Termine di referendum: 7 aprile 2017

Legge federale sugli stranieri (LStr) (Integrazione) Modifica del 16 dicembre 2016 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20131; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo 20162, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri è modificata come segue: Titolo Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) Inserire prima del titolo della sezione 2 Art. 26a

Ammissione di consulenti e insegnanti

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa come consulente o insegnante religioso oppure come insegnante di lingua e cultura del Paese d'origine se, oltre ad adempiere le condizioni di cui agli articoli 18­24: 1

1 2 3

FF 2013 2045 FF 2016 2471 RS 142.20

2012-2375

7937

LF sugli stranieri (Integrazione)

FF 2016

a.

ha dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera ed è in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offre consulenza; e

b.

è in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro.

Per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera b.

2

Art. 33 cpv. 4 e 5 In caso di rilascio e di proroga del permesso di dimora, la durata di validità del permesso è determinata prendendo in considerazione l'integrazione dello straniero.

4

Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.

5

Art. 34 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a­c, 4 e 6 2

Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero se: a.

ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora;

b.

non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 o 63 capoverso 2; e

c.

è integrato.

Il permesso di domicilio può essere rilasciato già dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora, se lo straniero adempie le condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c ed è in grado di comunicare bene nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza.

4

Il permesso di domicilio revocato conformemente all'articolo 63 capoverso 2 e rimpiazzato da un permesso di dimora può essere rilasciato nuovamente al più presto cinque anni dopo la revoca, sempre che lo straniero sia ben integrato.

6

Art. 42 cpv. 3 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a.

3

Art. 43

Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio

Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se: 1

7938

LF sugli stranieri (Integrazione)

FF 2016

a.

coabitano con lui;

b.

dispongono di un'abitazione conforme ai loro bisogni;

c.

non dipendono dall'aiuto sociale;

d.

sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e

e.

lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

2

La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.

3

Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.

4

Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a.

5

6

I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 44

Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se: 1

a.

coabitano con lui;

b.

dispongono di un'abitazione conforme ai loro bisogni;

c.

non dipendono dall'aiuto sociale;

d.

sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e

e.

lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC5 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

2

La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.

3

4 5

RS 831.30 RS 831.30

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LF sugli stranieri (Integrazione)

FF 2016

Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.

4

Art. 45 lett. d Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se: d.

lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC6 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

Art. 49a

Deroga al requisito delle competenze linguistiche

È possibile derogare al requisito di cui agli articoli 43 capoverso 1 lettera d e 44 capoverso 1 lettera d se sussistono motivi gravi.

1

Sono considerati motivi gravi segnatamente una disabilità, una malattia o un'altra incapacità che pregiudichi ampiamente l'apprendimento di una lingua.

2

Art. 50 cpv. 1 lett. a Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se: 1

a.

l'unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a; o

Art. 51 cpv. 2 lett. b 2

I diritti giusta gli articoli 43, 48 e 50 si estinguono se: b.

sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 o 63 capoverso 2.

Titolo prima dell'art. 53

Capitolo 8: Integrazione Sezione 1: Promozione dell'integrazione degli stranieri Art. 53

Principi

Nell'adempiere i loro compiti rispettivi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell'integrazione degli stranieri e della protezione contro la discriminazione.

1

6

RS 831.30

7940

LF sugli stranieri (Integrazione)

FF 2016

Creano condizioni quadro favorevoli alle pari opportunità e alla partecipazione della popolazione straniera alla vita pubblica. Valorizzano il potenziale della popolazione straniera, tengono conto della sua eterogeneità ed esigono senso di responsabilità da ognuno.

2

Incoraggiano gli stranieri in particolare nell'acquisizione di competenze linguistiche e di altre competenze di base, nell'avanzamento professionale e nella previdenza per la salute; sostengono inoltre tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza.

3

Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nella promozione dell'integrazione.

4

Art. 53a

Categorie interessate

Il Consiglio federale definisce le categorie interessate dalla promozione dell'integrazione. Consulta preventivamente i Cantoni e le associazioni mantello di Comuni e città.

1

Nel promuovere l'integrazione si tiene conto delle esigenze particolari delle donne, dei bambini e dei giovani.

2

Art. 54

Promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie

L'integrazione è incoraggiata in primo luogo nelle strutture esistenti a livello federale, cantonale e comunale, segnatamente: a.

nelle offerte di assistenza e di formazione prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche;

b.

nel mondo del lavoro;

c.

nelle strutture della sicurezza sociale;

d.

nelle strutture della sanità pubblica;

e.

nella pianificazione del territorio nonché nello sviluppo delle città e dei quartieri;

f.

nello sport, nei media e nella cultura.

Art. 55

Promozione specifica dell'integrazione

La promozione specifica dell'integrazione a livello federale, cantonale e comunale completa la promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie, qualora queste non siano accessibili o vi siano lacune.

Art. 55a

Misure per stranieri con un bisogno d'integrazione particolare

I Cantoni prevedono con la massima sollecitudine misure d'integrazione adeguate per gli stranieri con un bisogno d'integrazione particolare. La Confederazione li sostiene in tale compito.

7941

LF sugli stranieri (Integrazione)

Art. 56

FF 2016

Ripartizione dei compiti

Il Consiglio federale definisce la politica d'integrazione nei settori di competenza della Confederazione. Provvede affinché i servizi federali adottino, insieme alle autorità cantonali competenti, provvedimenti miranti a promuovere l'integrazione e a proteggere contro la discriminazione.

1

La SEM coordina i provvedimenti dei servizi federali miranti a promuovere l'integrazione e a proteggere contro la discriminazione, in particolare nei settori della sicurezza sociale, della formazione professionale, della formazione continua e della sanità. I servizi federali coinvolgono la SEM nelle attività con potenziali ripercussioni sull'integrazione.

2

La SEM assicura lo scambio d'informazioni e di esperienze con i Cantoni, i Comuni e gli altri soggetti coinvolti.

3

I Cantoni definiscono la politica d'integrazione nei settori di loro competenza.

Provvedono affinché le autorità cantonali adottino, insieme alle autorità comunali competenti, provvedimenti miranti a promuovere l'integrazione e a proteggere contro la discriminazione. Designano un servizio che funga da interlocutore della SEM per le questioni inerenti all'integrazione e assicurano lo scambio d'informazioni e di esperienze con i Comuni.

4

In collaborazione con i Cantoni, la SEM verifica periodicamente l'integrazione della popolazione straniera e assicura la garanzia della qualità in materia di promozione dell'integrazione.

5

Art. 57

Informazione e consulenza

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano e prestano consulenza agli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, in particolare sui loro diritti e doveri.

1

Le autorità competenti informano gli stranieri sulle offerte in materia di promozione dell'integrazione.

2

I Cantoni provvedono a fornire le prime informazioni ai nuovi arrivati in Svizzera.

La Confederazione li sostiene in tale compito.

3

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano la popolazione sulla politica d'integrazione e sulla situazione particolare degli stranieri.

4

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono affidare a terzi i compiti di cui ai capoversi 1­4.

5

Art. 58

Contributi finanziari

La Confederazione contribuisce finanziariamente all'integrazione conformemente ai capoversi 2 e 3. Tali contributi completano le spese sostenute dai Cantoni a favore dell'integrazione.

1

I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d'aiuto sociale secondo l'articolo 87 della 2

7942

LF sugli stranieri (Integrazione)

FF 2016

presente legge e gli articoli 88 e 89 LAsi 7, sono versati sotto forma di somme forfettarie per l'integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d'integrazione. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone.

Gli altri contributi sono versati per il finanziamento di programmi cantonali di integrazione nonché per programmi e progetti di portata nazionale volti a promuovere l'integrazione degli stranieri a prescindere dal loro statuto. Il coordinamento e lo svolgimento delle attività nell'ambito dei programmi e progetti possono essere affidati a terzi.

3

Il Consiglio federale fissa l'importo dei contributi della Confederazione secondo i capoversi 2 e 3.

4

D'intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina i dettagli della procedura di cui ai capoversi 2 e 3.

5

Titolo prima dell'art. 58a

Sezione 2: Requisiti d'integrazione Art. 58a 1

Criteri d'integrazione

Nel valutare l'integrazione l'autorità competente si basa sui criteri seguenti: a.

il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;

b.

il rispetto dei valori della Costituzione federale;

c.

le competenze linguistiche; e

d.

la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione.

Si tiene in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti.

2

Il Consiglio federale definisce le competenze linguistiche necessarie al rilascio o alla proroga di un permesso.

3

Art. 58b

Accordi d'integrazione e raccomandazioni per l'integrazione

L'accordo d'integrazione è stipulato con l'interessato e fissa gli obiettivi, le misure e lo scadenzario della promozione dell'integrazione. Ne disciplina inoltre il finanziamento.

1

Può prevedere in particolare obiettivi concernenti l'acquisizione di competenze linguistiche, l'integrazione scolastica o professionale ed economica, nonché l'acquisizione di conoscenze sulle condizioni di vita, sul sistema economico e sull'ordinamento giuridico svizzeri.

2

7

RS 142.31

7943

LF sugli stranieri (Integrazione)

FF 2016

Se le autorità competenti esigono la conclusione di un accordo d'integrazione, il permesso di dimora è rilasciato o prorogato soltanto dopo la conclusione di tale accordo.

3

Le autorità competenti possono rivolgere raccomandazioni per l'integrazione alle persone di cui agli articoli 2 capoversi 2 e 3 e 42.

4

Art. 62 cpv. 1 lett. f L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se: 1

f.

lo straniero non rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi.

Art. 63 cpv. 2 Il permesso di domicilio può essere revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora se non sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a.

2

Art. 83 cpv. 10 Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.

10

Art. 85 cpv. 6, 7 lett. d ed e, 7bis e 7ter 6

Abrogato

I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se: 7

d.

sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e

e.

lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC8 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

7bis Ai

fini della concessione dell'ammissione provvisoria, in luogo della condizione di cui al capoverso 7 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

La condizione di cui al capoverso 7 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni. È inoltre possibile derogare a detta condizione se sussistono motivi gravi ai sensi dell'articolo 49a capoverso 2.

7ter

8

RS 831.30

7944

LF sugli stranieri (Integrazione)

Art. 85a

FF 2016

Attività lucrativa

Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22).

1

Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l'inizio e la fine dell'attività lucrativa come pure il cambiamento d'impiego. La notifica deve indicare in particolare: 2

a.

l'identità e il salario della persona esercitante l'attività lucrativa;

b.

l'attività lucrativa esercitata;

c.

il luogo di lavoro.

Il datore di lavoro deve allegare alla notifica una dichiarazione in cui conferma di conoscere le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore e che si impegna a osservarle.

3

L'autorità di cui al capoverso 2 trasmette senza indugio una copia della notifica agli organi di controllo cui compete la verifica del rispetto delle condizioni di salario e di lavoro.

4

5

Il Consiglio federale designa gli organi di controllo competenti.

6

Disciplina la procedura di notifica.

Art. 88

Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono soggetti al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali secondo l'articolo 86 LAsi9. Sono applicabili le disposizioni del capitoli 5 sezione 2 e 10 LAsi nonché l'articolo 112a LAsi.

1

L'obbligo di pagare il contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dall'entrata in Svizzera.

2

Art. 96 cpv. 1 Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione dello straniero.

1

Art. 97 cpv. 3 lett. dbis­e Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti: 3

dbis. il versamento di indennità di disoccupazione; dter. il versamento di prestazioni complementari annue ai sensi della LPC10; dquater. i provvedimenti disciplinari disposti da autorità scolastiche; 9 10

RS 142.31 RS 831.30

7945

LF sugli stranieri (Integrazione)

FF 2016

dquinquies. i provvedimenti disposti da autorità di protezione dei minori e degli adulti; e.

altre decisioni che lasciano supporre un bisogno d'integrazione particolare alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a.

Art. 100b

Commissione della migrazione

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e Svizzeri.

1

La commissione si occupa delle questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall'entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, comprese le persone del settore dell'asilo.

2

La commissione collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali nonché con le organizzazioni non governative attive nella migrazione, segnatamente con le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri attive nel settore dell'integrazione. Essa prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze a livello internazionale.

3

La commissione può essere sentita su questioni di principio inerenti alla promozione dell'integrazione. È autorizzata a chiedere alla SEM il versamento di contributi finanziari per svolgere progetti d'integrazione di portata nazionale.

4

5

Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.

Art. 120 cpv. 1 lett. f e g 1

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: f.

viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 85a capoverso 2 o non ne osserva le condizioni (art. 85a cpv. 2 e 3);

g.

si oppone ai controlli degli organi di controllo di cui all'articolo 85a capoverso 4 o li rende impossibili.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III Coordinamento con la modifica del 16 dicembre 2016 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione)

7946

LF sugli stranieri (Integrazione)

FF 2016

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 16 dicembre 201611 della legge federale del 16 dicembre 200512 sugli stranieri (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, le disposizioni qui appresso avranno il seguente tenore:

1. Legge federale del 16 dicembre 200513 sugli stranieri Art. 53

Principi

Nell'adempiere i loro compiti rispettivi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell'integrazione degli stranieri e della protezione contro la discriminazione.

1

Creano condizioni quadro favorevoli alle pari opportunità e alla partecipazione della popolazione straniera alla vita pubblica. Valorizzano il potenziale della popolazione straniera, tengono conto della sua eterogeneità ed esigono senso di responsabilità da ognuno.

2

Incoraggiano gli stranieri in particolare nell'acquisizione di competenze linguistiche e di altre competenze di base, nell'avanzamento professionale e nella previdenza per la salute; sostengono inoltre tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza.

3

Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nella promozione dell'integrazione.

4

5 Le

autorità cantonali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego.

Art. 97 cpv. 3 lett. dter e f Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti: 3

dter. il versamento di prestazioni complementari ai sensi della LPC14; f.

11 12 13 14

Priva d'oggetto o abrogata

FF 2016 7955 RS 142.20 RS 142.20 RS 831.30

7947

LF sugli stranieri (Integrazione)

FF 2016

2. Legge federale del 6 ottobre 200615 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 26a

Comunicazione di dati alle autorità di migrazione

Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare e dell'accertamento del diritto di soggiorno, gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità competenti in materia di migrazione, conformemente all'articolo 97 capoverso 3 lettera dter della legge federale del 16 dicembre 200516 sugli stranieri e la loro integrazione e in deroga all'articolo 33 LPGA17, il versamento a cittadini stranieri di una prestazione complementare annua secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a. Se sono rimborsate solamente le spese di malattia e d'invalidità di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b, comunicano alle autorità competenti in materia di migrazione i casi di rimborsi di una certa entità.

Art. 26abis Privo d'oggetto o abrogato Art. 26b

Registro delle prestazioni complementari

L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro dei beneficiari di prestazioni complementari.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2016

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2016

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 201618 Termine di referendum: 7 aprile 2017

15 16 17 18

RS 831.30 RS 142.20 RS 830.1 FF 2016 7937

7948

LF sugli stranieri (Integrazione)

FF 2016

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 26 giugno 199819 sull'asilo Art. 61

Attività lucrativa

Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono autorizzate a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI20).

1

Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l'inizio e la fine dell'attività lucrativa come pure il cambiamento d'impiego. La procedura di notifica è retta dall'articolo 85a capoversi 2­6 LStrI.

2

Il capoverso 2 non si applica ai rifugiati riconosciuti titolari di un permesso di domicilio.

3

Titolo prima dell'art. 85

Sezione 2: Obbligo di rimborso e contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali Art. 85

Obbligo di rimborso

In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale, di soccorso d'emergenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.

1

La Confederazione fa valere il diritto al rimborso prelevando un contributo speciale sui valori patrimoniali (art. 86).

2

Il diritto al rimborso della Confederazione si prescrive in un anno a contare dal giorno nel quale l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. Tali crediti non fruttano interesse.

3

4

Il diritto al rimborso dei Cantoni è retto dal diritto cantonale.

19 20

RS 142.31 RS 142.20

7949

LF sugli stranieri (Integrazione)

Art. 86

FF 2016

Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

Sono soggetti al contributo speciale i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione d'allontanamento passata in giudicato che dispongono di valori patrimoniali. Il contributo speciale serve a coprire le spese di cui all'articolo 85 capoverso 1 causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti.

1

2

Il contributo speciale è prelevato sui valori patrimoniali.

Le autorità competenti possono riscuotere il contributo speciale soltanto se l'interessato: 3

a.

non può dimostrare che i valori patrimoniali provengono da redditi dell'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale;

b.

non può dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali; o

c.

può dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali, ma questi ultimi superano l'importo fissato dal Consiglio federale.

L'obbligo del contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria.

4

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del contributo speciale e la durata dell'obbligo di versarlo.

5

Art. 87

Dichiarazione dei valori patrimoniali e procedura in caso di partenza

I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.

1

I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se la persona in questione lascia, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria.

La domanda di restituzione deve essere presentata prima della partenza.

2

Art. 115 lett. c, 116a e 117 Abrogati

Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2016 Se pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2016, le procedure e i crediti di cui agli articoli 86 e 87 della presente legge e all'articolo 88 LStrI21 sono retti dal diritto anteriore.

21

RS 142.20

7950

LF sugli stranieri (Integrazione)

FF 2016

2. Legge del 13 dicembre 200222 sulla formazione professionale Art. 3 lett. c La presente legge promuove e sviluppa: c.

le pari opportunità di formazione sul piano sociale e regionale, la parità effettiva fra uomo e donna, l'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, nonché le pari opportunità e l'integrazione degli stranieri;

3. Legge del 22 giugno 197923 sulla pianificazione del territorio Art. 1 cpv. 2 lett. f 2

Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a: f.

promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale.

Art. 29a

Sussidi per i progetti

In collaborazione con i Cantoni, le città e i Comuni, la Confederazione può promuovere progetti volti a migliorare, nell'interesse di uno sviluppo sostenibile, la qualità abitativa e la coesione sociale nei luoghi destinati all'abitazione.

1

L'Ufficio federale della pianificazione del territorio coordina tale promozione con i servizi federali interessati e garantisce una valutazione sistematica delle esperienze raccolte.

2

4. Legge federale del 19 giugno 195924 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 59 cpv. 3 e 6 Gli uffici AI possono far capo a specialisti dell'aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d'osservazione medica e professionale, a servizi specializzati nell'integrazione degli stranieri, a servizi d'interpretariato interculturale, nonché a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali.

3

Nell'erogare le loro prestazioni, gli uffici AI tengono conto delle peculiarità linguistiche, sociali e culturali degli assicurati, senza che per questi ultimi ne derivi il diritto a una prestazione particolare.

6

22 23 24

RS 412.10 RS 700 RS 831.20

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LF sugli stranieri (Integrazione)

FF 2016

Art. 68bis cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. ebis Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l'accesso ai provvedimenti d'integrazione appropriati previsti dall'assicurazione per l'invalidità, dall'assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con: 1

ebis. gli organi d'esecuzione pubblici e privati della legislazione sull'asilo, sugli stranieri e sull'integrazione;

5. Legge federale del 6 ottobre 200625 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 26abis

Comunicazione dei dati alle autorità competenti in materia di migrazione

Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare, gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità competenti in materia di migrazione, conformemente all'articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 200526 sugli stranieri e la loro integrazione e in deroga all'articolo 33 LPGA27, il versamento a cittadini stranieri di una prestazione complementare annua secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a.

6. Legge del 25 giugno 198228 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 17 cpv. 5 L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale, psicologico o in materia di migrazione, se è accertato che questa misura è opportuna.

Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.

5

Art. 59 cpv. 5 I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all'esecuzione della legislazione sull'asilo, sugli stranieri e sull'integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio.

5

25 26 27 28

RS 831.30 RS 142.20 RS 830.1 RS 837.0

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FF 2016

Art. 59a lett. a e c L'ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi competenti, affinché: a.

la necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente in particolare riguardo alle loro ripercussioni per ciascun sesso e per l'integrazione degli stranieri;

c.

le esperienze fatte in Svizzera e all'estero siano oggetto di valutazioni, tali da permettere di raccomandare provvedimenti concreti ai servizi competenti; è data la priorità a provvedimenti in favore di: 1. giovani e donne disoccupati, 2. assicurati che, a causa del contesto migratorio da cui provengono, della loro formazione professionale, della loro età o di altre caratteristiche, sono esposti a un rischio elevato di disoccupazione di lunga durata, 3. assicurati disoccupati di lungo periodo.

Art. 66a cpv. 1 lett. c e 3 L'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che: 1

c.

3

non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione.

Non ricevono assegni di formazione gli assicurati che: a.

hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore riconosciuto in Svizzera o che, pur senza ottenere un diploma, hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione; o

b.

hanno superato un esame professionale federale o un esame professionale federale superiore.

Art. 85f cpv. 1 lett. e I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con: 1

e.

gli organi d'esecuzione pubblici e privati della legislazione sull'asilo, sugli stranieri e sull'integrazione;

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