiesti nell'ambito della collaborazione per l'esecuzione del diritto delle assicurazioni sociali;

f.

atti procedurali e decisioni delle autorità riguardanti il lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile della protezione e della sicurezza dei dati.

Può trasmettere dati a terzi unicamente se una base legale lo prevede o se la persona interessata vi acconsente per scritto.

4

I dati di cui al capoverso 2 lettere a e c possono essere trasmessi al consulente assicurativo del DFAE solo se sono assolutamente necessari per chiarire un caso specifico.

5

6

Il datore di lavoro emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, archiviazione e distruzione;

b.

le autorizzazioni per il trattamento dei dati;

c.

le categorie di dati di cui al capoverso 2;

d.

la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 16

Commissione consultiva

La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale secondo l'articolo 14 della legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali presta consulenza al Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità della cooperazione.

Art. 17

Valutazioni e rapporti

Il Consiglio federale vigila sull'utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni periodiche.

1

2

Riferisce all'Assemblea federale su ogni periodo di credito.

Il rapporto all'attenzione dell'Assemblea federale è elaborato con la collaborazione di valutatori esterni, mediante metodi di valutazione riconosciuti, e menziona gli obiettivi non raggiunti e le misure volte a migliorare la situazione.

3

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 18

Esecuzione

1

Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2

Emana le disposizioni di esecuzione.

3

RS 974.0

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Art. 19

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Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: 1. Legge federale del 19 dicembre 20034 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo Art. 1 cpv. 2 lett. b 2

Sono fatte salve le misure ai sensi: b.

della legge federale del 30 settembre 20165 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

2. Legge federale del 19 marzo 19766 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Art. 11 cpv. 2 Per adempiere gli scopi previsti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

2

Art. 13a

Trattamento dei dati

Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati: 1

a.

cognome, nome e data di nascita;

b.

luogo d'origine, cittadinanza e numero di passaporto;

c.

religione;

d.

stato civile;

e.

numero d'assicurato AVS;

f.

informazioni sulla carriera professionale e militare;

g.

profili della personalità;

h.

attività politiche e sindacali;

i.

indicazioni sulla salute.

I dati relativi alla salute possono essere comunicati al Servizio medico della Confederazione o all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) se essi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

2

4 5 6

RS 193.9 RS ...; FF 2016 6829 RS 974.0

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Art. 20

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Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Fatto salvo il capoverso 4, la presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2024.

4

Le modifiche di cui all'articolo 19 n. 2 hanno durata di validità indeterminata.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 20167 Termine di referendum: 19 gennaio 2017

7

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