13 Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
Disegno
(LPSU) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20161, decreta: I La legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue: Art. 70
Riconoscimento di titoli esteri
Su richiesta, l'ufficio federale competente riconosce con decisione formale i titoli esteri del settore universitario ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata.
1
Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i titoli; i terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.
2
È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i titoli relativi alle professioni regolamentate a livello intercantonale.
3
Art. 78 cpv. 2 e 3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.
2
L'ufficio federale competente provvede a organizzare le necessarie conversioni dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.
3
1 2
FF 2016 2701 RS 414.20
2015-2553
2983
Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2984
FF 2016