Decisione concernente la soppressione delle aree di atterraggio in montagna Rosenegg-West e Gumm del 15 dicembre 2016

Autorità di decisione:

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Oggetto:

Soppressione delle aree di atterraggio in montagna Rosenegg-West e Gumm

Basi giuridiche:

In virtù dell'articolo 8 capoverso 3 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), il DATEC designa aree di atterraggio in montagna a scopo di formazione e addestramento. La designazione avviene d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e le autorità cantonali competenti.

Contenuto della decisione: In data 21 ottobre 2015 il Consiglio federale ha approvato il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica PSIA, parte III B6a Aree di atterraggio in montagna.

Esso prevede, tra l'altro, la soppressione delle due aree di atterraggio in montagna Rosenegg-West e Gumm e la definizione di una rete di 40 aree di atterraggio in montagna. La decisione del DATEC sopprime le due aree di atterraggio in montagna. Il numero delle aree di atterraggio in montagna viene quindi ridotto a 40, che è il numero massimo fissato dall'articolo 54 capoverso 3 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1).

Le aree d'atterraggio in montagna Rosenegg-West e Gumm sono soppresse a decorrere dal 22 giugno 2017.

Il testo completo della decisione può essere ottenuto presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, tel. 058 465 91 40, e-mail: info@bazl.admin.ch.

Pubblicazione:

2016-3331

A decorrere dal 22 giugno 2017, le due aree di atterraggio in montagna vengono cancellate dall'Aeronautical Information Publication Visual Flight Rules Manual (AIP VFR Manual).

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FF 2016

Notifica:

La presente decisione è notificata ai Cantoni di Berna e Vaud, ai Comuni di Grindelwald, Saanen, Innertkirchen e Châteux d'Oex nonché al Club Alpino Svizzero e alla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio.

Procedura:

La procedura è conforme alle disposizioni della PA.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. Il termine non decorre dal 18 dicembre al 2 gennaio compresi.

Il termine di ricorso inizia il giorno successivo alla notifica personale alle parti e, in caso di pubblicazione su un bollettino ufficiale, il giorno successivo a quest'ultima.

Il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

20 dicembre 2016

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per il tramite dell'Ufficio federale dell'aviazione civile: Christian Hegner Direttore

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