16.034 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni del 13 aprile 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale semplice che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 aprile 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2016-0257

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Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di conferire, mediante decreto federale semplice, la garanzia federale alle modifiche apportate alle costituzioni dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni. Le modifiche costituzionali concernono ambiti diversi e sono conformi al diritto federale: è quindi possibile conferire la garanzia federale.

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza degli aventi diritto di voto lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia va conferita se le disposizioni della costituzione cantonale sono conformi al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata.

Nella fattispecie, le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Basilea Città: ­

la revisione dell'organizzazione giudiziaria;

nel Cantone di Basilea Campagna: ­

la collaborazione intercantonale e regionale;

nel Cantone dei Grigioni: ­

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le partecipazioni in centrali a carbone.

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Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Basilea Città

1.1.1

Votazione popolare cantonale del 15 novembre 2015

Nella votazione popolare del 15 novembre 2015 gli aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Città hanno approvato la modifica dei § 44 capoverso 1 lettere e e f, 46 capoverso 3, 71 capoversi 1 e 2, 89 capoverso 1, 99 capoverso 1, 115 e 117 capoverso 4 nonché il nuovo § 150 della Costituzione cantonale del 23 marzo 2005 1 (Cost./BS) (revisione dell'organizzazione giudiziaria) con 31 063 voti favorevoli e 5597 contrari. Con lettera del 22 dicembre 2015 il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città ha chiesto la garanzia federale ai sensi dell'articolo 51 capoverso 2 della Costituzione federale2 (Cost.).

1.1.2

Revisione dell'organizzazione giudiziaria

Vecchio testo

Nuovo testo

§ 44 cpv. 1 lett. e e f 1 Gli aventi diritto di voto eleggono: e. i presidenti supplenti dei tribunali; f. i giudici ordinari del Tribunale d'appello, del Tribunale civile, del Tribunale penale e del Tribunale delle assicurazioni sociali che esercitano la loro funzione a titolo accessorio;

§ 44 cpv. 1 lett. e e f 1 Gli aventi diritto di voto eleggono: e. Abrogata f. Abrogata

§ 46 cpv. 3 3 I membri del Consiglio di Stato, il presidente del Governo, i presidenti dei tribunali e i loro supplenti come anche i giudici ordinari che esercitano la loro funzione a titolo accessorio sono eletti secondo il sistema maggioritario.

§ 46 cpv. 3 3 I membri del Consiglio di Stato, il presidente del Governo e i presidenti dei tribunali sono eletti secondo il sistema maggioritario.

§ 71 cpv. 1 e 2 1 Le funzioni di membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato, di cancelliere dello Stato, di difensore civico, di giudice in qualsivoglia autorità giudiziaria, di cancelliere del Tribunale d'appello, di procuratore pubblico e di commissario della polizia

§ 71 cpv. 1 e 2 1 I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, il cancelliere dello Stato, il difensore civico, i giudici in qualsivoglia autorità giudiziaria, i presidenti e i membri di qualsivoglia autorità di conciliazione, il cancelliere del Tribunale d'appello e il procu-

1 2

RS 131.222.1 RS 101

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giudiziaria presso il Pubblico ministero sono incompatibili.

2 I quadri superiori dell'amministrazione e i collaboratori personali del Consiglio di Stato o dei consiglieri di Stato, se partecipano regolarmente e in modo determinante alla preparazione dei decreti e delle decisioni del Consiglio di Stato, non possono far parte del Gran Consiglio.

ratore pubblico non possono far parte di un'altra di queste autorità.

2 I quadri superiori dell'amministrazione e i collaboratori personali del Consiglio di Stato o dei consiglieri di Stato, se partecipano regolarmente in modo determinante alla preparazione dei decreti e delle decisioni del Consiglio di Stato, non possono far parte del Gran Consiglio. La disposizione vale anche per il capo dell'amministrazione del Tribunale d'appello.

§ 89 cpv. 1 1 Su proposta della sua commissione, il Gran Consiglio elegge i giudici supplenti del Tribunale d'appello, del Tribunale civile, del Tribunale penale e del Tribunale delle assicurazioni sociali, come anche il difensore civico.

§ 89 cpv. 1 1 Su proposta della sua commissione, il Gran Consiglio elegge il difensore civico e i giudici, sempre che la legge non preveda altrimenti.

§ 99 cpv. 1 1 L'organizzazione e la procedura interna del Gran Consiglio, nonché i suoi rapporti con il Consiglio di Stato, con il Tribunale d'appello e con il difensore civico sono disciplinati dalla legge.

§ 99 cpv. 1 1 L'organizzazione e la procedura interna del Gran Consiglio, nonché i suoi rapporti con il Consiglio di Stato, con i tribunali e con il difensore civico sono disciplinati dalla legge.

§ 115 La giurisdizione amministrativa è esercitata dal Tribunale delle assicurazioni sociali, dalle commissioni di ricorso previste dalla legge e dal Tribunale d'appello.

§ 115 La giurisdizione amministrativa è esercitata dal Tribunale delle assicurazioni sociali, dalle commissioni di ricorso previste dalla legge, dal tribunale per il ricovero a scopo di assistenza e dal Tribunale d'appello.

§ 117 cpv. 4 4 Il Tribunale d'appello esercita la vigilanza su tutti i tribunali.

§ 117 cpv. 4 4 Il Tribunale d'appello esercita la vigilanza su tutti i tribunali di istanza inferiore.

§ 150 Modifica della Costituzione cantonale del 3 giugno 2015 1 La durata del mandato in corso dei presidenti dei tribunali, dei loro supplenti e dei giudici nominati secondo il diritto vigente è prorogata fino all'inizio del mandato dei presidenti dei tribunali e dei giudici da nominare secondo il nuovo diritto.

2 La durata del mandato in corso dei giudici supplenti del Tribunale delle assicurazioni sociali è prorogata fino all'inizio del mandato dei giudici del Tribunale delle assicurazioni sociali da nominare secondo il nuovo diritto.

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La revisione totale della legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria del 1895 ha richiesto l'adeguamento di diverse disposizioni nella Costituzione cantonale. Le modifiche più significative riguardano: ­

La distinzione tra «giudici ordinari che esercitano la loro funzione a titolo accessorio», eletti dal Popolo, e «giudici supplenti», designati dal Gran Consiglio, è abrogata come il titolo di «vice» per il presidente di due tribunali.

Tutti i giudici ordinari che esercitano la loro funzione a titolo accessorio in futuro sono eletti dal Gran Consiglio.

­

Il principio dell'inconciliabilità vale ora anche per le autorità di conciliazione, dato che assumono funzioni giurisdizionali, e per il capo dell'amministrazione del Tribunale di appello, dato che si vuole rafforzare l'amministrazione autonoma dei tribunali. Il principio non vale invece più per i commissari della polizia giudiziaria.

­

Dato che secondo il diritto federale il tribunale delle assicurazioni sociali e il tribunale per il ricovero a scopo di assistenza (detto sinora «commissione di ricorso») sono tribunali cantonali superiori, la vigilanza del Tribunale di appello può riguardare solo i tribunali cantonali inferiori.

­

La disposizione transitoria stabilisce che la durata del mandato in corso di alcuni giudici è prolungata di sei mesi affinché le elezioni che si terranno nel 2016 possano aver luogo secondo il nuovo diritto.

L'organizzazione dei tribunali è un compito cantonale (art. 122, 123 e 47 Cost.). Le esigenze poste ad una procedura giudiziaria devono essere soddisfatte conformemente all'articolo 30 Cost. Le modifiche menzionate corrispondono a questa condizione. Le modifiche della Cost./BS sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.2

Costituzione del Cantone di Basilea Campagna

1.2.1

Votazione popolare cantonale del 14 giugno 2015

Nella votazione popolare del 14 giugno 2015 gli aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Campagna hanno approvato la modifica del § 3 della Costituzione cantonale del 17 maggio 19843 (Cost./BL) (collaborazione intercantonale e regionale) con 54 201 voti favorevoli e 16 740 contrari. Con lettera del 19 agosto 2015 la Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Campagna ha chiesto la garanzia federale.

3

RS 131.222.2

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1.2.2

Collaborazione intercantonale e regionale

Vecchio testo

Nuovo testo

§3 1 Le autorità collaborano con altri Cantoni e con le regioni estere limitrofe nell'adempimento di compiti di comune interesse.

2 Esse si adoperano in particolare per concludere convenzioni con le autorità del Cantone di Basilea Città, creare istituzioni comuni, disciplinare la reciproca perequazione degli oneri e armonizzare le legislazioni.

3 Vanno elaborate regole che assicurino una collaborazione efficace tra le autorità.

§3 1 Le autorità del Cantone di Basilea Campagna s'impegnano per intensificare la collaborazione nella regione. Per l'adempimento di compiti comuni o regionali, collaborano con le autorità di altri Cantoni, segnatamente di Basilea Città, Argovia, Soletta e Giura, con le autorità dei Comuni della regione e degli Stati esteri confinanti.

2 Le autorità del Cantone di Basilea Campagna si adoperano per concludere convenzioni con autorità svizzere ed estere nella regione e in particolare nella Svizzera nordoccidentale, per creare istituzioni comuni, per regolare la reciproca perequazione degli oneri e per armonizzare le legislazioni.

3 Le autorità del Cantone di Basilea Campagna si adoperano per ottenere il sostegno della Confederazione in progetti d'interesse regionale, cantonale o transfrontaliero.

4 Vanno elaborate regole che assicurino una collaborazione efficace tra le autorità. A questo scopo il Consiglio di Stato, eventualmente insieme alle autorità dei Cantoni ed enti territoriali coinvolti, può prendere misure adeguate e in particolare far svolgere analisi atte a simulare il mandato di collaborazione di cui ai capoversi da 1 a 3.

5 I diritti di partecipazione democratici devono essere garantiti.

Il nuovo testo si basa sulla formulazione dell'iniziativa costituzionale riguardante una collaborazione efficace nella regione. Estende il mandato costituzionale delle autorità basilesi, finora rivolto al Cantone di Basilea Città, ad altri enti territoriali nazionali ed esteri. Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio sostengono l'iniziativa.

Secondo l'articolo 48 Cost. i Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale. La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze. I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione. L'articolo 56 Cost. prevede esplicitamente che i Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. Possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione. Le nuove disposizioni costituzionali cantonali riaffermano la volontà del Cantone di collaborare non solo con il Cantone di Basilea Città, ma anche con altre autorità nazionali ed estere. La modifica della Cost./BL è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

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1.3

Costituzione del Cantone dei Grigioni

1.3.1

Votazione popolare cantonale del 14 giugno 2015

Nella votazione popolare cantonale del 14 giugno 2015 gli aventi diritto di voto del Cantone dei Grigioni hanno approvato il nuovo articolo 83a della Costituzione cantonale del 14 settembre 20034 (Cost./GR) (partecipazioni in centrali a carbone) con 39 514 voti favorevoli e 9335 voti contrari. Con lettera del 21 ottobre 2015 la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni ha chiesto la garanzia federale.

1.3.2

Partecipazioni in centrali a carbone

Vecchio testo

Nuovo testo Art. 83a Partecipazioni in centrali a carbone Il Cantone non partecipa ad aziende che investono in centrali a carbone. Nel quadro delle sue possibilità legali e politiche si adopera affinché le aziende con partecipazioni cantonali rinuncino a investire in centrali a carbone.

La revisione parziale della Costituzione attua l'iniziativa popolare cantonale «Sì all'energia pulita senza carbone», adottata il 22 settembre 2013 e presentata in forma generica.

Ai sensi dell'articolo 89 capoverso 1 Cost. la Confederazione e i Cantoni si adoperano nell'ambito delle rispettive competenze tra l'altro per un approvvigionamento energetico compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente. Ciò significa tra l'altro utilizzare energie rinnovabili (cfr. art. 5 cpv. 3 della legge del 26 giugno 19985 sull'energia). La modifica della Cost./GR è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

2

Costituzionalità

2.1

Conformità con il diritto federale

Dall'esame risulta che le modifiche costituzionali dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni rispondono ai requisiti dell'articolo 51 della Costituzione federale. La garanzia federale può pertanto essere conferita.

4 5

RS 131.226 RS 730.0

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2.2

Competenza dell'Assemblea federale

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale conferire la garanzia federale alle costituzioni cantonali.

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