13 Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Disegno

(LPSU) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20161, decreta: I La legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue: Art. 70

Riconoscimento di titoli esteri

Su richiesta, l'ufficio federale competente riconosce con decisione formale i titoli esteri del settore universitario ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata.

1

Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i titoli; i terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.

2

È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i titoli relativi alle professioni regolamentate a livello intercantonale.

3

Art. 78 cpv. 2 e 3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.

2

L'ufficio federale competente provvede a organizzare le necessarie conversioni dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.

3

1 2

FF 2016 2701 RS 414.20

2015-2553

2983

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2016