Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

14 aprile 2016

Swiss Life SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

Con lettera del 4 dicembre 2015, Swiss Life SA ha presentato una modifica della tariffa collettiva nell'ambito dell'assicurazione vita per la previdenza professionale.

La modifica concerne tutti gli assicurati delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza assicurati presso Swiss Life SA.

La modifica riguarda un adeguamento della tariffazione concernente il rischio (morte e invalidità) come pure della tariffazione concernente i costi.

Nella tariffazione concernente il rischio vengono adeguati il tasso d'interesse tecnico (da 1,75 % a 1 %), le basi di calcolo biometriche come pure la tariffazione empirica (modulazioni in base all'andamento dei sinistri).

Nella tariffazione concernente i costi vengono modificate le aliquote di costo per il prodotto SL Business Protect e in caso di penalità di mora.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 14 aprile 2016 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2017 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere 7850

2016-3277

FF 2016

presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

13 dicembre 2016

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

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