Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 20161, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 20022 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue: Titolo Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust) Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Scopo e misure Art. 1 Con la presente legge la Confederazione intende migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione.

1

A tale scopo la Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per: 2

1 2

a.

l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia;

b.

l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia, se in tal modo si possono ridurre i costi di custodia a carico dei genitori;

FF 2016 5753 RS 861

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Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. LF

c.

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progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori.

Titolo prima dell'art. 2

Sezione 2: Aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti a carattere innovativo Art. 3 cpv. 4 Gli aiuti finanziari sono concessi solo se anche i Cantoni, le collettività locali di diritto pubblico, i datori di lavoro o altri terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata.

4

Titolo prima dell'art. 3a

Sezione 2a: Aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori Art. 3a

Aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia

Gli aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia possono essere concessi ai Cantoni che provvedono ad aumentare l'importo complessivo dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia al fine di ridurre i costi di custodia a carico dei genitori. Quale riferimento per il confronto si considera l'anno civile precedente la concessione degli aiuti finanziari. Sono presi in conto anche i contributi dei datori di lavoro per l'aumento dei sussidi prescritti per legge dai Cantoni o dai Comuni.

1

Gli aiuti finanziari possono essere concessi ai Cantoni, se il finanziamento dell'aumento dei sussidi sembra garantito a lungo termine, ma comunque per un periodo di almeno sei anni.

2

Possono essere concessi a un Cantone una sola volta nel periodo di validità della presente legge.

3

Art. 3b

Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori

Gli aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori possono essere concessi ai Cantoni, ai Comuni, ad altre persone giuridiche e a persone fisiche.

1

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Possono essere concessi per progetti che mirano ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a livello cantonale, regionale o comunale. Ciò vale soprattutto per i progetti che predispongono: 2

3

a.

un'ampia offerta di servizi per la custodia di bambini in età scolastica organizzata congiuntamente con la scuola;

b.

un'offerta di servizi per la custodia a favore dei genitori con orari di lavoro irregolari o impieghi flessibili; o

c.

un'offerta di servizi per la custodia al di fuori degli orari di apertura usuali, segnatamente in orari marginali o durante le vacanze scolastiche.

I progetti devono soddisfare le esigenze qualitative cantonali.

Titolo prima dell'art. 4

Sezione 2b: Mezzi a disposizione, calcolo e durata degli aiuti finanziari Art. 4 cpv. 1, 2 e 2bis L'Assemblea federale vota un credito d'impegno pluriennale per ciascuno degli aiuti finanziari di cui alle sezioni 2 e 2a.

1

2

Abrogato

Per progetti a carattere innovativo (art. 2 cpv. 1 lett. d) può essere impiegato al massimo il 15 per cento dei mezzi messi a disposizione mediante il credito d'impegno per gli aiuti finanziari di cui alla sezione 2.

2bis

Art. 5 cpv. 3bis e 3ter Gli aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia (art. 3a) sono concessi per tre anni dal momento dell'aumento dei sussidi. Essi ammontano al 65 per cento dell'aumento dei sussidi il primo anno, al 35 per cento il secondo anno e al 10 per cento il terzo anno.

3bis

Gli aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori (art. 3b) coprono al massimo la metà dei costi del progetto, valutazione compresa.

3ter

Art. 6 cpv. 5 e 6 I Cantoni devono presentare la loro domanda di aiuti finanziari secondo l'articolo 3a prima dell'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia.

5

I Cantoni, i Comuni, le altre persone giuridiche e le persone fisiche devono presentare la loro domanda di aiuti finanziari secondo l'articolo 3b prima di avviare il 6

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progetto. Se la domanda non è presentata da un Cantone, deve essere corredata di un parere dei Cantoni competenti.

Art. 7, rubrica e cpv. 3 Decisione e contratti di prestazione Statuisce con decisione formale sulle domande di aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori.

3

Art. 9

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 9a

Disposizione transitoria della modifica del ...

L'UFAS concede gli aiuti finanziari di cui alla sezione 2 al più tardi fino al 31 gennaio 2019.

Art. 10 cpv. 6 6

La durata di validità della presente legge è prorogata sino al ...

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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