Decisione generale concernente l'omologazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari del 5 settembre 2016

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, decide: I prodotti fitosanitari Banarg (4 % etilene e 96 % azoto) della ditta Pangas Carbanan (4 % etilene e 96 % azoto) della ditta Carbagas Bananen-Gasgemisch (4 % etilene e 96 % azoto) della ditta Messer Schweiz AG sono omologati, a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016, per un uso limitato alle seguenti condizioni: Applicazione autorizzata: Campo d'applicazione

Orticoltura Pomodoro

Indicazione

Applicazione

Accelerazione e sincronizzazione della maturazione dei frutti

Concentrazione: 5­10 ppm d'etilene durante 3­10 notti consecutive Applicazione sugli ultimi tre grappoli di piante cimate

Condizioni d'uso 1 Per uso unicamente in serra mediante il sistema di distribuzione del CO2.

2 Omogeneizzare la distribuzione del gas nella serra usando ventilatori.

3 Durante l'iniezione e fino alla raccolta mantenere una temperatura media superiore a 20 °C.

4 Nella serra non vi deve essere alcuna coltura oltre ai pomodori.

5 Assicurarsi che nessuno acceda all'area per tutta la durata del trattamento.

6 Dopo l'applicazione aerare a lungo la serra prima di riaccedervi.

7 Nell'utilizzare gas pressurizzati osservare le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza generali riportati nella scheda dei dati di sicurezza.

8 Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

9 Conservare fuori della portata dei bambini.

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RS 916.161

6380

2016-2340

FF 2016

Rimedi giuridici La presente decisione puņ essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

20 settembre 2016

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

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