Termine di referendum: 19 gennaio 2017

Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist) Modifica del 30 settembre 2016 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 20151, decreta: I La legge dell'8 ottobre 19992 sui lavoratori distaccati è modificata come segue: Art. 5 cpv. 4 Se l'appaltatore primario non ha adempiuto l'obbligo di diligenza secondo il capoverso 3, possono inoltre essergli inflitte le sanzioni di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere d e g. L'articolo 9 capoverso 3 non è applicabile.

4

Art. 7 cpv. 4bis Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono una disciplina per quanto concerne l'addossamento delle spese di controllo, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. In tal caso, l'articolo 9 capoverso 2 lettera g non è applicabile.

4bis

1 2

FF 2015 4809 RS 823.20

2015-1632

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Legge sui lavoratori distaccati

FF 2016

Art. 9, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Sanzioni amministrative 2

L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può: a.

per infrazioni all'articolo 1a capoverso 2, all'articolo 3 o all'articolo 6, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi;

b.

per infrazioni all'articolo 2, pronunciare una sanzione amministrativa che: 1. preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi, o 2. vieti alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

c.

per infrazioni particolarmente gravi all'articolo 2, pronunciare il cumulo delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b;

d.

per infrazioni all'obbligo di diligenza secondo l'articolo 5 capoverso 3, pronunciare una sanzione amministrativa che: 1. preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi, o 2. vieti alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

e.

per infrazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 lettera a o b oppure per il mancato pagamento dell'importo della sanzione amministrativa passata in giudicato di cui alle lettere a, b o d, vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

f.

per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO3 commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi;

g.

addossare totalmente o parzialmente alle imprese inadempienti le spese di controllo.

L'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e all'organo di controllo paritetico competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a. La SECO tiene un elenco delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione mediante decisione passata in giudicato.

L'elenco è pubblico.

3

Art. 12 cpv. 1 lett. c e comminatoria penale, nonché 2 e 4 1

Chiunque: c.

3

non si attiene a un divieto di offrire servizi passato in giudicato secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b, d o e;

RS 220

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è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale4 commina una pena più grave.

2

e 4 Abrogati

II Il Codice delle obbligazioni5 è modificato come segue: Art. 360a cpv. 3 Qualora le disposizioni sul salario minimo di un contratto normale di lavoro secondo il capoverso 1 siano ripetutamente violate o vi sia motivo di credere che al termine della durata di validità del contratto normale di lavoro possano verificarsi nuovi abusi secondo il capoverso 1, l'autorità competente può prolungare a tempo determinato la durata di validità del contratto normale di lavoro su proposta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b.

3

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 20166 Termine di referendum: 19 gennaio 2017

4 5 6

RS 311.0 RS 220 FF 2016 6917

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