Decreto federale concernente il programma d'armamento 2016
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20162, decreta:
Art. 1
Principio
È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016 concernente il limite di spesa dell'esercito 2017 2020, il programma d'armamento 2016 e il programma degli immobili del DDPS 2016.
Art. 2
Credito globale sottoposto al freno alle spese
Per i progetti elencati in allegato è stanziato un credito globale di 1341 milioni di franchi.
Art. 3
Trasferimenti all'interno del credito globale
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti nel quadro del credito globale.
1
Mediante i suddetti trasferimenti i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati complessivamente ciascuno del 5 per cento al massimo.
2
Art. 4
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
1 2
RS 101 FF 2016 1285
2015-2911
1351
Programma d'armamento 2016. DF
FF 2016
Allegato (art. 2)
Elenco dei crediti d'impegno Crediti d'impegno, secondo le categorie di capacità, in mio. fr.
Crediti d'impegno specificati singolarmente
1241
Acquisizione di informazioni
140
Sistema di sorveglianza dello spazio aereo «Florako», mantenimento del valore «Flores»
91
Battello pattugliatore 16
49
Efficacia nell'impiego
787
Sistema «mortaio 16 da 12 cm»
404
Armi multiuso spalleggiabili
256
Aerei da combattimento F/A-18, materiale di ricambio
127
Mobilità Autocarri e rimorchi Credito quadro Credito globale Programma d'armamento 2016
1352
314 314 100 1341