Testo originale

Protocollo all'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea Concluso il ...

Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore il ...

La Confederazione svizzera, di seguito denominata «Svizzera», da una parte, e l'Unione europea e il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica taliana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di seguito denominati «Stati membri», dall'altra, di seguito denominate «le parti contraenti», visto l'accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito «accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002, visto il protocollo del 26 ottobre 20043 all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in

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RS 0.142.112.681 RU 2006 995

2016-0066

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Partecipazione, in qualità di parte contraente, della repubblica di Croazia all'Acc. sulla libera circolazione delle persone. Prot. con la CE

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qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (di seguito denominato «il protocollo del 2004»), che è entrato in vigore il 1° aprile 2006, visto il protocollo del 27 maggio 20084 all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (di seguito «il protocollo del 2008»), che è entrato in vigore il 1° giugno 2009, vista l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013, considerando che è necessario che la Repubblica di Croazia diventi parte contraente dell'accordo, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1. La Repubblica di Croazia diventa parte contraente dell'accordo.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo sono vincolanti per la Repubblica di Croazia come per le attuali parti contraenti dell'accordo secondo le condizioni e modalità stabilite nel presente protocollo.

Art. 2 Il corpo e l'allegato I dell'accordo sono adattati come segue: a)

la Repubblica di Croazia è aggiunta all'elenco delle parti contraenti insieme all'Unione europea e agli Stati membri;

b)

nell'articolo 10 dell'accordo, alla fine dei paragrafi 1ter, 2ter, 3ter, 4quater e 5ter, sono inseriti i seguenti paragrafi 1quater, 2quater, 3quater, 4quinquies, 4sexies e 5quater:

«1quater. Sino al termine dei due anni successivi all'entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, la Svizzera può mantenere contingenti di accesso per quanto riguarda i lavoratori dipendenti in Svizzera e i lavoratori autonomi che sono cittadini della Croazia per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a restrizioni quantitative.

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Partecipazione, in qualità di parte contraente, della repubblica di Croazia all'Acc. sulla libera circolazione delle persone. Prot. con la CE

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Prima della fine del suddetto periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicato ai cittadini della Croazia sulla base di un rapporto della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del suddetto periodo, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure per cinque anni dopo l'entrata in vigore del suddetto protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui al primo comma.

Al termine del periodo transitorio definito al presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i limiti quantitativi nei confronti dei cittadini della Croazia. Quest'ultima può introdurre gli stessi limiti quantitativi nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.» «2quater. Sino al termine dei due anni successivi all'entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, la Svizzera e la Croazia possono mantenere, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo, nei quattro settori seguenti: orticoltura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente codici NACE 5 01.41, da 45.1 a 45.4, 74.60 e 74.70). Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1quater, 2quater, 3quater e 4quinquies, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini della Croazia rispetto a quelli che sono cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea o all'EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l'accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono
soggetti al controllo della priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenuti requisiti in materia di qualifiche per i permessi di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi6 e per i prestatori di servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo, nei quattro settori sopra citati.

Entro i due anni successivi all'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, il Comitato misto riesamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro due anni dall'entrata in vigore del suddetto protocollo, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l'intenzione di conti5

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NACE: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).

I lavoratori possono chiedere permessi di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al comma 3 quater anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.

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nuare ad applicarle, può continuare a farlo fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore del suddetto protocollo. In assenza di tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui al primo comma.

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.» «3quater. Dall'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1 quater, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell'ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Croazia, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno7 conformemente alla tabella seguente: Fino alla fine del

Numero di permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno

Numero di permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno

Primo anno

54

543

Secondo anno

78

748

Terzo anno

103

953

Quarto anno

133

1158

Quinto anno

250

2000

3quinquies. Qualora la Svizzera e/o la Croazia applichino ai lavoratori impiegati sul loro territorio le misure descritte ai paragrafi 1quater, 2quater e 3quater e in caso di gravi perturbazioni, reali o potenziali, sui loro mercati del lavoro, comunicano al Comitato misto la situazione prima del termine del periodo di cui al paragrafo 1 quater.

Il Comitato misto deciderà se il paese che ha effettuato la comunicazione possa continuare ad applicare le misure transitorie sulla base di detta comunicazione.

Qualora emetta parere favorevole, il paese che ha effettuato la comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1quater, 2quater e 3quater fino a sette anni dall'entrata in vigore del suddetto protocollo. In questo caso, il numero annuo di permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1quater è il seguente:

7

Questi permessi di soggiorno sono rilasciati in aggiunta ai contingenti di cui all'articolo 10 del presente accordo, riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell'accordo (21 giugno 1999) o cittadini degli Stati membri divenuti parti contraenti dell'accordo in virtù dei protocolli del 2004 e del 2008. Questi permessi di soggiorno si aggiungono inoltre a quelli concessi in base ad accordi bilaterali esistenti relativi a scambi di tirocinanti tra la Svizzera e i nuovi Stati membri.

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Fino alla fine del

Numero di permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno

Numero di permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno

Sesto anno

260

2100

Settimo anno

300

2300

.» «4quinquies. Al termine del periodo di cui ai paragrafi 1quater e 3quinquies, e sino alla fine del decimo anno dall'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, si applicano le seguenti disposizioni: qualora, per un anno di riferimento, il numero di nuovi permessi di soggiorno appartenenti a una delle categorie di cui al paragrafo 1quater, rilasciati a lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia in un dato anno, superi la media dei tre anni che precedono l'anno di riferimento di oltre il 10 %, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l'anno di applicazione, il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno, per lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia, alla media dei tre anni precedenti all'anno di applicazione, aumentata del 5 %, e il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiori a un anno alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione, aumentata del 10 %. I permessi possono essere limitati allo stesso numero per l'anno che segue l'anno di applicazione.

In deroga al precedente comma, al termine del sesto e del settimo anno di riferimento si applicano le seguenti disposizioni: qualora il numero di nuovi permessi di soggiorno appartenenti a una delle categorie di cui al paragrafo 1 quater, rilasciati a lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia in un dato anno, superi la media dell'anno che precede l'anno di riferimento di oltre il 10 %, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l'anno di applicazione, il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno, per lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia, alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione, aumentata del 5 %, e il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiori a un anno alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione, aumentata del 10 %. I permessi possono essere limitati allo stesso numero per l'anno che segue l'anno di applicazione.» «4sexies. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4quinquies si intende per: 1)

, un dato anno calcolato a partire dal primo giorno del mese in cui il protocollo entra in vigore;

2)

, l'anno che segue l'anno di riferimento.»

«5quater. Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1quater, 2quater, 3quater e 4quinquies, segnatamente quelle del paragrafo 2quater relative alla priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione, in qualità 1953

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di parte contraente, della Repubblica di Croazia, sono autorizzati ad esercitare un'attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi lavoratori godono, in particolare, della mobilità geografica e professionale.

I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno, senza che possa essere invocato l'esaurimento dei limiti quantitativi. I titolari di un permesso di soggiorno di durata pari o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto protocollo, questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godono dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone stabilite specificati dalle disposizioni di base dell'accordo, in particolare dall'articolo 7.» «c) all'articolo 27, paragrafo 2, dell'allegato I dell'accordo, il riferimento all'articolo 10, paragrafi 2, 2bis, 2ter, 4bis, 4ter e 4quater è sostituito dal riferimento all'articolo 10, paragrafi 2ter, 2quater, 4quater e 4quinquies.» Art. 3 In deroga all'articolo 25 dell'allegato I dell'accordo, si applicano i periodi transitori di cui all'allegato I del presente protocollo.

Art. 4 L'allegato II e l'allegato III dell'accordo sono rispettivamente modificati conformemente all'allegato 2 e all'allegato 3 del presente protocollo.

Art. 5 1. Gli allegati 1, 2 e 3 del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

2. Il presente protocollo, insieme al protocollo del 2004 e al protocollo del 2008, costituisce parte integrante dell'accordo.

Art. 6 1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri e dell'Unione europea, e dalla Svizzera in conformità delle proprie rispettive procedure.

2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

Art. 7 Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di ratifica o approvazione.

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Art. 8 Il presente protocollo rimane in vigore per la stessa durata e secondo le stesse disposizioni dell'accordo.

Art. 9 1. Il presente protocollo nonché le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in duplice esemplare originale in tedesco, francese, italiano, bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, greco, inglese, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

2. Le versioni in lingua croata dell'accordo, compresi tutti gli allegati, i protocolli e l'atto finale, fanno ugualmente fede. Il Comitato misto istituito dall'articolo 14 dell'accordo approva la versione facente fede dell'accordo in lingua croata.

Fatto a ...

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Allegato 1

Misure transitorie relative all'acquisto di terreni agricoli La Repubblica di Croazia può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo sull'acquisizione di terreni agricoli da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese diverso dalle parti contraenti dell'accordo o dalle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere in Croazia non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini croati.

Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo paragrafo o di porvi fine.

Qualora vi siano prove sufficienti che, allo scadere del periodo transitorio, il mercato croato dei terreni agricoli sarà colpito da gravi perturbazioni o sussisterà tale rischio, la Croazia comunica dette circostanze al Comitato misto prima del termine del periodo transitorio di sette anni di cui al primo paragrafo. In tal caso, la Croazia può continuare ad applicare le misure descritte al primo paragrafo fino a dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo. Tale proroga può essere limitata a determinate zone geografiche particolarmente interessate.

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Allegato 2 L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente: 1.

alla sezione A, punto 1: (atti cui è fatto riferimento), è inserito il seguente atto: «Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1), che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia;»

2.

il paragrafo 1 della sezione «Assicurazione contro la disoccupazione» del protocollo all'allegato II si applica ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Croazia fino alla fine del settimo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo.

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Allegato 3 L'allegato III dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente: Al punto 1bis sono aggiunti i seguenti trattini: ­

trattato di adesione della Repubblica di Croazia (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10), allegato III (elenco di cui all'art. 15 dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 41).

L'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE è sostituito dal seguente: «5. Fatto salvo l'articolo 43ter, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per cui la corrispondente formazione è iniziata: a)

per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991; e

b)

per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991,

qualora le autorità dei suddetti Stati membri attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.» Nella direttiva 2005/36/CE è inserito il seguente articolo 43ter: «I titoli acquisiti in ostetricia non si applicano ai titoli di seguito elencati, ottenuti in Croazia prima del 1° luglio 2013: visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekolosko-opstetricka primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica).» 1958

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direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368), allegato, parte A.

Al punto 2bis è aggiunto il seguente trattino: «­ direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368), allegato, parte B, paragrafo 1.» Al punto 3bis è aggiunto il seguente trattino: «­ direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368), allegato, parte B, paragrafo 2.» Al punto 5bis è aggiunto il seguente trattino: «­ direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368), allegato, parte C.»

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Dichiarazione della svizzera relativa a misure autonome a decorrere dalla data della firma La Svizzera darà provvisoriamente accesso, in base alla sua legislazione nazionale, al suo mercato del lavoro ai cittadini della Repubblica di Croazia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni transitorie contenute nel presente protocollo. A tal fine la Svizzera aprirà specifici contingenti per permessi di lavoro a breve e a lungo termine, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 dell'accordo, a favore dei cittadini della Repubblica di Croazia, a decorrere dalla data della firma del presente protocollo. I contingenti riguarderanno 50 permessi a lungo termine e 450 permessi a breve termine all'anno. Inoltre, saranno ammessi 1000 lavoratori a breve termine all'anno per un soggiorno inferiore a 4 mesi.

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