Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) Proroga e modifica del 14 novembre 2016 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 giugno 2004, del 12 ottobre 2005, del 6 novembre 2006, del 17 settembre 2008, del 29 marzo 2011, del 13 dicembre 2012 e del 2 maggio 20131 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

II Il decreto del Consiglio federale del 9 giugno 2004 menzionato alla cifra I è così modificato: Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi (art. 7 CCPA) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio.

Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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FF 2005 5865, 2006 8345, 2008 7487, 2011 3401, 2012 8599, 2013 2763

2016-2863

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Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA). DCF

FF 2016

III Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2016 e ha effetto sino al 31 dicembre 2017.

14 novembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: La vice-presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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