Termine di referendum: 7 luglio 2016

Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Legge sulla firma elettronica, FiEle) del 18 marzo 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 gennaio 20142, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

Oggetto e scopo

La presente legge definisce: a.

i requisiti posti alla qualità di determinati certificati digitali e alla loro utilizzazione;

b.

le condizioni alle quali i prestatori di servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (servizi di certificazione) possono essere riconosciuti;

c.

i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.

Essa non disciplina gli effetti giuridici dell'utilizzazione di certificati digitali, ad eccezione della responsabilità di cui agli articoli 17 e 18.

2

3

1 2

Ha lo scopo di: a.

promuovere un'ampia offerta di servizi di certificazione sicuri;

b.

favorire l'utilizzazione di certificati digitali, firme elettroniche e sigilli elettronici;

RS 101 FF 2014 913

2013-1913

1705

L sulla firma elettronica

c.

FF 2016

permettere il riconoscimento internazionale dei prestatori di servizi di certificazione e delle loro prestazioni.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

3

a.

firma elettronica: dati in forma elettronica allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati per la loro autenticazione;

b.

firma elettronica avanzata: firma elettronica che soddisfa i seguenti requisiti: 1. è attribuita esclusivamente al titolare, 2. permette di identificare il titolare, 3. è creata con mezzi sui quali il titolare può conservare il proprio controllo esclusivo, 4. è collegata ai dati ai quali si riferisce in modo tale che una successiva modifica dei dati sia riconoscibile;

c.

firma elettronica regolamentata: firma elettronica avanzata creata utilizzando un dispositivo sicuro per la creazione della firma secondo l'articolo 6 e fondata su un certificato regolamentato e rilasciato a una persona fisica valido al momento della creazione della firma elettronica;

d.

sigillo elettronico regolamentato: firma elettronica avanzata creata utilizzando un dispositivo sicuro per la creazione del sigillo secondo l'articolo 6 e fondata su un certificato regolamentato rilasciato a un'unità IDI secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 20103 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) valido al momento della creazione del sigillo elettronico;

e.

firma elettronica qualificata: firma elettronica regolamentata fondata su un certificato qualificato;

f.

certificato digitale: attestato digitale che attribuisce la chiave pubblica di una coppia asimmetrica di chiavi crittografiche al suo titolare;

g.

certificato regolamentato: certificato digitale che soddisfa i requisiti dell'articolo 7 ed è stato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la presente legge;

h.

certificato qualificato: certificato regolamentato che soddisfa i requisiti dell'articolo 8;

i.

marca temporale elettronica: conferma dell'esistenza di determinati dati digitali in un dato momento;

j.

marca temporale elettronica qualificata: marca temporale elettronica generata da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la presente legge e corredata di un sigillo elettronico regolamentato; RS 431.03

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L sulla firma elettronica

FF 2016

k.

prestatore di servizi di certificazione: organismo che certifica dati in ambito elettronico e che rilascia a tal fine certificati digitali;

l.

organismo di riconoscimento: organismo che, in base alla legislazione federale sugli ostacoli tecnici al commercio4, è accreditato per riconoscere e sorvegliare i prestatori di servizi di certificazione.

Sezione 2: Riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione Art. 3

Condizioni del riconoscimento

Quali prestatori di servizi di certificazione possono essere riconosciute le persone fisiche o giuridiche che: 1

a.

sono iscritte nel registro di commercio;

b.

sono in grado di fornire e gestire certificati qualificati conformemente ai requisiti della presente legge;

c.

impiegano personale munito delle conoscenze, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie;

d.

utilizzano sistemi e prodotti informatici, in particolare dispositivi affidabili e sicuri per la creazione di una firma e di un sigillo;

e.

possiedono risorse o garanzie finanziarie sufficienti;

f.

stipulano le assicurazioni necessarie alla copertura della responsabilità prevista dall'articolo 17 e delle spese che possono comportare le misure previste nell'articolo 14 capoversi 2 e 3;

g.

assicurano l'osservanza del diritto applicabile, in particolare della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione.

Le condizioni previste nel capoverso 1 si applicano anche ai prestatori di servizi di certificazione esteri. Se un prestatore estero è già riconosciuto da un organismo estero, l'organismo svizzero può riconoscerlo se è provato che: 2

a.

il riconoscimento è stato accordato secondo il diritto estero;

b.

le norme del diritto estero determinanti per il riconoscimento sono equivalenti a quelle del diritto svizzero;

c.

l'organismo di riconoscimento estero possiede qualifiche equivalenti a quelle richieste all'organismo di riconoscimento svizzero;

d.

l'organismo di riconoscimento estero garantisce all'organismo di riconoscimento svizzero di collaborare per la sorveglianza in Svizzera del prestatore.

Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere riconosciute quali prestatori di servizi di certificazione anche se non sono iscritte nel registro di commercio.

3

4

RS 946.51, 946.511, 946.512, 946.513.7

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L sulla firma elettronica

Art. 4

FF 2016

Designazione dell'organismo di accreditamento

Il Consiglio federale designa l'organismo competente per l'accreditamento degli organismi di riconoscimento (organismo di accreditamento).

1

Se nessun organismo è stato accreditato per il riconoscimento, il Consiglio federale designa l'organismo di accreditamento o un altro organismo appropriato quale organismo di riconoscimento.

2

Art. 5

Lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti

Gli organismi di riconoscimento annunciano all'organismo di accreditamento i prestatori di servizi di certificazione da essi riconosciuti.

1

L'organismo di accreditamento mette a disposizione del pubblico la lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.

2

Sezione 3: Generazione, memorizzazione e utilizzazione di chiavi crittografiche Art. 6 Il Consiglio federale disciplina la generazione, la memorizzazione e l'utilizzazione di chiavi crittografiche che possono essere oggetto di certificati regolamentati ai sensi della presente legge; garantisce in proposito un elevato livello di sicurezza, conforme all'evoluzione tecnologica.

1

I sistemi di generazione, memorizzazione e utilizzazione di chiavi crittografiche private, in particolare i dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo, devono almeno garantire che le chiavi: 2

a.

possano comparire in pratica soltanto una volta e la loro segretezza sia sufficientemente assicurata;

b.

non possano, con un margine di sicurezza sufficiente, essere individuate per deduzione e che la loro utilizzazione sia protetta da contraffazioni grazie all'impiego della tecnologia disponibile;

c.

possano essere protette in modo affidabile dal legittimo titolare contro l'abuso da parte di terzi.

Sezione 4: Certificati regolamentati Art. 7

Requisiti per tutti i certificati regolamentati

1

Un certificato regolamentato può essere rilasciato a persone fisiche e unità IDI.

2

Contiene le seguenti informazioni: a.

il numero di serie;

b.

l'indicazione che si tratta di un certificato regolamentato;

1708

L sulla firma elettronica

3

4

FF 2016

c.

il nome o la designazione del titolare della relativa chiave crittografica privata; in caso di possibile confusione, il nome o la designazione devono essere completati da un attributo distintivo;

d.

per le persone fisiche, se del caso lo pseudonimo, designato come tale, al posto del nome;

e.

per le unità IDI, il numero di identificazione dell'impresa secondo la LIDI 5;

f.

la chiave crittografica pubblica;

g.

la durata di validità;

h.

il nome, lo Stato di domicilio e il sigillo elettronico regolamentato del prestatore di servizi di certificazione che rilascia il certificato.

Il certificato può inoltre contenere gli elementi seguenti: a.

le qualità specifiche del titolare della relativa chiave crittografica privata, ad esempio la qualifica professionale;

b.

per le persone fisiche, l'indicazione che sono autorizzate a rappresentare una determinata unità IDI;

c.

l'ambito di validità per il quale è previsto;

d.

il valore massimo delle transazioni per le quali è previsto.

Il Consiglio federale disciplina il formato dei certificati regolamentati.

Art. 8

Requisiti supplementari per i certificati qualificati

1

Un certificato qualificato può essere rilasciato soltanto a una persona fisica.

2

Contiene un'iscrizione secondo cui è previsto soltanto per la firma elettronica.

Al posto dell'indicazione di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b, nel certificato va inserita l'indicazione che si tratta di un certificato qualificato.

3

Sezione 5: Obblighi dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti Art. 9

Rilascio dei certificati regolamentati

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti esigono dalle persone che chiedono il rilascio di un certificato regolamentato: 1

5

a.

che si presentino personalmente e provino la loro identità, se sono persone fisiche;

b.

che un loro rappresentante si presenti personalmente e provi la sua identità e il potere di rappresentanza, se sono unità IDI e non persone fisiche.

RS 431.03

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FF 2016

I prestatori di servizi di certificazione verificano che le qualifiche professionali e le altre qualità specifiche (art. 7 cpv. 3 lett. a) siano state confermate dall'organismo competente.

2

Nel caso sia indicato un potere di rappresentanza (art. 7 cpv. 3 lett. b), i prestatori di servizi di certificazione verificano che l'unità IDI abbia dato il proprio consenso.

3

Il Consiglio federale designa i documenti per mezzo dei quali chi chiede un certificato può provare la propria identità ed eventualmente le proprie qualità specifiche.

Può prevedere che, a determinate condizioni, il richiedente non sia tenuto a presentarsi personalmente.

4

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti si accertano inoltre che la persona che chiede un certificato regolamentato sia in possesso della relativa chiave crittografica privata.

5

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono delegare a terzi (uffici di registrazione) l'dentificazione di un richiedente. Rispondono della corretta esecuzione di questo compito da parte dell'ufficio di registrazione.

6

Art. 10

Obbligo di informazione e documentazione

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono rendere accessibili al pubblico le loro condizioni contrattuali generali e le informazioni sulla loro politica di certificazione.

1

Al più tardi in occasione del rilascio dei certificati regolamentati, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono rendere attenti i loro clienti alle conseguenze dell'utilizzazione abusiva della chiave crittografica privata, come pure alle misure da prendere, secondo le circostanze, per mantenere segreta la chiave.

2

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti tengono un libro giornale delle attività. Il Consiglio federale disciplina il termine di conservazione del libro giornale e dei relativi documenti giustificativi.

3

Art. 11

Annullamento dei certificati regolamentati

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti annullano senza indugio un certificato regolamentato se: 1

a.

il titolare o il suo rappresentante lo chiede;

b.

emerge che è stato ottenuto illecitamente o che le informazioni di cui all'articolo 7 capoverso 3 non sono o non sono più esatte;

c.

il legame di attribuzione con il suo titolare non è più garantito.

In caso di annullamento secondo il capoverso 1 lettera a, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono accertarsi che il richiedente sia autorizzato a chiedere l'annullamento.

2

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti informano senza indugio dell'avvenuto annullamento il titolare del certificato regolamentato.

3

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Art. 12

FF 2016

Servizi relativi alle liste dei certificati regolamentati

Ogni prestatore di servizi di certificazione riconosciuto garantisce che le persone interessate possano verificare in maniera affidabile, in ogni momento e mediante una procedura usuale, la validità di tutti i certificati regolamentati che ha rilasciato.

1

Può inoltre offrire un servizio che permetta alle persone interessate di ricercare nella lista e richiamare i certificati regolamentati che ha rilasciato. Un certificato è iscritto nella lista solo su richiesta del titolare.

2

3

Le consultazioni da parte di enti pubblici sono gratuite.

Il Consiglio federale stabilisce il periodo minimo durante il quale deve essere possibile la verifica dei certificati regolamentati non più validi.

4

Art. 13

Marca temporale elettronica qualificata

Su richiesta, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti generano marche temporali elettroniche qualificate.

Art. 14

Cessazione d'attività

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti notificano in tempo utile all'organismo di accreditamento la cessazione della loro attività. Gli notificano senza indugio eventuali comminatorie di fallimento ricevute.

1

L'organismo di accreditamento incarica un altro prestatore di servizi di certificazione riconosciuto di tenere la lista dei certificati regolamentati validi, scaduti o annullati e di conservare il libro giornale delle attività nonché i relativi documenti giustificativi. Nel caso in cui non fosse disponibile un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto, il Consiglio federale designa un organismo idoneo per la ripresa dell'attività dismessa. Il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto che cessa la sua attività si assume le spese che ne risultano.

2

Il capoverso 2 si applica anche in caso di fallimento di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto.

3

Art. 15

Protezione dei dati

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti e gli uffici di registrazione da loro incaricati possono trattare soltanto i dati personali necessari all'adempimento dei loro compiti. Qualsiasi commercio di questi dati è vietato.

1

2

Per il resto, è applicabile la legislazione sulla protezione dei dati.

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FF 2016

Sezione 6: Sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti Art. 16 La sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti è svolta dagli organismi di riconoscimento in base alle norme della legislazione federale sugli ostacoli tecnici al commercio6.

1

L'organismo di riconoscimento che revoca il riconoscimento di un prestatore di servizi di certificazione ne dà immediata comunicazione all'organismo di accreditamento. È applicabile l'articolo 14 capoverso 2.

2

Sezione 7: Responsabilità Art. 17

Responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti che violano gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle relative disposizioni d'esecuzione rispondono del danno causato al titolare di un certificato regolamentato valido e ai terzi che si sono fidati di tale certificato.

1

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono provare di aver ottemperato agli obblighi derivanti dalla presente legge e dalle disposizioni d'esecuzione.

2

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti non possono escludere la responsabilità derivante dalla presente legge per i danni causati da loro stessi o dai loro ausiliari. Non rispondono tuttavia del danno risultante dall'inosservanza o dalla violazione di una restrizione dell'utilizzazione del certificato (art. 7 cpv. 3 lett. c e d).

3

Art. 18

Responsabilità degli organismi di riconoscimento

Gli organismi di riconoscimento che violano gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle relative disposizioni d'esecuzione rispondono del danno causato al titolare di un certificato regolamentato valido e ai terzi che si sono fidati di tale certificato. L'articolo 17 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 19

Prescrizione

Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono in un anno dal giorno in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile e, in ogni caso, in dieci anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è prodotto. Sono fatte salve le pretese risultanti da un contratto.

6

RS 946.51, 946.511, 946.512, 946.513.7

1712

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FF 2016

Sezione 8: Convenzioni internazionali Art. 20 Per facilitare l'utilizzazione e il riconoscimento giuridico internazionali di firme elettroniche e di altre applicazioni di chiavi crittografiche, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali riguardanti segnatamente: 1

a.

il riconoscimento delle firme elettroniche, dei sigilli elettronici e dei certificati digitali;

b.

il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione e degli organismi di riconoscimento;

c.

il riconoscimento delle verifiche e delle valutazioni di conformità;

d.

il riconoscimento dei marchi di conformità;

e.

il riconoscimento dei sistemi di accreditamento e degli organismi accreditati;

f.

il conferimento di mandati di normazione a organismi internazionali di normazione nella misura in cui la legislazione rimandi a determinate norme tecniche o quando un tale rimando è previsto;

g.

l'informazione e la consultazione riguardo all'elaborazione, all'emanazione, alla modifica e all'applicazione di prescrizioni o norme tecniche.

Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l'applicazione delle convenzioni internazionali che riguardano gli ambiti di cui al capoverso 1.

2

Può delegare a privati attività relative all'informazione e alla consultazione riguardanti l'elaborazione, l'emanazione e la modifica di prescrizioni o norme tecniche e prevedere la loro rimunerazione.

3

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 21

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Tiene conto del diritto internazionale afferente e può dichiarare applicabili norme tecniche internazionali.

1

Può incaricare l'Ufficio federale delle comunicazioni di emanare prescrizioni amministrative e tecniche.

2

Per conseguire gli scopi della legge, il Consiglio federale può affidare a un'unità amministrativa federale o cantonale il compito di rilasciare certificati regolamentati anche per le transazioni di diritto privato o di partecipare all'impresa di un prestatore di servizi di certificazione privato.

3

Art. 22

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

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Art. 23

FF 2016

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2016

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 29 marzo 20167 Termine di referendum: 7 luglio 2016

7

FF 2016 1705

1714

L sulla firma elettronica

FF 2016

Allegato (art. 22)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge del 19 dicembre 20038 sulla firma elettronica è abrogata.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa Art. 21a 2. In caso di trasmissione per via elettronica

Gli atti scritti possono essere trasmessi all'autorità per via elettronica.

1

La parte o il suo rappresentante deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201610 sulla firma elettronica.

2

Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione.

3

3

Il Consiglio federale disciplina: a.

il formato degli atti scritti e dei relativi allegati;

b.

le modalità di trasmissione;

c.

le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

Art. 34 cpv. 1bis Previo assenso dei destinatari, le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201611 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: 1bis

8 9 10 11

RU 2004 5085, 2008 3437 RS 172.021 RS ...; FF 2016 1705 RS ...; FF 2016 1705

1715

L sulla firma elettronica

FF 2016

a.

la firma da utilizzare;

b.

il formato della decisione e dei relativi allegati;

c.

le modalità di trasmissione;

d.

il momento in cui la decisione è considerata notificata.

2. Legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale federale Art. 39 cpv. 2 Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica.

2

Art. 42 cpv. 4 In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201613 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: 4

a.

il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;

b.

le modalità di trasmissione;

c.

le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

Art. 48 cpv. 2 In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.

2

Art. 60 cpv. 3 Previo assenso dei destinatari, le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201614 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: 3

12 13 14

a.

la firma da utilizzare;

b.

il formato della decisione e dei relativi allegati;

c.

le modalità di trasmissione;

d.

il momento in cui la decisione è considerata notificata.

RS 173.110 RS ...; FF 2016 1705 RS ...; FF 2016 1705

1716

L sulla firma elettronica

FF 2016

3. Codice civile15 Titolo finale, art. 55a cpv. 3 II. Copie e certificazioni elettroniche

Il pubblico ufficiale rogatore deve utilizzare una firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica.

3

4. Codice delle obbligazioni17 Art. 14 cpv. 2bis La firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 201618 sulla firma elettronica è equiparata alla firma autografa. Sono fatte salve le disposizioni legali o contrattuali contrarie.

2bis

Art. 59a F. Responsabilità 1 Il titolare di una per chiavi crittosigilli elettronici è grafiche

chiave crittografica utilizzata per generare firme o responsabile dei danni cagionati a terzi che si sono fidati di un certificato regolamentato valido rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 201619 sulla firma elettronica.

La responsabilità decade se il titolare può rendere verosimile di aver adottato le misure di sicurezza necessarie secondo le circostanze e ragionevolmente esigibili per impedire un abuso della chiave crittografica.

2

Il Consiglio federale definisce le misure di sicurezza ai sensi del capoverso 2.

3

15 16 17 18 19

RS 210 RS ...; FF 2016 1705 RS 220 RS ...; FF 2016 1705 RS ...; FF 2016 1705

1717

L sulla firma elettronica

FF 2016

5. Codice di procedura civile20 Art. 130

Forma

Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica.

Devono essere firmati.

1

In caso di trasmissione per via elettronica, l'atto scritto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201621 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: 2

a.

il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;

b.

le modalità di trasmissione;

c.

le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

Art. 139

Notificazione per via elettronica

Con il consenso del diretto interessato, le citazioni, le ordinanze e le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Devono essere munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201622 sulla firma elettronica.

1

2

Il Consiglio federale disciplina: a.

la firma da utilizzare;

b.

il formato delle citazioni, delle ordinanze e delle decisioni nonché dei relativi allegati;

c.

le modalità di trasmissione;

d.

il momento in cui la citazione, l'ordinanza o la decisione è considerata notificata.

Art. 143 cpv. 2 In caso di trasmissione per via elettronica, per l'osservanza di un termine fa stato il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.

2

20 21 22

RS 272 RS ...; FF 2016 1705 RS ...; FF 2016 1705

1718

L sulla firma elettronica

FF 2016

6. Legge federale dell'11 aprile 188923 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 33a Abis. Trasmissione per via elettronica

Un atto scritto può essere trasmesso per via elettronica agli uffici di esecuzione e agli uffici dei fallimenti, nonché alle autorità di vigilanza.

1

L'atto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201624 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la procedura collettiva.

2

Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione.

3

4

Il Consiglio federale disciplina: a.

il formato dell'atto e dei relativi allegati;

b.

le modalità di trasmissione;

c.

le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

Art. 34 cpv. 2 Previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica. Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201625 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: 2

23 24 25

a.

la firma da utilizzare;

b.

il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati;

c.

le modalità di trasmissione;

d.

il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati.

RS 281.1 RS ...; FF 2016 1705 RS ...; FF 2016 1705

1719

L sulla firma elettronica

FF 2016

7. Codice di procedura penale26 Art. 86

Notificazione per via elettronica

Con il consenso del diretto interessato, le comunicazioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201627 sulla firma elettronica.

1

2

Il Consiglio federale disciplina: a.

la firma da utilizzare;

b.

il formato delle comunicazioni e dei relativi allegati;

c.

le modalità di trasmissione;

d.

il momento in cui la comunicazione è considerata notificata.

Art. 91 cpv. 3 In caso di trasmissione per via elettronica, per l'osservanza di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.

3

Art. 110 cpv. 2 Se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e le istanze devono recare una firma elettronica regolamentata qualificata secondo la legge del 18 marzo 201628 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: 2

26 27 28

a.

il formato degli atti e dei relativi allegati;

b.

le modalità di trasmissione;

c.

le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

RS 312.0 RS ...; FF 2016 1705 RS ...; FF 2016 1705

1720