Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nella posa di ponteggi (CCL PEAN Posa di ponteggi) Proroga e modifica del 14 ottobre 2016

Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 30 giugno 2009 e dell'8 ottobre 20131 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nella posa di ponteggi (CCL PEAN Posa di ponteggi), è prorogata.

II Il decreto del Consiglio federale del 30 giugno 2009, menzionato nella cifra I, viene modificato come segue: Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi per i costi di esecuzione (art. 3.2 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo preventivo per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che la SECO richiede in singoli casi. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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FF 2009 4707, 2013 7445

2016-2646

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Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nella posa di ponteggi (CCL PEAN Posa di ponteggi). DCF

FF 2016

III Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2016 e ha effetto sino al 31 dicembre 2018.

14 ottobre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: La vice-presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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